Art. 9 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Il Ministero degli affari esteri provvede  all'attuazione  delle
disposizioni di  cui  al  presente  provvedimento  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Mogherini, Ministro degli affari esteri      
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
registrazione prev. n. 1948