Art. 3 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali, da parte del titolare dell'archivio, dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti e' autorizzato esclusivamente per le finalita' inerenti alla prevenzione del furto d'identita' nei settori del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati e differiti, dei servizi di comunicazione elettronica e interattivi, nonche' nel settore assicurativo. 2. Gli aderenti diretti partecipano al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalita' inerenti al settore commerciale di appartenenza. 3. Gli aderenti indiretti partecipano al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalita' di cui all'articolo 4, comma 3. 4. Il titolare dell'archivio, l'ente gestore, e gli aderenti diretti e indiretti adottano, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutte le misure necessarie ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali oggetto di trattamento. 5. Il titolare dell'archivio sovrintende al rispetto degli obblighi, da parte dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti, relativi all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 4.
Note all'art. 3: Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 196 del 2003 vedasi nelle Note alle premesse.