IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO 
                              ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  3,  commi  4-ter  e  4-quater,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'articolo 45,  commi
1 e 2, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e  dall'articolo  36,  commi  4  e
4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del  Paese»,  a  norma  del
quale con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  e'  tipizzato  il  modello  standard   per   la
trasmissione del contratto di rete ai competenti uffici del  registro
delle imprese; 
  Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
recante  «Riordinamento  delle  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura», a norma del quale la tenuta e la gestione
del  registro  delle   imprese   deve   avvenire   secondo   tecniche
informatiche; 
  Considerato   che   InfoCamere   S.C.p.A.,   societa'    consortile
interamente partecipata dalle Camere di  Commercio  italiane  e  loro
Unioni, ha il compito  di  assicurare  la  gestione  informatica  del
registro delle imprese, al fine di garantire uniformita' informativa,
completezza ed organicita' dei dati trattati su tutto  il  territorio
nazionale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 gennaio 2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 23 gennaio 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Tipizzazione del modello standard per la trasmissione  del  contratto
                  di rete al registro delle imprese 
 
  1. Il modello di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33 e' redatto  in  conformita'  al  modello  standard
riportato nell'allegato A del presente decreto. 
  2. Il modello di cui al  comma  1  e'  compilato  e  presentato  al
registro  delle  imprese  attraverso  la  procedura  telematica  resa
disponibile   nell'apposita    area    web    dedicata    del    sito
«www.registroimprese.it»  ed  e'  sottoscritto  con  firma  digitale.
Tramite la medesima procedura telematica sono allegati al  modello  e
trasmessi al registro delle imprese  documenti  informatici  o  copie
informatiche,  anche  per  immagine,  privi  di  elementi  attivi  in
conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 4. La  procedura
informatica rilascia  una  ricevuta  di  avvenuta  presentazione  del
modello. 
  3. In alternativa rispetto alle modalita' previste dal comma 2,  il
modello e i relativi allegati possono essere presentati  su  supporto
informatico, in conformita' alle specifiche tecniche di cui al  comma
4. 
  4. Le specifiche tecniche, predisposte da InfoCamere S.C.p.A., sono
approvate con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
pubblicate sul sito internet del medesimo Ministero nonche' sul  sito
«www.registroimprese.it». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  febbraio  2009,  n.
          34. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  4-ter  e
          4-quater, del citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: 
              «Art. 3 (Distretti produttivi e  reti  di  imprese).  -
          (Omissis). 
              4-ter. Con  il  contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                1); 
                2) al fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                3)  entro  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
          annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha sede; 
              si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                a) il nome, la ditta, la ragione o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
                b)  l'indicazione  degli  obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                c) la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile; 
                d) la durata del contratto, le modalita' di  adesione
          di altri imprenditori e, se pattuite, le cause  facoltative
          di recesso anticipato e le condizioni per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
                e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
                f) le regole per  l'assunzione  delle  decisioni  dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
              4-ter. 1. Le disposizioni di attuazione  della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
              4-ter. 2. Nelle forme previste  dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
              4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
          nella sezione del registro  delle  imprese  presso  cui  e'
          iscritto ciascun partecipante e l'efficacia  del  contratto
          inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita  l'ultima
          delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
          sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le  modifiche   al
          contratto  di  rete,  sono   redatte   e   depositate   per
          l'iscrizione,  a  cura  dell'impresa   indicata   nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo  45
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O.: 
              «Art. 45 (Contratto di  rete).  -  1.  Al  comma  4-ter
          dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e successive modificazioni, le parole da:  "Ai  fini
          degli   adempimenti"   fino   a:   "la   genuinita'   della
          provenienza"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Se   il
          contratto prevede l'istituzione di  un  fondo  patrimoniale
          comune  e  di  un  organo  comune  destinato   a   svolgere
          un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 
                1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende
          adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel  registro
          delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 
                2) al fondo  patrimoniale  comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                3)  entro  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
          annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale,
          osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative
          al bilancio di esercizio della societa' per  azioni,  e  la
          deposita presso l'ufficio del registro  delle  imprese  del
          luogo ove ha sede; 
              si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. 
              Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al  comma
          4-quater,  il  contratto  deve  essere  redatto  per   atto
          pubblico o per scrittura privata  autenticata,  ovvero  per
          atto firmato digitalmente a norma degli articoli  24  o  25
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni, da ciascun  imprenditore  o
          legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso  ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                a) il nome, la ditta, la ragione o  la  denominazione
          sociale di ogni partecipante per originaria  sottoscrizione
          del  contratto  o  per  adesione  successiva,  nonche'   la
          denominazione e la sede della rete,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  ai  sensi
          della lettera c); 
                b)  l'indicazione  degli  obiettivi   strategici   di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                c) la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile; 
                d) la durata del contratto, le modalita' di  adesione
          di altri imprenditori e, se pattuite, le cause  facoltative
          di recesso anticipato e le condizioni per  l'esercizio  del
          relativo   diritto,   ferma   restando   in    ogni    caso
          l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
          scioglimento totale o parziale dei contratti  plurilaterali
          con comunione di scopo; 
                e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
          la  ditta,  la  ragione  o  la  denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce  in  rappresentanza  della  rete  e,
          salvo che sia diversamente disposto  nel  contratto,  degli
          imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,
          nelle  procedure  di  programmazione   negoziata   con   le
          pubbliche  amministrazioni,  nelle  procedure  inerenti  ad
          interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle
          inerenti allo  sviluppo  del  sistema  imprenditoriale  nei
          processi  di  internazionalizzazione   e   di   innovazione
          previsti  dall'ordinamento,  nonche'  all'utilizzazione  di
          strumenti di promozione e tutela dei prodotti e  marchi  di
          qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'
          della provenienza.». 
              2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del  decreto-legge
          n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del  9
          aprile 2009 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
              «Le modifiche al contratto  di  rete,  sono  redatte  e
          depositate per l'iscrizione, a cura  dell'impresa  indicata
          nell'atto modificativo,  presso  la  sezione  del  registro
          delle imprese presso cui e'  iscritta  la  stessa  impresa.
          L'ufficio  del  registro  delle   imprese   provvede   alla
          comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche  al
          contratto di rete, a tutti gli altri  uffici  del  registro
          delle  imprese  presso   cui   sono   iscritte   le   altre
          partecipanti, che provvederanno alle  relative  annotazioni
          d'ufficio della modifica; se e'  prevista  la  costituzione
          del fondo comune, la rete  puo'  iscriversi  nella  sezione
          ordinaria   del   registro   delle   imprese   nella    cui
          circoscrizione e' stabilita la sua sede;  con  l'iscrizione
          nel registro delle imprese la rete  acquista  soggettivita'
          giuridica». 
              3. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'articolo
          36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          (Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  ottobre  2012,  n.
          245, S.O.: 
              «Art. 36 (Misure in materia di  confidi,  strumenti  di
          finanziamento e reti d'impresa). - (Omissis). 
              4. All'articolo 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile  2009,
          n.  33,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Il contratto di rete che  prevede  l'organo  comune  e  il
          fondo  patrimoniale  non   e'   dotato   di   soggettivita'
          giuridica, salva la facolta' di acquisto  della  stessa  ai
          sensi del comma 4-quater ultima parte."; 
                b) il numero 1) e' soppresso; 
                c) alla lettera e), il secondo periodo e'  sostituito
          dal seguente: "L'organo  comune  agisce  in  rappresentanza
          della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e,
          in assenza della soggettivita', degli  imprenditori,  anche
          individuali,  partecipanti  al  contratto  salvo  che   sia
          diversamente disposto  nello  stesso,  nelle  procedure  di
          programmazione negoziata con le pubbliche  amministrazioni,
          nelle procedure inerenti  ad  interventi  di  garanzia  per
          l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
          sistema      imprenditoriale      nei      processi      di
          internazionalizzazione   e    di    innovazione    previsti
          dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
          promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di
          cui  sia  adeguatamente  garantita  la   genuinita'   della
          provenienza". 
              4-bis.   All'articolo   3,    comma    4-quater,    del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  ultimo
          periodo, le parole: "con l'iscrizione  nel  registro  delle
          imprese la  rete  acquista  soggettivita'  giuridica"  sono
          sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella  sezione
          ordinaria   del   registro   delle   imprese   nella    cui
          circoscrizione e' stabilita la sua sede  la  rete  acquista
          soggettivita' giuridica. Per  acquistare  la  soggettivita'
          giuridica il  contratto  deve  essere  stipulato  per  atto
          pubblico o per scrittura privata  autenticata,  ovvero  per
          atto firmato digitalmente  a  norma  dell'articolo  25  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82". 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 8 della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere
          di  commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O.: 
              «Art. 8 (Registro delle imprese). - (Omissis). 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi  dell'articolo  1-bis
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il comma 4-ter dell'art.  3  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5 vedi nelle note alle premesse.