Art. 3 
 
 
                            Prova d'esame 
 
  1. La prova d'esame si svolge  telematicamente  ed  e'  identica  a
livello nazionale con riferimento a  ciascuna  tipologia  di  scuola.
Essa consiste in una prova scritta che prevede la  soluzione  di  110
quesiti a risposta multipla, ciascun quesito  con  quattro  possibili
risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte
le tipologie di scuola e  viene  svolta  in  unica  data  e  medesimo
orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70  quesiti
su argomenti  caratterizzanti  il  corso  di  laurea  di  medicina  e
chirurgia. Il  bando  puo'  prevedere  un  punteggio  minimo  per  il
superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti,
con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di  scenari
predefiniti, di dati clinici, diagnostici  e  analitici,  di  cui  30
quesiti comuni a tutte  le  tipologie  di  scuola  appartenenti  alla
medesima area e  10  quesiti  specifici  per  ciascuna  tipologia  di
scuola. Essa e' svolta in una o piu' sedi, nella stessa data  e  allo
stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area. 
  2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata  al
Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti  con  comprovata
competenza in materia,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di
imparzialita' e trasparenza e tenuti al piu'  rigoroso  rispetto  del
segreto d'ufficio. 
  3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte  della  prova  e
dei 30 quesiti di area della  seconda  parte  della  prova  determina
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta,  di  0
per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni  risposta  errata.  La
valutazione dei 10 quesiti di  ciascuna  tipologia  di  scuola  della
seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di
+2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non  data  e  di
-0,60 per ogni risposta errata. 
  4.  Non  sono  ammessi,  durante  la   prova   del   concorso,   la
consultazione di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  e  l'uso  o  la
detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o
telematici, pena l'esclusione dal concorso. 
  5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle  prove  di  esame
nonche' al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di  cui
all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni  sede  in  cui  si
svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con  il  compito
di assicurare il corretto svolgimento delle prove.