IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4  del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; 
  Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come  successivamente  modificato   e   integrato   dal decreto   del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; 
  Considerati gli articoli 257, co. 4,  e  257-quinquies  del  citato
Regolamento di esecuzione che individuano le  modalita'  con  cui  il
prefetto dovra'  avvalersi  degli  organismi  di  certificazione  per
l'accertamento della sussistenza negli istituti, di cui  all'articolo
134 T.U.L.P.S., dei requisiti e delle caratteristiche di  qualita'  e
funzionalita' degli istituti stessi, dei  relativi  servizi  e  delle
dotazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1º  dicembre  2010,  n.
269, recante "Disciplina delle caratteristiche  minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"; 
  Considerato che l'articolo 260-ter del  richiamato  Regolamento  di
esecuzione  demanda  ad  un   decreto   del   Ministro   dell'interno
l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti agli
organismi di certificazione della qualita'; 
  Ritenuto che detto decreto ha un  contenuto  non  solo  tecnico  ma
regolamentare,  di  secondo  livello  rispetto  al   Regolamento   di
esecuzione gia' richiamato; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento Europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento; 
  Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di  cui
all'articolo  134  del  citato  Testo  unico,  costituita  ai   sensi
dell'articolo 260-quater del richiamato Regolamento di esecuzione, ed
acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del
12 dicembre 2012; 
  Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con nota del 9 ottobre 2013; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2920/2013, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  9
gennaio 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Vista la nota del 3 marzo 2014  con  la  quale  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole in  ordine  allo
schema di regolamento; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti,
ai servizi ed alle attivita' di cui all'articolo 257,  comma  1,  del
Regolamento di esecuzione del Testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica  4
agosto 2008, n. 153: 
    a) le  caratteristiche  ed  i  requisiti  richiesti  ad  istituti
universitari,  centri  di  ricerca,  laboratori  ed  altri  organismi
tecnici,  anche   privati,   per   l'espletamento   di   compiti   di
certificazione indipendente della qualita',  ai  sensi  dell'articolo
260-ter, comma 1, del Regolamento di esecuzione T.U.L.P.S.; 
    b)  le  modalita'  per  il   riconoscimento   di   organismo   di
certificazione indipendente, nonche' quelle di sospensione  o  revoca
del riconoscimento; 
    c) le caratteristiche di conformita' degli istituti di vigilanza,
dei relativi servizi e  delle  dotazioni  tecniche,  in  relazione  a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e dagli Allegati A, B, C, D, E, F
e F1 del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  (Approvazione
          del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 256, 257,  257-bis
          e 260-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940: 
              «Art. 256-bis. 1. Sono disciplinate dagli articoli  133
          e 134 della leggetutte le attivita' di vigilanza e custodia
          di beni mobili o immobili per la legittima  autotutela  dei
          diritti patrimoniali ad essi inerenti, che  non  implichino
          l'esercizio di  pubbliche  funzioni  o  lo  svolgimento  di
          attivita'  che  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
          riservano agli organi di polizia. 
              2. Rientrano, in particolare, nei servizi di  sicurezza
          complementare, da svolgersi a mezzo di guardie  particolari
          giurate, salvo che la  legge  disponga  diversamente  o  vi
          provveda la  forza  pubblica,  le  attivita'  di  vigilanza
          concernenti: 
              a) la  sicurezza  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle
          stazioni  ferroviarie,  nelle   stazioni   delle   ferrovie
          metropolitane e negli altri luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico specificamente indicati dalle norme  speciali,  ad
          integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; 
              b) la custodia, il  trasporto  e  la  scorta  di  armi,
          esplosivi e di ogni altro materiale  pericoloso,  nei  casi
          previsti dalle disposizioni in vigore o dalle  prescrizioni
          dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti  per
          garantire la sicurezza  della  custodia,  del  trasporto  e
          della scorta; 
              c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o
          di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza  nei
          luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di  altri
          titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; 
              d) la vigilanza armata mobile e  gli  interventi  sugli
          allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti  di
          pubblica sicurezza; 
              e)  la  vigilanza  presso  infrastrutture  del  settore
          energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad  alta
          tecnologia, di quelli a rischio di impatto  ambientale,  ed
          ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
          potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della  sicurezza
          o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 
              3.  Rientra   altresi'   nei   servizi   di   sicurezza
          complementare  la  vigilanza  presso  tribunali  ed   altri
          edifici   pubblici,    installazioni    militari,    centri
          direzionali, industriali  o  commerciali  ed  altre  simili
          infrastrutture,  quando  speciali  esigenze  di   sicurezza
          impongono che i servizi medesimi siano  svolti  da  guardie
          particolari giurate.» 
