Art. 7 
 
 
                    Commissione interministeriale 
 
  1.   La   commissione   interministeriale,   istituita   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, della legge 17 dicembre 2010,  n.  227,  e'
nominata con decreto del Ministro degli  affari  esteri  ed  ha  sede
presso il medesimo Ministero. Essa fornisce alla  direzione  generale
competente indicazioni sulle modalita' di  tenuta  dell'elenco  e  ne
verifica la correttezza. Puo'  inoltre  fornire,  a  richiesta  o  di
propria iniziativa, proposte, indicazioni e  pareri,  in  materia  di
tutela  e  di  valorizzazione  delle  competenze  professionali   dei
funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali. 
  2. La commissione e' composta da un  rappresentante  designato  dal
Ministero degli affari esteri, che la presiede, da un  rappresentante
designato dal Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri  e  da  un  rappresentante  designato  dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ed  e'  integrata  da  un
rappresentante,  designato  a  maggioranza,  delle  associazioni  dei
funzionari internazionali di cittadinanza italiana  costituite  nelle
citta' estere sedi di organizzazioni internazionali. 
  3. I componenti della  commissione  sono  scelti  tra  persone  con
adeguata competenza ed  esperienza  nel  settore,  nel  rispetto  del
principio di pari opportunita' tra uomo e donna. 
  4. La commissione, su convocazione del presidente, si  riunisce  di
norma almeno ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta  lo  decida  il
presidente o  lo  richiedano  almeno  due  dei  suoi  componenti.  La
commissione puo' riunirsi anche mediante partecipazioni  a  distanza,
attraverso videoconferenza dei suoi  componenti.  La  prima  riunione
della commissione e' convocata entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  5.  Ai  componenti  della  commissione  non  e'  corrisposto  alcun
compenso, ne' indennita', ne' rimborso di spese. 
 
          Note all'art. 7: 
              Per il testo dell'articolo 2, comma 5  della  legge  17
          dicembre 2010, n. 227, si veda nelle note alle premesse.