Art. 7 Accesso e alimentazione dell'Archivio da parte degli aderenti diretti 1. Gli aderenti diretti accedono all'Archivio per la verifica dei Dati di cui all'articolo 9 e per l'immissione delle informazioni di cui all'articolo 11, secondo quanto previsto dall'articolo 14. 2. Gli stessi aderenti diretti accedono altresi' all'Archivio per la consultazione delle informazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 15. 3. Le modalita' relative al collegamento informatico dell'Archivio con le banche dati detenute dagli enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10 sono contenute nel documento tecnico di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 4. Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'Archivio, comprendenti i livelli di fornitura del servizio, sono contenute in un manuale operativo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso noto agli aderenti diretti e indiretti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.