Art. 5 Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato puo' ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono determinati secondo i seguenti criteri: a) Voto di laurea - fino a 2 punti: Voto 110 e lode = 2 punti; Voto 110 = 1,5 punti; Voto da 108 a 109 = 1 punto; Voto da 105 a 107 = 0,5 punti. b) Curriculum - fino a 13 punti: b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami sostenuti - fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa: Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti; Media dei voti ≥ 29 = 4 punti; Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti; Media dei voti ≥ 28 = 2 punti; Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto. b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a 5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa: 1 punto per ogni 30 o 30 e lode; 0,7 punti per ogni 29; 0,5 punti per ogni 28; 0,2 punti per ogni 27. b.3) Altri titoli - fino a 3 punti. I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I punti vengono attribuiti come segue: 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando; 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto indicato nel bando. 2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo 757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere. Le graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle prove. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame, quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica. In caso di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le modalita' indicate dal bando o mancato superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche ai sensi del comma 3, subentra il candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e' precluso lo scambio di sede. 3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di formazione specialistica e' indicata la data di inizio delle attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. 4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 757 (Formazione specialistica). - 1. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all' articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanita' militare. 2. La ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati, di cui all' articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e' effettuata, sentito il Ministero della difesa, per gli aspetti relativi alla sanita' militare. 3. Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanita' militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli articoli 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale e' tenuto, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 368 del 1999.». - Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si vedano le note all'articolo 2.