(parte 1)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione, e, in particolare, l'art. 2, comma 7; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2014; 
  Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del  3
aprile 2014; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'art. 3 della legge 5 maggio  2009,  n.
42, e i pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2014; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
                                 118 
 
  1. Nel decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1: 
  1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione,  il  presente  titolo  e  il  titolo  III  disciplinano
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui  il  Titolo  II  disponga
diversamente, con particolare riferimento  alla  fattispecie  di  cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  dei  loro  enti  e
organismi strumentali, esclusi gli enti  di  cui  al  titolo  II  del
presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con  il
presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
      a) per enti strumentali si intendono gli enti di  cui  all'art.
11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in  corrispondenza  delle
missioni del bilancio; 
      b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti  locali
si intendono le loro articolazioni  organizzative,  anche  a  livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e  contabile,  prive  di
personalita' giuridica. Le gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  da
legge e le istituzioni di cui all'art.  114,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi  strumentali.  Gli
organismi strumentali  sono  distinti  nelle  tipologie  definite  in
corrispondenza delle missioni del bilancio.»; 
  2) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    b) all'art. 2 il comma 4 e' abrogato; 
    c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
               Principi contabili generali e applicati 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  2,  conformano  la
propria   gestione   ai   principi   contabili   generali   contenuti
nell'allegato 1 ed ai  seguenti  principi  contabili  applicati,  che
costituiscono parte integrante al presente decreto: 
    a) della programmazione (allegato n. 4/1); 
    b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2); 
    c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); 
    d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 
  2.  I  principi  applicati  di  cui  al  comma  1  garantiscono  il
consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici  secondo  le
direttive dell'Unione europea e  l'adozione  di  sistemi  informativi
omogenei e interoperabili. 
  3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui  all'art.  2,
comma  1,  che  adottano   la   contabilita'   economico-patrimoniale
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile. 
  4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui  al
comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi
e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni  del  loro
mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento  ordinario  dei
residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui  si  applica  il
titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui  passivi  finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati  tra
i residui attivi le entrate  accertate  esigibili  nell'esercizio  di
riferimento, ma  non  incassate.  Possono  essere  conservate  tra  i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate  e  le  spese  accertate  e
impegnate   non   esigibili    nell'esercizio    considerato,    sono
immediatamente reimputate all'esercizio in  cui  sono  esigibili.  La
reimputazione degli impegni  e'  effettuata  incrementando,  di  pari
importo, il fondo  pluriennale  di  spesa,  al  fine  di  consentire,
nell'entrata  degli  esercizi  successivi,  l'iscrizione  del   fondo
pluriennale  vincolato  a  copertura  delle  spese   reimputate.   La
costituzione del fondo pluriennale vincolato  non  e'  effettuata  in
caso  di  reimputazione  contestuale  di  entrate  e  di  spese.   Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato  e  agli
stanziamenti correlati,  dell'esercizio  in  corso  e  dell'esercizio
precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese
riaccertate, sono effettuate con provvedimento  amministrativo  della
giunta entro i termini previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e'
effettuato  anche  nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o   della
gestione provvisoria. Al termine delle  procedure  di  riaccertamento
non  sono  conservati  residui  cui  non  corrispondono  obbligazioni
giuridicamente perfezionate. 
  5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto,
gli enti di cui al comma 1, a  decorrere  dall'anno  2015,  iscrivono
negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1,  lettere  a)  e
b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti  da
obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di  seguito  denominato
fondo pluriennale vincolato, costituito: 
    a) in entrata, da due voci riguardanti la  parte  corrente  e  il
conto  capitale  del  fondo,  per  un  importo  corrispondente   alla
sommatoria  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti   ed
imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi  successivi,
finanziati  da   risorse   accertate   negli   esercizi   precedenti,
determinato secondo le modalita'  indicate  nel  principio  applicato
della programmazione, di cui all'allegato 4/1; 
    b)  nella  spesa,  da  una  voce  denominata  «fondo  pluriennale
vincolato», per ciascuna unita' di voto riguardante spese a carattere
pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo  e'
determinato per  un  importo  pari  alle  spese  che  si  prevede  di
impegnare nel corso del primo  anno  considerato  nel  bilancio,  con
imputazione agli esercizi successivi  e  alle  spese  gia'  impegnate
negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi  a
quello considerato. La copertura della quota  del  fondo  pluriennale
vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti e'
costituita dal fondo  pluriennale  iscritto  in  entrata,  mentre  la
copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante  le
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di  riferimento  con
imputazione agli esercizi successivi, e' costituita dalle entrate che
si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e'
attribuito il codice della missione e del programma di spesa  cui  il
fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al  fondo
pluriennale vincolato. 
  Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del  rendiconto,
e' determinato l'importo definivo degli stanziamenti  riguardanti  il
fondo pluriennale vincolato e degli impegni  assunti  negli  esercizi
precedenti di cui  il  fondo  pluriennale  vincolato  costituisce  la
copertura. 
  6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati
con  decreto  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di   cui
all'art. 3-bis. 
  7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al  1°
gennaio 2015  al  principio  generale  della  competenza  finanziaria
enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui  al
comma 1, escluse quelle che hanno  partecipato  alla  sperimentazione
nel 2014, con  delibera  di  Giunta,  previo  parere  dell'organo  di
revisione    economico-finanziario,    provvedono,    contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario
dei residui, consistente: 
    a) nella cancellazione dei propri residui attivi e  passivi,  cui
non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla  data  del
1°  gennaio  2015.  Non  sono  cancellati  i  residui  delle  regioni
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli
relativi   alla   politica   regionale   unitaria   -    cooperazione
territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato  e
non contratto. Per ciascun residuo eliminato in  quanto  non  scaduto
sono  indicati  gli  esercizi  nei   quali   l'obbligazione   diviene
esigibile, secondo i  criteri  individuati  nel  principio  applicato
della contabilita'  finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/2.  Per
ciascun  residuo  passivo  eliminato  in  quanto  non   correlato   a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della
fonte di copertura; 
    b)  nella  conseguente  determinazione  del   fondo   pluriennale
vincolato da iscrivere in entrata del bilancio  dell'esercizio  2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale,  per  un
importo pari alla differenza tra  i  residui  passivi  ed  i  residui
attivi eliminati ai sensi della lettera  a),  se  positiva,  e  nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio  2015
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); 
    c) nella variazione  del  bilancio  di  previsione  annuale  2015
autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017  autorizzatorio  e
del bilancio di  previsione  finanziario  2015-2017  predisposto  con
funzione  conoscitiva,  in  considerazione  della  cancellazione  dei
residui di cui alla lettera a). In particolare  gli  stanziamenti  di
entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e  l'aggiornamento
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
    d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate  in
attuazione della  lettera  a),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui
l'obbligazione  e'  esigibile,  secondo  i  criteri  individuati  nel
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate
cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo  esercizio  e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico di cui al comma 13; 
    e)  nell'accantonamento   di   una   quota   del   risultato   di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato  in  attuazione  di
quanto  previsto  dalla  lettera  b),  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'. L'importo del fondo e' determinato  secondo  i  criteri
indicati nel principio applicato della  contabilita'  finanziaria  di
cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche  se
il risultato  di  amministrazione  non  e'  capiente  o  e'  negativo
(disavanzo di amministrazione). 
  8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'  oggetto  di
un  unico  atto   deliberativo.   Al   termine   del   riaccertamento
straordinario  dei  residui  non  sono  conservati  residui  cui  non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate  e  esigibili.
La delibera di giunta  di  cui  al  comma  7,  cui  sono  allegati  i
prospetti  riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo  pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo  lo  schema  di
cui  agli  allegati  5/1  e  5/2,  e'  tempestivamente  trasmessa  al
Consiglio.  In  caso  di  mancata  deliberazione  del  riaccertamento
straordinario  dei  residui  al  1°  gennaio  2015,   contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica  la
procedura prevista dal comma 2,  primo  periodo,  dell'art.  141  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 e'
effettuato anche in caso  di  esercizio  provvisorio  o  di  gestione
provvisoria del bilancio, registrando nelle  scritture  contabili  le
reimputazioni di cui  al  comma  7,  lettera  d),  anche  nelle  more
dell'approvazione  dei  bilanci  di  previsione.   Il   bilancio   di
previsione eventualmente approvato successivamente al  riaccertamento
dei residui e' predisposto tenendo conto di tali registrazioni. 
  10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre
2014 non e' applicata al bilancio di previsione 2015  in  attesa  del
riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma  7,  esclusi
gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui
all'art. 74, che applicano i principi  applicati  della  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
  11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui
all'allegato n. 1 e' applicato con riferimento a tutte le  operazioni
gestionali registrate nelle scritture finanziarie di  esercizio,  che
nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di  bilancio  di  cui
all'art. 11, comma 12. 
  12.  L'adozione   dei   principi   applicati   della   contabilita'
economico-patrimoniale   e   il   conseguente   affiancamento   della
contabilita' economico  patrimoniale  alla  contabilita'  finanziaria
previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del  piano
dei conti integrato di cui all'art. 4, puo' essere rinviata  all'anno
2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78. 
