Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua entrata in vigore. 2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma 2, e' fissato al 31 luglio 2014. Le relative prove di esame si svolgono entro il 31 ottobre 2014. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2014 Il Ministro: Giannini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2904