Art. 3 
 
Attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori  della   sicurezza
  nazionale di competenza del Ministero dell'interno e del  Ministero
  della difesa. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e  sicurezza  nazionale
relative agli ambiti di competenza dei Ministeri dell'interno e della
difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la  progettazione,
lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo  di
vita, ivi compresa la catena logistica concernenti: 
    a)  sistemi  di  rilevazione  e  protezione  NBCR,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e); 
    b) sistemi di rilevazione - con e senza equipaggio  - di  ordigni
esplosivi, sistemi di visione notturna, di sorveglianza  e  controllo
del territorio, nell'ambito dei compiti istituzionali. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'art.  1  del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio  2012,  n.  56,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.