              «Art. 257.  1.  La  domanda  per  ottenere  la  licenza
          prescritta dall'articolo 134 della leggeper le attivita' di
          vigilanza e per le altre attivita' di sicurezza  per  conto
          dei privati, escluse quelle di investigazione,  ricerche  e
          raccolta di informazioni, contiene: 
              a) l'indicazione del soggetto che richiede la  licenza,
          dell'institore   o   del   direttore    tecnico    preposto
          all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonche'
          degli altri soggetti  provvisti  di  poteri  di  direzione,
          amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; 
              b)   la   composizione   organizzativa   e    l'assetto
          proprietario   dell'istituto,   con    l'indicazione,    se
          sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o  passivi  e
          delle eventuali partecipazioni in altri istituti; 
              c) l'indicazione  dell'ambito  territoriale,  anche  in
          province o  regioni  diverse,  in  cui  l'istituto  intende
          svolgere la propria attivita', precisando la  sede  legale,
          nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale
          operativa, qualora non corrispondenti; 
              d) l'indicazione dei servizi  per  i  quali  si  chiede
          l'autorizzazione, dei  mezzi  e  delle  tecnologie  che  si
          intendono impiegare. 
              2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo  136,
          comma primo, della  legge,  la  domanda  e'  corredata  del
          progetto organizzativo e  tecnico-operativo  dell'istituto,
          con l'indicazione del tempo,  non  superiore  a  sei  mesi,
          necessario  all'attivazione  dello  stesso,  nonche'  della
          documentazione comprovante: 
              a) il possesso  delle  capacita'  tecniche  occorrenti,
          proprie e delle  persone  preposte  alle  unita'  operative
          dell'istituto; 
              b) la disponibilita' dei mezzi finanziari, logistici  e
          tecnici  occorrenti  per  l'attivita'  da  svolgere  e   le
          relative caratteristiche,  conformi  alle  disposizioni  in
          vigore. 
              3. Alla domanda occorre altresi' unire il  progetto  di
          regolamento tecnico dei servizi che si intendono  svolgere,
          che dovra' risultare adeguato, per mezzi e personale,  alla
          tipologia degli stessi, all'ambito territoriale  richiesto,
          alla necessita' che sia garantita la direzione, l'indirizzo
          unitario  ed  il  controllo  dell'attivita'  delle  guardie
          particolari giurate da parte del titolare della licenza,  o
          degli addetti alla direzione  dell'istituto,  nonche'  alle
          locali condizioni della sicurezza pubblica. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'Ente nazionale di unificazione e la  Commissione  di  cui
          all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di
          meglio definire la capacita' tecnica  di  cui  all'articolo
          136  della  legge,  le  caratteristiche  minime  cui   deve
          conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi
          di  qualita'  degli  istituti  e   dei   servizi   di   cui
          all'articolo  134  della   legge,   nonche'   i   requisiti
          professionali e  di  capacita'  tecnica  richiesti  per  la
          direzione  dell'istituto  e  per   lo   svolgimento   degli
          incarichi organizzativi. Sono fatte salve  le  disposizioni
          di legge o adottate in base alla legge che, per determinati
          servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono  speciali
          requisiti, capacita', abilitazioni o certificazioni.» 
              «Art.  257-quinquies.  1.  Per   l'accertamento   della
          sussistenza  delle  caratteristiche  di  cui  al  comma   4
          dell'articolo 257  e  della  permanenza  dei  requisiti  di
          qualita' e funzionalita' degli  istituti,  il  prefetto  si
          avvale degli organismi di qualificazione  e  certificazione
          costituiti o  riconosciuti  dal  Ministero  dell'interno  a
          norma dell'articolo  260-ter.  Degli  stessi  organismi  si
          avvale il questore per le finalita'  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo 249, quinto comma. 
              2. Ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  legge  e  dal
          presente regolamento, per l'accertamento  delle  condizioni
          di  sicurezza  dei  servizi  e  del  personale,  a   tutela
          dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,  il  prefetto  si
          avvale di parametri oggettivi  di  verifica,  definiti  dal
          Ministro  dell'interno,  sentita  la  commissione  di   cui
          all'articolo 260-quater, tenendo conto: 
              a)  degli  oneri  derivanti   dall'applicazione   delle
          disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano  le
          attivita'   di   cui   all'articolo   134   della   leggee,
          particolarmente, delle misure  da  adottarsi  in  relazione
          alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; 
              b) dei costi per  la  sicurezza,  compresi  quelli  per
          veicoli blindati,  protezioni  individuali  antiproiettile,
          apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento
          od equipaggiamento indispensabile  per  la  qualita'  e  la
          sicurezza dei servizi; 
              c) dei costi reali  e  complessivi  per  il  personale,
          determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma
          3-bis, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» 
              «Art.   260-ter.   1.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, sentita la Commissione  di  cui  all'articolo
          260-quater,  sono  stabiliti  le   caratteristiche   ed   i
          requisiti richiesti  a  istituti  universitari,  centri  di
          ricerca,  laboratori  ed  altri  organismi  tecnici,  anche
          privati, per l'espletamento di  compiti  di  certificazione
          indipendente  della  qualita'  e  della  conformita'  degli
          istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 della legge,
          dei relativi  servizi  e  dei  materiali  utilizzati,  alle
          disposizioni  del  presente  regolamento  e  dei   relativi
          provvedimenti   di   attuazione,   nonche'    alle    altre
          disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano,
          ferme restando le attivita'  di  verifica,  certificazione,
          approvazione o autorizzazione  rimesse  agli  organi  della
          pubblica  amministrazione  o  a   quelli   previsti   dalla
          contrattazione collettiva nazionale di settore. 
