Art. 8 
 
 
                       Struttura dell'Archivio 
 
  1. L'Archivio e' strutturato in sei livelli: 
    a) il primo livello contiene le liste nominative  degli  aderenti
diretti, la normativa  di  riferimento  ed  ogni  altro  elemento  di
carattere divulgativo. Il contenuto del primo livello  e'  pubblicato
sull'apposito sito  Internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    b)  il  secondo  livello   contiene   l'elaborazione   dei   dati
statistici, in forma aggregata e anonima, concernenti i casi  il  cui
riscontro ha evidenziato la non autenticita' di una o piu'  categorie
di Dati presenti nelle richieste di verifica ed e'  accessibile  agli
aderenti diretti. L'accesso al secondo livello puo'  essere  altresi'
consentito agli aderenti  indiretti  e  ad  altri  enti  interessati,
previa autorizzazione del titolare dell'archivio; 
    c)  il  terzo  livello  contiene  l'interfaccia  informatica  che
consente agli aderenti  diretti  di  inviare  richieste  di  verifica
dell'autenticita' dei Dati in  loro  possesso  al  fine  di  operare,
tramite l'interconnessione di rete, il riscontro con quelli  detenuti
nelle banche dati degli enti e amministrazioni  pubbliche.  Il  terzo
livello e' accessibile agli aderenti diretti e indiretti; 
    d) il quarto livello contiene le informazioni relative alle frodi
subite da parte degli aderenti diretti di cui all'articolo 11,  comma
1, e le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito  frodi  di
cui all'articolo 19. Il quarto livello e' accessibile  agli  aderenti
diretti, secondo quanto previsto dall'articolo 15 e dall'articolo 19. 
    e) il quinto livello contiene le informazioni relative al rischio
di frodi di cui all'articolo  11,  comma  2.  Il  quinto  livello  e'
accessibile  agli   aderenti   diretti,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 15; 
    f) il  sesto  livello  contiene  le  segnalazioni  di  specifiche
allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti
diretti, nonche' i risultati di specifico interesse. 
  2. Gli aderenti indiretti  non  possono  accedere  oltre  il  terzo
livello dell'Archivio.