  13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento  straordinario  di
cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono  di
importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato
stanziato in entrata e dei  residui  attivi  reimputati  al  medesimo
esercizio, tale differenza puo'  essere  finanziata  con  le  risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo  tecnico  da  coprirsi,  nei
bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi  reimputati  a
tali esercizi eccedenti  rispetto  alla  somma  dei  residui  passivi
reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi
per i quali si e' determinato il  disavanzo  tecnico  possono  essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al
disavanzo tecnico. 
  14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento  straordinario  di
cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio  sono  di
importo  superiore  alla  somma  del  fondo   pluriennale   vincolato
stanziato in entrata e dei residui passivi  reimputati  nel  medesimo
esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi  rispetto
alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e  dei  residui
attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si  verifica
tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo  agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
  15. Le modalita' e i tempi  di  copertura  dell'eventuale  maggiore
disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione
al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione  del  risultato
di amministrazione  a  seguito  dell'attuazione  del  comma  7,  sono
definiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, in  considerazione  dei  risultati  al  1°
gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso  la  disciplina
del patto di stabilita' interno e dei limiti di spesa del  personale,
per gli enti che, alla data del  31  dicembre  2017,  non  presentano
quote di disavanzo derivanti  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto. 
  Attraverso i rendiconti delle regioni  e  i  certificati  di  conto
consuntivo relativi al 31 dicembre  2014  di  cui  all'art.  161  del
decreto  legislativo  267  del  2000  sono   acquisite   informazioni
riguardanti il riaccertamento straordinario dei  residui  di  cui  al
comma 7. 
  16. Nelle more dell'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  15,
l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015,
determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a
seguito dell'attuazione del comma 7 e  dal  primo  accantonamento  al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato per una quota  pari
almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, sono definiti  criteri
e modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di
cui al  periodo  precedente,  attraverso  un  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata.  Tale
decreto si attiene ai seguenti criteri: 
    a) utilizzo di quote accantonate o  destinate  del  risultato  di
amministrazione   per   ridurre   la   quota   del    disavanzo    di
amministrazione; 
    b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai  fini
del ripiano del disavanzo; 
    c)  individuazione  di  eventuali  altre  misure  finalizzate   a
conseguire  un  sostenibile  passaggio  alla   disciplina   contabile
prevista dal presente decreto. 
  17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche  agli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78
se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo
risalenti all'esercizio 2012. La copertura  dell'eventuale  disavanzo
di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,  puo'  essere
effettuata fino all'esercizio 2017.»; 
    d) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art.  3-bis.  (Commissione   per   l'armonizzazione   degli   enti
territoriali). - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 ha  il  compito  di  promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema  europeo  dei  conti  nazionali.  La  Commissione  agisce  in
reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita'
degli enti locali di cui all'art.  154  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento  della
Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2. 
  4. La Commissione di cui al comma 1 si  avvale  delle  strutture  e
dell'organizzazione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  stato.  Ai  componenti
della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne'  indennita',
ne' rimborso di spese.» 
    e) all'art. 4: 
  1) al comma 1 le parole: «, commi 1 e 2» sono abrogate e le parole:
«un comune piano dei conti integrato definito con le modalita' di cui
all'art. 36, comma 5.» sono sostituite dalle seguenti: «il piano  dei
conti integrato di cui all'allegato n. 6,  raccordato  al  piano  dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91.»; 
  2) al comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: 
    «Ai fini  del  raccordo  con  i  capitoli  e  gli  articoli,  ove
previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei  conti  e'
costituito almeno dal quarto livello.  Ai  fini  della  gestione,  il
livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito dal
quinto livello.»; 
  3) al comma 6, le parole:  «commi  1  e  2,  allegano  al  bilancio
annuale  di  previsione  un  documento  conoscitivo  concernente   le
previsioni  relative  agli   aggregati   corrispondenti   alle   voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di  cui
al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «trasmettono   le
previsioni di bilancio, aggregate secondo  la  struttura  del  quarto
livello  de  piano  dei  conti,  alla  banca  dati   unitaria   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196,  sulla  base  di  schemi,  tempi  e  modalita'
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
  4) al comma 7, le parole: «la nota integrativa al  rendiconto,  che
espone i risultati  della  gestione,  deve  essere  corredata  di  un
allegato  conoscitivo  che  esponga  le  risultanze  degli  aggregati
corrispondenti alle voci articolate secondo la  struttura  del  piano
dei conti integrato. In sede di  sperimentazione,  si  individuano  i
tempi e le  modalita'  per  esporre  le  risultanze  degli  aggregati
corrispondenti alle voci articolate secondo la  struttura  del  piano
dei  conti  integrato.»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «le
amministrazioni di cui all'art.  2,  trasmettono  le  risultanze  del
consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti,  alla
banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.
