Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento si applica  ai  concorsi  per  l'accesso
alle scuole di  specializzazione  banditi  successivamente  alla  sua
entrata in vigore. 
  2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine
del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma  2,  e'  fissato  al  31
luglio 2014. Le relative prove di  esame  si  svolgono  entro  il  31
ottobre 2014. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014 
  Ufficio di controllo sugli atti  del  MIUR,  del  MIBAC,  del  Min.
salute e del Min. lavoro, foglio n. 2904