Art. 5 
 
 
          Richiesta di verifica e pagamento del contributo 
 
  1. Gli aderenti  diretti  inviano  all'ente  gestore  richieste  di
verifica dell'autenticita' dei Dati, secondo le modalita' e i termini
stabiliti nel presente regolamento. 
  2. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita
ad un singolo nominativo, comportano da parte degli aderenti  diretti
il pagamento di un contributo all'ente gestore, previa stipula  della
convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, articolato in  modo  tale
da garantire  sia  le  spese  di  progettazione  e  di  realizzazione
dell'archivio   centrale   informatizzato    istituito    ai    sensi
dell'articolo 30-ter, comma 2, del decreto  legislativo,  di  seguito
denominato  «Archivio»,  sia  il  costo  pieno  del  servizio  svolto
dall'ente gestore stesso. 
  3. La misura delle componenti del contributo e' stabilita nel  modo
seguente: 
    a)  per  l'adesione  al  sistema,  gli  aderenti   diretti   sono
assoggettati  al  pagamento  pro  quota,  in  parti  uguali,  di   un
contributo, al netto  dell'IVA,  di  complessivi  3.919.443,80  euro.
Fermo restando tale importo complessivo, per gli aderenti diretti  il
cui  valore  dell'attivo   dello   stato   patrimoniale,   risultante
dall'ultimo bilancio approvato alla data di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, e' superiore a euro 5.000.000.000,00, l'importo
del contributo puo' essere incrementato  fino  al  doppio  di  quello
stabilito; 
    b) per  ciascuna  richiesta  di  verifica,  il  singolo  aderente
diretto e' assoggettato al  pagamento  di  un  contributo,  al  netto
dell'IVA, di 0,30 euro. 
  4.  Le  somme  complessivamente  versate  dagli  aderenti   diretti
affluiscono  all'ente  gestore,   con   modalita'   stabilite   nella
convenzione di cui all'articolo 4, comma 2.  Ai  sensi  dell'articolo
30-septies, comma 1, del decreto  legislativo,  l'ente  gestore  deve
tenere contabilita' separata e fornire al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  apposita  rendicontazione  in   ordine   alle   somme
introitate ed ai costi sostenuti in  relazione  al  servizio  svolto,
secondo  quanto  stabilito  nella  convenzione  di  cui  all'articolo
30-ter, comma 3, del decreto legislativo. 
  5. Gli aderenti diretti versano la componente del contributo di cui
al comma 3, lettera a), all'atto della stipula della  convenzione  di
cui all'articolo 4, comma 2, da sottoscrivere entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  6. A decorrere dalla data di avvio del sistema di prevenzione,  gli
aderenti diretti non sono assoggettati al pagamento del contributo di
cui al comma  3,  lettera  b),  fino  alla  concorrenza  dell'importo
versato dagli stessi aderenti diretti ai sensi del medesimo comma  3,
lettera a). 
  7. Eventuali  crediti  nei  confronti  degli  aderenti  diretti  in
relazione al mancato versamento del contributo sono riscossi mediante
procedura di iscrizione a ruolo  ai  sensi  dell'articolo  17,  commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n 46. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia  ai
soggetti di nuova costituzione che rientrano  nella  categoria  degli
aderenti diretti, sia alle nuove categorie di soggetti individuate ai
sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il riferimento al testo del comma  2  dell'articolo
          30-ter del citato  decreto  legislativo  n.  141  del  2010
          vedasi nelle Note all'art. 1. 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  30-septies
          del citato decreto legislativo n. 141 del 2010: 
              "Art. 30-septies. Disposizioni finanziarie 
              1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente
          gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e
          delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme
          introitate e ai costi sostenuti in  relazione  al  servizio
          svolto. 
              1-bis.  La  quota  delle  somme  introitate   dall'ente
          gestore  e  non  destinata  a   garantire   le   spese   di
          progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche'  il
          costo pieno del servizio svolto  dall'ente  gestore,  viene
          versata annualmente, dal  medesimo  ente,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, per essere  riassegnata  ad  apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   destinare   alla
          prevenzione dei reati finanziari.". 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'articolo
          30-ter del citato  decreto  legislativo  n.  141  del  2010
          vedasi nelle Note all'art. 1. 
              Per il riferimento al testo dei  commi  3-bis  e  3-ter
          dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n.  46  del
          1999 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Per il riferimento al testo del comma  6  dell'articolo
          30-ter del citato  decreto  legislativo  n.  141  del  2010
          vedasi nelle Note all'art. 1.