13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sulla  base  di
schemi,  tempi  e  modalita'  definiti  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
  5) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, e' pubblicato nel  sito
internet www.arconet.rgs.tesoro.it: 
      a) il piano  dei  conti  dedicato  alle  regioni  e  agli  enti
regionali, derivato dal piano dei conti degli  enti  territoriali  di
cui al comma 1; 
      b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e  agli
enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali  di
cui al comma 1. 
  7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti  integrato
di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91,  l'allegato  n.  6  puo'  essere  modificato  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli
affari regionali, su proposta della Commissione per  l'armonizzazione
contabile   degli   enti    territoriali.    La    commissione    per
l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  promuove   le
modifiche e le integrazioni del piano dei conti di  cui  all'art.  4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  91,
di interesse degli enti territoriali.»; 
    f) all'art. 5: 
  1) al comma 3, le parole : «, commi 1 e  2»  sono  soppresse  e  le
parole:  «l'esecuzione  delle  transazioni»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «l'accertamento, la riscossione o il versamento di  entrate
e  l'impegno,  la  liquidazione,  l'ordinazione  e  il  pagamento  di
spese,»; 
  2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Negli ordinativi di incasso e di  pagamento  la  codifica
della  transazione  elementare  e'  inserita  nei  campi   liberi   a
disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.»; 
    g) all'art. 6: 
  1) al comma 1, dopo le  parole:  «e'  definita»  sono  inserite  le
seguenti: «dall'allegato n. 7.» e le parole: « con  le  modalita'  di
cui all'art. 36, comma 5, ed e' integrata o  modificata  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La codifica della transazione  elementare  e'  aggiornata
con  decreto  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con  validita'
dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.»; 
    h) all'art. 7: 
  1) al comma 1, le parole: «, commi 1 e  2,»  sono  soppresse,  alla
lettera  a),  dopo  le  parole:  «l'adozione   del   criterio   della
prevalenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvi  i  casi  in  cui  e'
espressamente  previsto»,  ed  alla  lettera  c),  dopo  le   parole:
«assumere impegni sui fondi di riserva», sono aggiunte le seguenti: «
e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio.»; 
  2) dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «1-bis.  I  residui   provenienti   dagli   esercizi   precedenti
all'entrata in vigore  del  presente  decreto,  che  non  sono  stati
oggetto del riaccertamento di cui all'art. 3, comma 7, non imputabili
ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo  programma  di  spesa,
possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza.»; 
    i) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con le modalita' definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche  SIOPE  degli
enti  territoriali  e  dei  loro  enti  strumentali  in  contabilita'
finanziaria sono sostituite con quelle previste nella  struttura  del
piano  dei  conti  integrato.  Le  codifiche  SIOPE  degli  enti   in
contabilita' civilistica  sono  aggiornate  in  considerazione  della
struttura del piano dei conti integrato degli  enti  in  contabilita'
finanziaria.»; 
    l) all'art. 10: 
  1) al comma 1, le parole: «annuale ed  il  bilancio  di  previsione
finanziario  pluriennale   hanno   carattere   autorizzatorio»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e'  almeno  triennale,  ha   carattere
autorizzatorio ed e' aggiornato annualmente in  occasione  della  sua
approvazione. Le previsioni di entrata  e  di  spesa  sono  elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i  documenti  di
programmazione  dell'ente,  restando  esclusa  ogni   quantificazione
basata sul criterio della spesa storica incrementale.»; 
  2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
    «2.   A   seguito   di   eventi    intervenuti    successivamente
all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria
variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli  equilibri  di
bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria  degli  stanziamenti
del bilancio di previsione, compresi quelli  relativi  agli  esercizi
successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono
essere assunte obbligazioni giuridiche. 
    3. Gli impegni di spesa sono assunti nei  limiti  dei  rispettivi
stanziamenti  di  competenza  del   bilancio   di   previsione,   con
imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  obbligazioni  passive  sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente: 
      a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati  nel
bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a  contratti  o
convenzioni  pluriennali  o  siano  necessarie   per   garantire   la
continuita' dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,  fatta
salva la  costante  verifica  del  mantenimento  degli  equilibri  di
bilancio; 
      b) sugli esercizi non considerati nel bilancio,  a  meno  delle
spese derivanti  da  contratti  di  somministrazione,  di  locazione,
relative a prestazioni periodiche o continuative di  servizi  di  cui
all'art.  1677  del  codice  civile,  imputate  anche  agli  esercizi
considerati nel bilancio  di  previsione,  delle  spese  correlate  a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento  dei  prestiti,
inclusa la quota capitale. 
