Art. 2 
 
Attivita' di rilevanza strategica ed attivita' strategiche chiave nei
  settori della  sicurezza  nazionale  di  competenza  del  Ministero
  dell'interno. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per la sicurezza  nazionale  di  competenza  del
Ministero dell'interno, sono individuate nello studio, la ricerca, la
progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,  l'integrazione  e  il
sostegno al ciclo di vita, ivi  compresa  la  catena  logistica,  dei
seguenti sistemi e apparati: 
  a)  sistemi  e  sensori  destinati  all'impiego   in   servizi   di
osservazione  (ottica  e  radar),  sorveglianza   e   controllo   del
territorio, nell'ambito dei compiti di tutela  dell'ordine  pubblico,
della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile; 
  b)  sistemi  di  osservazione  (ottica  e  radar),  sorveglianza  e
controllo del territorio installati su  aeromobili  ad  ala  fissa  o
rotante, unita'  navali,  veicoli  anfibi  e  terrestri  che  operano
nell'ambito  dei  compiti  di  tutela  dell'ordine  pubblico,   della
pubblica sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa civile; 
  c) sistemi  propulsivi,  trasmissioni  di  potenza  e  trasmissioni
comando  accessori  dei  motori  aeronautici  e  navali  ad   elevate
prestazioni e affidabilita' relativi ai velivoli e alle unita' navali
destinati all'impiego in servizi di osservazione  (ottica  e  radar),
sorveglianza e controllo del territorio, nell'ambito dei  compiti  di
tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile; 
  d)  sistemi  di  protezione  balistica  impiegati  nell'ambito  dei
compiti  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  del
soccorso pubblico e della difesa civile; 
  e) sistemi informativi e di comunicazione,  anche  satellitari,  di
raccolta, classificazione e di gestione di  informazioni  e  di  dati
sviluppati e utilizzati per le attivita' di difesa civile. 
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo,
produzione, integrazione, gestione e sostegno al ciclo di  vita,  ivi
compresa la catena logistica, si qualificano inoltre  come  attivita'
strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  a) reti private virtuali, a parte i sistemi di cui al comma  1,  in
uso alle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di  ordine
e sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, soccorso pubblico e difesa
civile, giustizia e relazioni internazionali; 
  b)  reti  di  telecomunicazioni   di   proprieta'   del   Ministero
dell'interno, destinate ad essere impiegate nelle attivita' di tutela
dell'ordine e sicurezza pubblica, nonche' di difesa civile; 
  c) collegamenti dedicati esclusivamente  alla  realizzazione  e  al
funzionamento della rete Interpolizia in uso alle Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e al Ministero
della difesa; 
  d) sistemi, anche di carattere crypto, e i relativi algoritmi,  per
l'elaborazione,  la  protezione   e   la   trasmissione   sicura   di
informazioni classificate, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
comma 1, lettera a), numero 4); 
  e) sistema di monitoraggio in tempo reale della radioattivita'  del
Ministero dell'interno; 
  f) sistemi informativi di raccolta e classificazione e gestione  di
informazioni e di dati, anche fornite dalle  Forze  di  polizia,  per
l'attuazione delle  direttive  impartite  dal  Ministro  dell'interno
nell'esercizio delle attribuzioni di Autorita' nazionale di  pubblica
sicurezza, ovvero sviluppati e  in  uso  ai  fini  di  prevenzione  e
repressione dei reati di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica,  di
controllo  delle   frontiere   e   di   contrasto   dell'immigrazione
clandestina. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la rubrica e l'art. 1 del decreto-legge 15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 1
          aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».