Art. 4 
 
 
                Individuazione degli aderenti diretti 
                     e degli aderenti indiretti 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, gli  aderenti  diretti  sono  tenuti  a  trasmettere  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  formulario  di   cui
all'allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  2. Il titolare dell'archivio, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento, istituisce,  anche  sulla
base delle  indicazioni  pervenute  tramite  i  formulari,  la  lista
nominativa degli aderenti diretti. I medesimi aderenti sono tenuti  a
comunicare con lo stesso mezzo, entro trenta  giorni,  le  successive
variazioni. Gli aderenti diretti sono tenuti, altresi',  a  stipulare
una apposita convenzione  con  l'ente  gestore,  sulla  base  di  uno
schema-tipo da adottarsi  su  parere  conforme  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, nonche' a versare un contributo  nella
misura indicata al successivo articolo 5, comma 3. 
  3.  Gli  aderenti  indiretti  sono  individuati  tramite   apposita
convenzione con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
stipularsi ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 5,  lettera  d),  del
decreto legislativo e partecipano al sistema di  prevenzione,  previo
conferimento di apposito incarico o delega da  parte  degli  aderenti
diretti, allo  scopo  di  offrire  ai  medesimi  servizi  riguardanti
l'invio all'ente gestore di richieste di  verifica  dell'autenticita'
dei dati oggetto di riscontro  di  cui  all'articolo  9,  di  seguito
denominati «Dati». Nella medesima convenzione,  da  adottarsi  previo
parere conforme del Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono  stabilite  le  modalita'  di  partecipazione  al   sistema   di
prevenzione da parte degli aderenti indiretti nonche' le modalita' di
trattamento dei dati personali. 
  4. Successivamente  alla  pubblicazione  del  presente  regolamento
sulla Gazzetta Ufficiale, la convenzione di cui al comma 3 viene resa
nota agli aderenti diretti mediante pubblicazione sul  sito  Internet
del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Gli  aderenti  diretti
possono avvalersi dei  servizi  svolti  dagli  aderenti  indiretti  a
decorrere dalla data di pubblicazione della medesima convenzione. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          30-ter del citato  decreto  legislativo  n.  141  del  2010
          vedasi nelle Note all'art. 1.