              2. Con lo stesso  decreto  di  cui  al  comma  1,  sono
          definite  anche  le  modalita'  di   riconoscimento   degli
          organismi  di  certificazione  indipendente  e  quelle   di
          sospensione o revoca del riconoscimento. 
              3. Il riconoscimento quale «organismo di certificazione
          indipendente»  di  cui  al  comma  1,  e'  effettuato   dal
          Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza,  precisando  la  categoria   di   certificazione
          riconosciuta, ed ha validita'  per  cinque  anni.  Esso  ha
          effetto decorso il termine di trenta giorni dalla  data  di
          notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea  ed  alle
          autorita'  competenti  degli  altri  Stati   membri   degli
          organismi interessati. 
              4. Il Ministero dell'interno si avvale di  un  comitato
          tecnico per  vigilare  sull'attivita'  degli  organismi  di
          certificazione indipendente di cui al comma 1. Il comitato,
          istituito presso lo stesso Ministero, e'  composto  da:  un
          presidente, con qualifica non  inferiore  a  prefetto  o  a
          dirigente   generale    di    pubblica    sicurezza,    due
          rappresentanti  del  Ministero   dell'interno   e   da   un
          rappresentante per ciascuno  dei  Ministeri  della  difesa,
          delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  dell'istruzione,
          universita' e ricerca, da due rappresentanti del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,   di   cui   uno   esperto   in
          comunicazioni, nonche' da tre esperti, anche estranei  alla
          pubblica  amministrazione.  I  componenti  appartenenti  ad
          amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive
          amministrazioni  fra  i  funzionari  o  gli  ufficiali   di
          qualifica dirigenziale non generale. 
              5. Il presidente  e  i  componenti  del  comitato  sono
          nominati con decreto del Ministro dell'interno,  durano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati non  piu'  di
          una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato  un
          supplente. Le modalita' di convocazione e di  funzionamento
          del  comitato  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, sentite le altre Amministrazioni interessate. 
              6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              «Art. 260-quater. 1. E' istituita presso  il  Ministero
          dell'interno la  Commissione  consultiva  centrale  per  le
          attivita' di cui all'articolo  134  della  legge.  Essa  e'
          presieduta da un prefetto ed e' composta: 
              a) dal direttore  dell'Ufficio  per  gli  affari  della
          polizia amministrativa e  sociale  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; 
              b) da un questore; 
              c) da tre esperti designati dall'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza, di cui  almeno  uno  appartenente  alla
          Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; 
              d) da quattro esperti designati,  rispettivamente,  dal
          Ministero della giustizia,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche  sociali   e   dal   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
              e) da non piu' di  un  esperto  designato  da  ciascuna
          delle   organizzazioni   degli   istituti   di    vigilanza
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel limite massimo di quattro; 
              f) da non piu' di  un  esperto  designato  da  ciascuna
          delle organizzazioni sindacali  delle  guardie  particolari
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel limite massimo di quattro; 
              g) da non piu' di  un  esperto  designato  da  ciascuna
          delle  organizzazioni  degli  istituti  di   investigazione
          privata e di quelli  per  la  raccolta  delle  informazioni
          commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
          nazionale, nel limite massimo di due; 
              h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati
          dalle associazioni rappresentative  del  sistema  bancario,
          del sistema delle assicurazioni private e del sistema della
          grande distribuzione. 
              2. Le mansioni di  segretario  sono  esercitate  da  un
          funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              3. Il presidente ed i componenti della commissione sono
          nominati con decreto del Ministro dell'interno,  durano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati. Per  ciascun
          componente effettivo e' nominato un supplente. 
              4. I  componenti  supplenti  possono  partecipare  alle
          riunioni  della   Commissione   anche   congiuntamente   ai
          titolari, senza esercitarne le funzioni. 
              5. La Commissione  esprime  parere  obbligatorio  sugli
          schemi di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo
          e puo' essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni
          interessate, su tutte le questioni  di  carattere  generale
          concernenti le attivita' di cui agli  articoli  133  e  134
          della legge. 
              6.  Nell'ambito  della   Commissione   possono   essere
          costituite sotto-commissioni tecniche o «gruppi di  lavoro»
          ristretti per gli approfondimenti di  carattere  tecnico  e
          per la tenuta dei registri di qualificazione  professionale
          degli  operatori  nei  diversi  settori   della   sicurezza
          privata. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto  del  ministro  dell'interno  1°  dicembre
          2010, n. 269, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  14  febbraio
          2011, n. 36, .O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis.L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel  rispetto  dei  principi  posti
          daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli articoli 257 e 260-ter del  citato
          regio decreto n. 635 del 1940, nonche' per i riferimenti al
          decreto n. 269 del 1990, si veda nelle note alle premesse.