    4. Alle  variazioni  al  bilancio  di  previsione,  disposte  nel
rispetto di quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti  finanziari,
sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al
tesoriere.»; 
  3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo  lo  schema
di cui all'allegato n. 17.». 
    m) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 11. 
                         Schemi di bilancio 
 
  1. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  2  adottano  i
seguenti  comuni  schemi  di   bilancio   finanziari,   economici   e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio  consolidato  con  i  propri
enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,  societa'  controllate  e
partecipate e altri organismi controllati: 
    a)  allegato  n.  9,  concernente  lo  schema  del  bilancio   di
previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle  entrate  e
delle spese, di competenza e di  cassa  del  primo  esercizio,  dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza  degli  esercizi
successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti  riguardanti  il
quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
    b) allegato n. 10, concernente lo  schema  del  rendiconto  della
gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi,
i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la  verifica
degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; 
    c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio  consolidato
disciplinato dall'art. 11-ter. 
  2. Le amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  2  redigono  un
rendiconto semplificato per il cittadino, da  divulgare  sul  proprio
sito  internet,  recante  una  esposizione  sintetica  dei  dati   di
bilancio,  con  evidenziazione  delle  risorse  finanziarie  umane  e
strumentali utilizzate  dall'ente  nel  perseguimento  delle  diverse
finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento  al
livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai
cittadini. 
  3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera
a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai  relativi  ordinamenti
contabili: 
    a)  il  prospetto   esplicativo   del   presunto   risultato   di
amministrazione; 
    b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e
programmi,  del  fondo  pluriennale  vincolato  per  ciascuno   degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
    c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di
dubbia esigibilita'  per  ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel
bilancio di previsione; 
    d)  il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei  vincoli   di
indebitamento; 
    e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste  per
l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi
comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati  nel
bilancio di previsione; 
    f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste  per
lo svolgimento delle funzioni delegate  dalle  regioni  per  ciascuno
degli anni considerati nel bilancio di previsione; 
    g) la nota integrativa redatta secondo le modalita' previste  dal
comma 5; 
    h) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  4. Al rendiconto  della  gestione  sono  allegati  oltre  a  quelli
previsti dai relativi ordinamenti contabili: 
    a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
    b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e
programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
    c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di
dubbia esigibilita'; 
    d) il  prospetto  degli  accertamenti  per  titoli,  tipologie  e
categorie; 
    e)  il  prospetto  degli  impegni  per  missioni,   programmi   e
macroaggregati; 
    f)   la   tabella   dimostrativa   degli   accertamenti   assunti
nell'esercizio in corso e negli  esercizi  precedenti  imputati  agli
esercizi successivi; 
    g) la tabella dimostrativa degli impegni  assunti  nell'esercizio
in  corso  e  negli  esercizi  precedenti  imputati   agli   esercizi
successivi; 
    h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
    i)  per  le  sole  regioni,  il  prospetto   dimostrativo   della
ripartizione  per  missioni  e  programmi  della  politica  regionale
unitaria e  cooperazione  territoriale,  a  partire  dal  periodo  di
programmazione 2014 - 2020; 
    j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per
l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi
comunitari e internazionali; 
    k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per
lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 
    l) il prospetto dei dati SIOPE; 
    m) l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  provenienti  dagli
esercizi  anteriori  a  quello  di  competenza,   distintamente   per
esercizio di provenienza e per capitolo; 
    n) l'elenco dei crediti inesigibili,  stralciati  dal  conto  del
bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; 
    o) la relazione  sulla  gestione  dell'organo  esecutivo  redatta
secondo le modalita' previste dal comma 6; 
    p) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 
    a) i criteri di valutazione adottati per  la  formulazione  delle
previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti
gli accantonamenti per le spese potenziali  e  al  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita', dando illustrazione dei crediti per i quali  non
e' previsto l'accantonamento a tale fondo; 
    b) l'elenco analitico delle quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato di amministrazione presunto al 31  dicembre  dell'esercizio
precedente, distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
    c) l'elenco analitico degli  utilizzi  delle  quote  vincolate  e
accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i
vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai  principi   contabili,   dai
trasferimenti, da mutui e altri  finanziamenti,  vincoli  formalmente
attribuiti dall'ente; 
    d)  l'elenco  degli   interventi   programmati   per   spese   di
investimento finanziati col  ricorso  al  debito  e  con  le  risorse
disponibili; 
    e)  nel  caso  in  cui  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in  corso
di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere
la  programmazione   necessaria   alla   definizione   dei   relativi
cronoprogrammi; 
    f) l'elenco delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti; 
    g) gli oneri e gli impegni  finanziari  stimati  e  stanziati  in
bilancio, derivanti da  contratti  relativi  a  strumenti  finanziari
derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata; 
    h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali,  precisando
che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio  sito
internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art.
