Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Il Ministero degli affari esteri provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Mogherini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione prev. n. 1948