IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, come modificato dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014; Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 6162 del 27 giugno 2014; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale; b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34 a 46 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario n. 176, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel citato decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del citato articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni; h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1; i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. - La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e' stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 21, D.L. 12 settembre 2013, n. 104): «Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove e' formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 (Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109. - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e' stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10. S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 novembre 2005, n. 285, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: «Art. 20. - 1. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate negli allegati B e C, risponde ai seguenti requisiti: a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo l8 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale; b) insegnamento teorico e pratico; c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti; d) formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorita' competenti; e) partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina. 2. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo. 3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi' le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. 3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata cosi' definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.».