172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267; 
    i) l'elenco  delle  partecipazioni  possedute  con  l'indicazione
della relativa quota percentuale; 
    j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste  dalla
legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. 
  6. La  relazione  sulla  gestione  allegata  al  rendiconto  e'  un
documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di
rilievo verificatisi  dopo  la  chiusura  dell'esercizio  e  di  ogni
eventuale informazione utile ad una migliore  comprensione  dei  dati
contabili. In particolare la relazione illustra: 
    a) i criteri di valutazione utilizzati; 
    b) le principali voci del conto del bilancio; 
    c)  le  principali   variazioni   alle   previsioni   finanziarie
intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione  dei  fondi
di riserva e gli utilizzi delle quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e   dai   principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente; 
    d) l'elenco analitico delle quote  vincolate  e  accantonate  del
risultato  di   amministrazione   al   31   dicembre   dell'esercizio
precedente, distinguendo  i  vincoli  derivanti  dalla  legge  e  dai
principi   contabili,   dai   trasferimenti,   da   mutui   e   altri
finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; 
    e) le  ragioni  della  persistenza  dei  residui  con  anzianita'
superiore ai cinque anni e di  maggiore  consistenza,  nonche'  sulla
fondatezza degli stessi, compresi  i  crediti  di  cui  al  comma  4,
lettera n); 
    f)   l'elenco   delle   movimentazioni   effettuate   nel   corso
dell'esercizio  sui  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  riguardanti
l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e  l'utilizzo  massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto  del
bilancio, in deroga al principio generale dell'integrita', espone  il
saldo  al  31  dicembre  dell'anticipazione  attivata  al  netto  dei
relativi rimborsi; 
    g) l'elencazione  dei  diritti  reali  di  godimento  e  la  loro
illustrazione; 
    h) l'elenco dei propri  enti  e  organismi  strumentali,  con  la
precisazione che i relativi rendiconti o bilanci  di  esercizio  sono
consultabili nel proprio sito internet; 
    i)  l'elenco   delle   partecipazioni   dirette   possedute   con
l'indicazione della relativa quota percentuale; 
    j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con  i
propri enti strumentali e le societa' controllate e  partecipate.  La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di  revisione,
evidenzia analiticamente  eventuali  discordanze  e  ne  fornisce  la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque  non
oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione  delle  partite  debitorie  e
creditorie; 
    k) gli oneri e gli  impegni  sostenuti,  derivanti  da  contratti
relativi  a  strumenti  finanziari  derivati  o   da   contratti   di
finanziamento che includono una componente derivata; 
    l) l'elenco delle  garanzie  principali  o  sussidiarie  prestate
dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi  delle  leggi
vigenti, con l'indicazione delle eventuali  richieste  di  escussione
nei confronti dell'ente e del rischio di  applicazione  dell'art.  3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    m) l'elenco  descrittivo  dei  beni  appartenenti  al  patrimonio
immobiliare dell'ente alla data di  chiusura  dell'esercizio  cui  il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti; 
    n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli  altri  articoli
del codice civile, nonche' da altre norme di legge  e  dai  documenti
sui principi contabili applicabili; 
    o) altre informazioni riguardanti  i  risultati  della  gestione,
richieste  dalla  legge  o  necessarie  per   l'interpretazione   del
rendiconto. 
  7. Al documento tecnico di accompagnamento  delle  regioni  di  cui
all'art. 39, comma 10, e al piano esecutivo di  gestione  degli  enti
locali di cui all'art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono allegati: 
    a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie
e categorie per ciascuno  degli  anni  considerati  nel  bilancio  di
previsione, distinguendo le  entrate  ricorrenti  e  non  ricorrenti,
secondo lo schema di cui all'allegato 12/1; 
    b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi
e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio  di
previsione,  distinguendo  le  spese  ricorrenti  e  non  ricorrenti,
secondo lo schema di cui all'allegato 12/2. 
  8. Le amministrazioni di cui al comma  1  articolate  in  organismi
strumentali  come  definiti  dall'art.   1,   comma   2,   approvano,
contestualmente al rendiconto della  gestione  di  cui  al  comma  1,
lettera b), anche il rendiconto consolidato con  i  propri  organismi
strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende  anche
i risultati della gestione del consiglio regionale. 
