Art. 7 
 
 
           Accesso e alimentazione dell'Archivio da parte 
                       degli aderenti diretti 
 
  1. Gli aderenti diretti accedono all'Archivio per la  verifica  dei
Dati di cui all'articolo 9 e per l'immissione delle  informazioni  di
cui all'articolo 11, secondo quanto previsto dall'articolo 14. 
  2. Gli stessi aderenti diretti accedono altresi'  all'Archivio  per
la  consultazione  delle  informazioni,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 15. 
  3. Le modalita' relative al collegamento informatico  dell'Archivio
con le banche dati detenute dagli enti e amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 10 sono  contenute  nel  documento  tecnico  di  cui
all'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  4. Le  istruzioni  tecniche  per  il  funzionamento  dell'Archivio,
comprendenti i livelli di fornitura del servizio, sono  contenute  in
un manuale operativo redatto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Successivamente alla pubblicazione del presente  regolamento
sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso  noto  agli
aderenti diretti e indiretti mediante pubblicazione sul sito Internet
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito  delle
ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato.