Art. 2 
 
Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni  per
  conformare il diritto interno alla  decisione  quadro  2002/584/GAI
  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato  di  arresto
  europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 
 
  1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, della legge  22  aprile
2005, n. 69, dopo le parole: «del suo  contenuto»  sono  inserite  le
seguenti: «e le consegna una comunicazione scritta, redatta in  forma
chiara e precisa, che la informa». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'articolo  12  della  citata  legge  22
          aprile 2005, n. 69, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art.  12  (Adempimenti  conseguenti   all'arresto   ad
          iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale  di
          polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto  ai  sensi
          dell'articolo 11 informa la persona,  in  una  lingua  alla
          stessa  comprensibile,  del  mandato  emesso  e   del   suo
          contenutoe le consegna una comunicazione  scritta,  redatta
          in  forma  chiara  e  precisa,   che   la   informa   della
          possibilita'  di   acconsentire   alla   propria   consegna
          all'autorita' giudiziaria  emittente  e  la  avverte  della
          facolta' di nominare un difensore di fiducia e del  diritto
          di essere assistita da  un  interprete.  Nel  caso  in  cui
          l'arrestato  non  provveda  a  nominare  un  difensore,  la
          polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un
          difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del  codice
          di procedura penale. 
              2. La polizia giudiziaria provvede  a  dare  tempestivo
          avviso dell'arresto al difensore. 
              3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di  nullita',
          degli adempimenti indicati ai commi 1 e  2,  nonche'  degli
          accertamenti     effettuati      sulla      identificazione
          dell'arrestato. 
              4. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          mediante  l'utilizzo  degli   ordinari   stanziamenti   del
          Ministero della giustizia.».