Art. 4 Individuazione degli aderenti diretti e degli aderenti indiretti 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli aderenti diretti sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze il formulario di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Il titolare dell'archivio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, istituisce, anche sulla base delle indicazioni pervenute tramite i formulari, la lista nominativa degli aderenti diretti. I medesimi aderenti sono tenuti a comunicare con lo stesso mezzo, entro trenta giorni, le successive variazioni. Gli aderenti diretti sono tenuti, altresi', a stipulare una apposita convenzione con l'ente gestore, sulla base di uno schema-tipo da adottarsi su parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, nonche' a versare un contributo nella misura indicata al successivo articolo 5, comma 3. 3. Gli aderenti indiretti sono individuati tramite apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, da stipularsi ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo e partecipano al sistema di prevenzione, previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti, allo scopo di offrire ai medesimi servizi riguardanti l'invio all'ente gestore di richieste di verifica dell'autenticita' dei dati oggetto di riscontro di cui all'articolo 9, di seguito denominati «Dati». Nella medesima convenzione, da adottarsi previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' di partecipazione al sistema di prevenzione da parte degli aderenti indiretti nonche' le modalita' di trattamento dei dati personali. 4. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, la convenzione di cui al comma 3 viene resa nota agli aderenti diretti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Gli aderenti diretti possono avvalersi dei servizi svolti dagli aderenti indiretti a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima convenzione.
Note all'art. 4: Per il riferimento al testo del comma 5 dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.