  9. Il rendiconto consolidato di cui al  comma  8,  predisposto  nel
rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), e' costituito
dal conto  del  bilancio,  dai  relativi  riepiloghi,  dai  prospetti
riguardanti il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli
equilibri, dallo stato patrimoniale e  dal  conto  economico,  ed  e'
elaborato  aggiungendo  alle  risultanze  riguardanti   la   gestione
dell'ente, quelle dei suoi organismi  strumentali  ed  eliminando  le
risultanze  relative  ai   trasferimenti   interni.   Al   rendiconto
consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4,  lettere  da
a)  a  g).  Al  fine  di  consentire  l'elaborazione  del  rendiconto
consolidato l'ente disciplina tempi e  modalita'  di  approvazione  e
acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali. 
  10. Per i comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  la
predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e
di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), e' facoltativa. 
  11. Gli schemi  di  bilancio  di  cui  al  presente  articolo  sono
modificati ed integrati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A
decorrere dal 2016,  gli  allegati  riguardanti  gli  equilibri  sono
integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n.
243. 
  12. Nel 2015 gli enti di cui al comma  1  adottano  gli  schemi  di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che  conservano  valore  a
tutti  gli  effetti  giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1,  cui
e' attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017
adottato  secondo  lo  schema  vigente  nel  2014   svolge   funzione
autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata  degli  schemi
di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il  fondo
pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4,  mentre  in
spesa il fondo pluriennale e' incluso nei  singoli  stanziamenti  del
bilancio annuale e pluriennale. 
  13.  Il  bilancio  di   previsione   e   il   rendiconto   relativi
all'esercizio  2015  predisposti  secondo  gli  schemi  di  cui  agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti  documenti  contabili
aventi natura autorizzatoria. Il  rendiconto  relativo  all'esercizio
2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli  enti
che si sono avvalsi della facolta' di cui all'art. 3, comma  12,  non
comprende il conto  economico  e  lo  stato  patrimoniale.  Al  primo
rendiconto di affiancamento della contabilita' economico patrimoniale
alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e  2,  e'
allegato anche lo stato patrimoniale iniziale. 
  14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.  2  adottano  gli
schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore  a  tutti
gli   effetti   giuridici,   anche   con   riguardo   alla   funzione
autorizzatoria. 
  15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel  2014  hanno  partecipato
alla sperimentazione di  cui  all'art.  78  adottano  gli  schemi  di
bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a  tutti  gli  effetti
giuridici,  anche  con  riguardo  alla  funzione  autorizzatoria  cui
affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio
e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18  e  20
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  194  del  1996  che
possono non essere compilati. 
  16.  In  caso  di  esercizio  provvisorio  o  gestione  provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa
disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti  che  nel  2014
hanno partecipato alla sperimentazione di  cui  all'art.  78,  per  i
quali trova applicazione  la  disciplina  dell'esercizio  provvisorio
prevista  dal  principio  contabile  applicato   della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2. 
  17.  In  caso  di  esercizio  provvisorio  o  gestione  provvisoria
nell'esercizio 2016 gli  enti  di  cui  al  comma  1  gestiscono  gli
stanziamenti   di   spesa   previsti   nel    bilancio    pluriennale
autorizzatorio 2015 -  2017  per  l'annualita'  2016,  riclassificati
secondo lo schema di cui all'allegato 9.»; 
    n) dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 11-bis. (Bilancio consolidato). - 1. Gli enti di cui all'art.
1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con  i  propri  enti  ed
organismi strumentali, aziende, societa' controllate  e  partecipate,
secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato
del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 
  2. Il  bilancio  consolidato  e'  costituito  dal  conto  economico
consolidato, dallo stato  patrimoniale  consolidato  e  dai  seguenti
allegati: 
    a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la  nota
integrativa; 
    b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato,  si  considera
qualsiasi  ente  strumentale,   azienda,   societa'   controllata   e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica  pubblica  o
privata, anche se le attivita' che svolge sono  dissimili  da  quelle
degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si
applica il titolo II. 
  4. Gli enti di cui al  comma  1  possono  rinviare  l'adozione  del
bilancio consolidato con riferimento all'esercizio  2016,  salvo  gli
enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione. 
  Art. 11-ter. (Enti strumentali) - 1. Si definisce ente  strumentale
controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  l'azienda  o  l'ente,
pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente  locale  ha
una delle seguenti condizioni: 
    a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza  dei  voti
esercitabili nell'ente o nell'azienda; 
    b) il  potere  assegnato  da  legge,  statuto  o  convenzione  di
nominare o rimuovere  la  maggioranza  dei  componenti  degli  organi
decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte  strategiche  e  le
politiche di settore, nonche' a  decidere  in  ordine  all'indirizzo,
alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un  ente
o di un'azienda; 
    c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle
sedute degli organi decisionali,  competenti  a  definire  le  scelte
strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere  in  ordine
all'indirizzo,   alla   pianificazione   ed    alla    programmazione
dell'attivita' dell'ente o dell'azienda; 
    d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti  dalla
legge,   per   percentuali   superiori   alla   propria   quota    di
partecipazione; 
    e) un'influenza dominante  in  virtu'  di  contratti  o  clausole
statutarie, nei casi in  cui  la  legge  consente  tali  contratti  o
clausole.  I  contratti  di  servizio  pubblico  e  di   concessione,
stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita'
oggetto  di  tali  contratti,  comportano  l'esercizio  di  influenza
dominante. 
