Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  24  dell'Accordo
stesso. 
  2. Al fine di assicurare la migliore operativita'  dell'Accordo  di
cui all'articolo 1, entro il termine di centocinquanta  giorni  dalla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  sono  adottati  i
decreti a norma degli articoli 46, 49, 53 e 57 del codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196.