Art. 2 
 
 
                       Ammissione alla scuola 
 
  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami
bandito entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno  con  decreto  del
Ministero per il numero di posti determinati ai  sensi  dell'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo n. 368  del  1999.  Al  concorso
possono partecipare i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  in  data
anteriore al termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a  pena
di  esclusione,  di  superare  l'esame  di  Stato   di   abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine
fissato per l'inizio delle attivita'  didattiche  delle  scuole.  Nel
bando sono indicati i posti disponibili  presso  ciascuna  scuola,  i
temi di studio sui  quali  sono  predisposti  i  quesiti,  gli  esami
fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in  relazione  a
ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i  criteri  di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5,  il  calendario,
la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione  della  prova
d'esame. Il bando disciplina, altresi', le  modalita'  relative  alla
scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine  della
successiva iscrizione in relazione alla posizione  nella  graduatoria
nazionale, in modo da  garantire  ai  candidati  la  possibilita'  di
concorrere  all'accesso  fino  a   due   tipologie   di   scuole   di
specializzazione   per   ciascuna   area,   nonche'   le   istruzioni
applicative, di carattere tecnico  informatico,  sulle  modalita'  di
somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi  necessarie
a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. 
  2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola,  si  svolge  non
prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
  3. La domanda per partecipare alla prova  di  selezione,  corredata
della documentazione  prevista  dal  bando,  e'  presentata  per  via
telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalita'  previste  nel
bando stesso.  Ciascun  candidato  e'  tenuto  al  versamento  di  un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. 
  4. In relazione al numero di domande pervenute  e  comunque  almeno
venti giorni prima  della  prova  di  esame,  con  provvedimento  del
competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le
sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 
              «Art. 35. - 1. Con cadenza triennale  ed  entro  il  30
          aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto delle  relative  esigenze
          sanitarie e sulla base di una  approfondita  analisi  della
          situazione occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei
          medici specialisti da formare  comunicandolo  al  Ministero
          della  sanita'   e   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica. Entro il  30  giugno  del  terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentita la conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il  numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia  di  specializzazione,   tenuto   conto
          dell'obiettivo   di    migliorare    progressivamente    la
          corrispondenza tra  il  numero  degli  studenti  ammessi  a
          frequentare i corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia  e
          quello dei medici ammessi  alla  formazione  specialistica,
          nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per
          i pensionamenti e delle esigenze  di  programmazione  delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. In relazione al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  acquisito  il  parere  del   Ministro   della
          sanita', determina il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
          ciascuna scuola di specializzazione  accreditata  ai  sensi
          dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva  e
          del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa. 
              3.   Nell'ambito    dei    posti    risultanti    dalla
          programmazione di cui al comma 1,  e'  stabilita,  d'intesa
          con  il  Ministero  dell'interno,  una  riserva  di   posti
          complessivamente non superiore al cinque per cento  per  le
          esigenze della sanita'  della  Polizia  di  Stato,  nonche'
          d'intesa con il Ministero degli affari  esteri,  il  numero
          dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti  dai
          Paesi in via di sviluppo. La ripartizione  tra  le  singole
          scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto  di
          cui al comma 2. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su proposta del  Ministro  della
          sanita', puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze  del
          servizio sanitario nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,
          nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di  cui
          al comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle  singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche categorie, in servizio  in  strutture  sanitarie
          diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
          scuola. 
              5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma  3
          e per accedere in soprannumero ai  sensi  del  comma  4,  i
          candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.».