Art. 3 
 
 
      Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 
 
  1. Il  trattamento  dei  dati  personali,  da  parte  del  titolare
dell'archivio, dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti
e'  autorizzato  esclusivamente  per  le  finalita'   inerenti   alla
prevenzione del furto d'identita' nei settori del credito al consumo,
dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi  di  comunicazione
elettronica e interattivi, nonche' nel settore assicurativo. 
  2. Gli aderenti  diretti  partecipano  al  sistema  di  prevenzione
esclusivamente in relazione  ai  dati  personali,  pertinenti  e  non
eccedenti, necessari  al  perseguimento  delle  specifiche  finalita'
inerenti al settore commerciale di appartenenza. 
  3. Gli aderenti indiretti partecipano  al  sistema  di  prevenzione
esclusivamente in relazione  ai  dati  personali,  pertinenti  e  non
eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche  finalita'  di
cui all'articolo 4, comma 3. 
  4. Il  titolare  dell'archivio,  l'ente  gestore,  e  gli  aderenti
diretti e indiretti adottano, ai sensi  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, tutte le  misure  necessarie  ad  assicurare  un
elevato  livello  di  protezione  dei  dati  personali   oggetto   di
trattamento. 
  5.  Il  titolare  dell'archivio  sovrintende  al   rispetto   degli
obblighi, da parte dell'ente  gestore  e  degli  aderenti  diretti  e
indiretti, relativi all'adozione delle misure di sicurezza di cui  al
comma 4. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          196 del 2003 vedasi nelle Note alle premesse.