Art. 22 Scambio di dati con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza 1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, secondo modalita' da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del tesoro e il medesimo Nucleo. 2. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 30-quater, comma 4, del decreto legislativo, il titolare dell'archivio puo' avvalersi, in presenza di significativi riscontri, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo. Il Dipartimento del tesoro ed il Nucleo speciale di polizia valutaria stabiliscono periodicamente le modalita', i termini ed i contenuti della collaborazione, ivi compresi gli indici di anomalia di cui il titolare dell'archivio tiene conto ai fini della richiesta di collaborazione del suddetto Nucleo. 3. Nel rispetto delle finalita' stabilite dal decreto legislativo, il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' avvalersi della collaborazione degli altri reparti della Guardia di finanza.
Note all'art. 22: Per il riferimento al testo del comma 3 e 4 dell'articolo 30-quater del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 20. Per il riferimento al testo del comma 7 dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.