Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli istituti gia' autorizzati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono, entro dodici mesi da tale data, produrre al Prefetto competente il certificato di cui al comma 4 dell'articolo 6. 2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' certificati secondo la norma UNI 11068, debbono, entro trentasei mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti alle disposizioni recate dalla norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. Per le licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e successivi aggiornamenti. 3. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di cui all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le funzioni dello stesso sono svolte dalla competente articolazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'articolo 260-quater del citato regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.