Art. 23 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le disposizioni riguardanti gli aderenti diretti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 maggio 2014 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione prev. n. 1993
Note all'art. 23: Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.