Art. 2 Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo le parole: «del suo contenuto» sono inserite le seguenti: «e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 12 della citata legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenutoe le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa della possibilita' di acconsentire alla propria consegna all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale. 2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore. 3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita', degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.».