Art. 5 Richiesta di verifica e pagamento del contributo 1. Gli aderenti diretti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei Dati, secondo le modalita' e i termini stabiliti nel presente regolamento. 2. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano da parte degli aderenti diretti il pagamento di un contributo all'ente gestore, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio centrale informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominato «Archivio», sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. 3. La misura delle componenti del contributo e' stabilita nel modo seguente: a) per l'adesione al sistema, gli aderenti diretti sono assoggettati al pagamento pro quota, in parti uguali, di un contributo, al netto dell'IVA, di complessivi 3.919.443,80 euro. Fermo restando tale importo complessivo, per gli aderenti diretti il cui valore dell'attivo dello stato patrimoniale, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' superiore a euro 5.000.000.000,00, l'importo del contributo puo' essere incrementato fino al doppio di quello stabilito; b) per ciascuna richiesta di verifica, il singolo aderente diretto e' assoggettato al pagamento di un contributo, al netto dell'IVA, di 0,30 euro. 4. Le somme complessivamente versate dagli aderenti diretti affluiscono all'ente gestore, con modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo 4, comma 2. Ai sensi dell'articolo 30-septies, comma 1, del decreto legislativo, l'ente gestore deve tenere contabilita' separata e fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate ed ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 30-ter, comma 3, del decreto legislativo. 5. Gli aderenti diretti versano la componente del contributo di cui al comma 3, lettera a), all'atto della stipula della convenzione di cui all'articolo 4, comma 2, da sottoscrivere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. A decorrere dalla data di avvio del sistema di prevenzione, gli aderenti diretti non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 3, lettera b), fino alla concorrenza dell'importo versato dagli stessi aderenti diretti ai sensi del medesimo comma 3, lettera a). 7. Eventuali crediti nei confronti degli aderenti diretti in relazione al mancato versamento del contributo sono riscossi mediante procedura di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n 46. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia ai soggetti di nuova costituzione che rientrano nella categoria degli aderenti diretti, sia alle nuove categorie di soggetti individuate ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo.
Note all'art. 5: Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1. Si riporta il testo vigente dell'articolo 30-septies del citato decreto legislativo n. 141 del 2010: "Art. 30-septies. Disposizioni finanziarie 1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto. 1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.". Per il riferimento al testo del comma 3 dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1. Per il riferimento al testo dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999 vedasi nelle Note alle premesse. Per il riferimento al testo del comma 6 dell'articolo 30-ter del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle Note all'art. 1.