Art. 3 Attivita' di rilevanza strategica nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa. 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale relative agli ambiti di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica concernenti: a) sistemi di rilevazione e protezione NBCR, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e); b) sistemi di rilevazione - con e senza equipaggio - di ordigni esplosivi, sistemi di visione notturna, di sorveglianza e controllo del territorio, nell'ambito dei compiti istituzionali.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si vedano le note alle premesse.