Art. 5 Durata, sospensione, revoca del riconoscimento 1. All'esito della positiva valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone, entro novanta giorni, il riconoscimento dell'organismo di certificazione indipendente e la sua iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, con indicazione della relativa categoria, come individuata dall'articolo 3, comma 1, lett. a), I e/o II e/o III. L'iscrizione all'elenco e' condizione imprescindibile per l'inizio dell'attivita'. 2. Entro novanta giorni dalla scadenza del quinquennio, il soggetto interessato richiede al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza il rinnovo del riconoscimento, che s'intende concesso salvo che la stessa autorita' ministeriale, ricorrendone i presupposti, non emetta il provvedimento di diniego con conseguente cancellazione dall'elenco. Restano ferme le ipotesi di revoca o sospensione del riconoscimento di cui ai commi 5 e 6. 3. L'Organismo di certificazione indipendente e' tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza di ogni difformita' o variazione dei requisiti ovvero delle caratteristiche di cui all'articolo 3 del presente decreto. 4. Per la vigilanza sugli organismi di certificazione indipendente il Ministero dell'interno di avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-ter, comma 4, del Regolamento d'esecuzione. 5. Il riconoscimento e' sospeso nei seguenti casi: a) in caso di negligenze e/o irregolarita' accertate dal Comitato tecnico in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita' di pubblica sicurezza, per il periodo necessario all'adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto; b) a seguito di temporanea perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il riconoscimento e' sospeso per un tempo non superiore a tre mesi, prorogabile, per una sola volta, di ulteriori tre mesi, trascorsi i quali, qualora non venga documentato il ripristino dei requisiti e delle condizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4. 6. Il riconoscimento e' revocato nei seguenti casi: a) per gravi negligenze ovvero irregolarita' riscontrate nello svolgimento dei compiti di valutazione della conformita', accertate dal Comitato tecnico, in sede di ispezione o su segnalazione delle Autorita' di pubblica sicurezza; b) in caso di perdita, con carattere permanente, dei requisiti prescritti per il riconoscimento. 7. Per le finalita' di sorveglianza e monitoraggio, il Comitato tecnico puo' effettuare ispezioni presso gli organismi di certificazione indipendente, anche su impulso e in collaborazione con le Autorita' provinciali di pubblica sicurezza. 8. Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a comunicare al Comitato tecnico, entro sessanta giorni ed in forma esclusivamente telematica, dalla loro emissione, i certificati emessi nonche' le eventuali variazioni occorse in relazione alla validita' o alle caratteristiche e requisiti degli istituti certificati. Il medesimo Comitato tecnico puo' richiedere copia delle pratiche di certificazione.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 260-ter del citato regio n. 635 del 1940 e' riportato nelle note alle premesse.