Art. 3 Requisiti e caratteristiche degli organismi di certificazione indipendente 1. Ai fini del riconoscimento quale organismo di certificazione indipendente per la valutazione della conformita' degli istituti di vigilanza ai parametri di cui al decreto Ministro dell'interno 269/2010 e degli Allegati A, B, C, D, E, F, F1, gli enti interessati debbono: a) essere accreditati, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e secondo le procedure individuate dalle norme sotto indicate, da un Ente di Accreditamento designato da un Stato membro dell'Unione europea, firmatario degli Accordi Internazionali di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) secondo le seguenti categorie: I. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione degli istituti di vigilanza e dei relativi servizi; II. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione delle centrali operative e delle centrali di telesorveglianza; III. in relazione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, per la certificazione del professionista della security; b) autocertificare di non essere stati oggetto dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con esclusione di quelle indicate al comma 1, lett. a) e d), e al comma 2, lett. d) ed e); c) dichiarare di non essere iscritti all'anagrafe delle sanzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; d) dichiarare che il legale rappresentante, dell'organismo di certificazione, i componenti dell'organo di delibera del certificato, nonche' i valutatori effettivamente impegnati nel processo di certificazione non intrattengono rapporti di dipendenza o di parentela e affinita' entro il secondo grado con i gestori o i responsabili di istituti di vigilanza privata; e) impiegare, nel processo di certificazione, personale competente che sia stato adeguatamente formato sulla gestione dei processi relativi alla certificazione dei servizi e degli istituti di vigilanza privata, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento; f) impiegare, nel processo di audit, personale che abbia superato, per la parte di competenza, corsi di formazione sulle norme UNI 10891, UNI 11068, EN 50518, UNI 10459 e, in generale, sulle norme di specifico riferimento, nonche' che abbia maturato documentata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata; g) aver istituito un albo interno dei valutatori qualificati per lo specifico settore; h) aver istituito, nell'ambito della propria organizzazione, una Commissione tecnica per la delibera del rilascio del certificato di conformita'. L'organismo dovra' prevedere almeno un componente che abbia maturato comprovata esperienza nel settore della sicurezza pubblica o privata; i) attestare la puntuale formazione del personale che svolge l'attivita' di valutazione ispettiva.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto n. 269 del 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140: «Art. 9 (Sanzioni amministrative). 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».