Art. 4 
 
 
           Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina 
                         dei poteri speciali 
 
  1. L'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012,  non  si  applica  alle  tipologie  di  atti  e
operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo,  fermi
restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e  comunicazione  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del  2012,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   56   del   2012,
riguardanti  fusioni,  scissioni,  incorporazioni,  ovvero  cessioni,
anche  di  quote  di  partecipazione,  quando  le  relative  delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione  non  comportano  il
trasferimento  dell'azienda  o  di  rami  di  essa  o   di   societa'
controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie  adottate  ai  sensi  dell'articolo  2351,  terzo
comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994,  n.  332,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474  e  successive
modificazioni, o infine la costituzione  o  la  cessione  di  diritti
reali o di  utilizzo  relative  a  beni  materiali  o  immateriali  o
l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego. 
  2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza  di
elementi informativi circa la minaccia di un  grave  pregiudizio  per
gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'art.  1  del  decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio  2012,  n.  56,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta l'art. 2351 del codice civile: 
              «Art. 2351 (Diritto di voto). - Ogni azione attribuisce
          il diritto di voto. 
              Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo  statuto
          puo' prevedere la creazione  di  azioni  senza  diritto  di
          voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
          con  diritto  di  voto  subordinato   al   verificarsi   di
          particolari condizioni non meramente potestative. Il valore
          di tali azioni non puo' complessivamente superare la  meta'
          del capitale sociale. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di  rischio  puo'  prevedere  che,  in
          relazione alla quantita' di azioni possedute da uno  stesso
          soggetto, il diritto di voto sia  limitato  ad  una  misura
          massima o disporne scaglionamenti. 
              Non possono emettersi azioni a voto plurimo. 
              Gli strumenti finanziari di  cui  agli  articoli  2346,
          sesto comma, e 2349, secondo comma, possono  essere  dotati
          del diritto di voto su argomenti specificamente indicati  e
          in particolare  puo'  essere  ad  essi  riservata,  secondo
          modalita'  stabilite  dallo  statuto,  la  nomina   di   un
          componente indipendente del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
          cosi' nominate si applicano le medesime norme previste  per
          gli altri componenti dell'organo cui partecipano.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  30  luglio  1994,  n.  332,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (Norme per
          l'accelerazione   delle   procedure   di   dismissione   di
          partecipazioni  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici   in
          societa' per azioni): 
              «Art. 3 (Altre clausole statutarie). - 1.  Le  societa'
          operanti  nei  settori  della  difesa  e  della   sicurezza
          nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni
          e degli altri pubblici servizi,  nonche'  le  banche  e  le
          imprese   assicurative,   direttamente   o   indirettamente
          controllate  dallo  Stato  o   da   enti   pubblici   anche
          territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto
          un limite massimo di possesso azionario non superiore,  per
          le societa' operanti  nei  settori  della  difesa  e  della
          sicurezza nazionale, dei  trasporti,  delle  comunicazioni,
          dell'energia e degli altri pubblici servizi, al cinque  per
          cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo  familiare,
          comprendente il  socio  stesso,  il  coniuge  non  separato
          legalmente e i figli minori, ed al gruppo di  appartenenza:
          per tale intendendosi il soggetto, anche non  avente  forma
          societaria,  che  esercita  il   controllo,   le   societa'
          controllate e quelle controllate  da  uno  stesso  soggetto
          controllante, nonche'  le  societa'  collegate;  il  limite
          riguarda  altresi'   i   soggetti   che,   direttamente   o
          indirettamente,   anche   tramite   controllate,   societa'
          fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con  terzi
          ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o  al
          trasferimento  di  azioni  o  quote  di  societa'  terze  o
          comunque ad accordi o patti di cui all'art.  10,  comma  4,
          della legge 18  febbraio  1992,  n.  149,  come  sostituito
          dall'art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto,  in
          relazione a societa' terze, qualora tali  accordi  o  patti
          riguardino almeno il dieci per cento delle  quote  o  delle
          azioni con  diritto  di  voto  se  si  tratta  di  societa'
          quotate, o il venti per cento se si tratta di societa'  non
          quotate. 
              (Omissis).».