  2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un
ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la  regione
o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di
cui al comma 1. 
  3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono  distinti  nelle
seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio: 
    a) servizi istituzionali, generali e di gestione; 
    b) istruzione e diritto allo studio; 
    c) ordine pubblico e sicurezza; 
    d) tutela e valorizzazione dei beni ed attivita' culturali; 
    e) politiche giovanili, sport e tempo libero; 
    f) turismo; 
    g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; 
    h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 
    i) trasporti e diritto alla mobilita'; 
    j) soccorso civile; 
    k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 
    l) tutela della salute; 
    m) sviluppo economico e competitivita'; 
    n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; 
    o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 
    p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; 
    q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali; 
    r) relazioni internazionali. 
  Art.  11-quater.  (Societa'  controllate).  -   1.   Si   definisce
controllata da una regione o da un  ente  locale  la  societa'  nella
quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: 
    a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di  patti
parasociali, della maggioranza dei voti  esercitabili  nell'assemblea
ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una  influenza
dominante sull'assemblea ordinaria; 
    b) il diritto, in virtu'  di  un  contratto  o  di  una  clausola
statutaria, di esercitare un'influenza  dominante,  quando  la  legge
consente tali contratti o clausole. 
  2. I contratti di servizio  pubblico  e  gli  atti  di  concessione
stipulati  con  societa'  che  svolgono  prevalentemente  l'attivita'
oggetto  di  tali  contratti  comportano  l'esercizio  di   influenza
dominante. 
  3. Le societa' controllate sono distinte nelle  medesime  tipologie
previste per gli enti strumentali. 
  4.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con
riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le societa'
quotate e quelle da esse controllate  ai  sensi  dell'art.  2359  del
codice civile. A tal fine, per societa' quotate degli enti di cui  al
presente  articolo  si  intendono  le  societa'  emittenti  strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentari. 
  11-quinquies. (Societa' partecipate). - 1. Per societa' partecipata
da una regione o da un ente locale,  si  intende  la  societa'  nella
quale la regione o  l'ente  locale,  direttamente  o  indirettamente,
dispone di una quota di  voti,  esercitabili  in  assemblea,  pari  o
superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di  societa'
quotata. 
  2. Le societa' partecipate sono distinte nelle  medesime  tipologie
previste per gli enti strumentali. 
  3.  In  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  con
riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per  societa'  partecipata  da
una regione o da un ente locale, si  intende  la  societa'  a  totale
partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali  della
regione  o  dell'ente  locale,  indipendentemente  dalla   quota   di
partecipazione.»; 
    o) al comma 1 dell'art. 12 e ai commi  1  e  2  dell'art.  13  le
parole: «,commi 1 e 2,» sono soppresse; 
    p) all'art. 14: 
  1) ai commi 1 e 3, le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse; 
  2) la lettera b) del comma 1  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
programmi, come definiti all'art.  13,  comma  1,  terzo  periodo.  I
programmi si articolano in titoli e, ai  fini  della  gestione,  sono
ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano  con  il  quarto
livello di  articolazione  del  piano  dei  conti  integrato  di  cui
all'art. 4. La  Giunta  contestualmente  alla  proposta  di  bilancio
trasmette, a fini  conoscitivi,  la  proposta  di  articolazione  dei
programmi in macroaggregati. Il  programma  e',  inoltre,  raccordato
alla  relativa  codificazione  COFOG  di  secondo  livello  (Gruppi),
secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al  comma
3-ter,  che  costituisce  parte  integrante  dell'allegato   n.   14.
Nell'ambito  dei  macroaggregati  e'  data  separata  evidenza  delle
eventuali quote di spesa non ricorrente.»; 
  3) la lettera c) del comma 1 ed il comma 2 sono abrogati; 
  4) al comma 3, le parole: «le funzioni riconducibili al vincolo  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera  m),  della  Costituzione  e
alle funzioni fondamentali di  cui  al  medesimo  art.  117,  secondo
comma, lettera p), della Costituzione, nonche' dei relativi  costi  e
fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui  al
presente comma sono definiti secondo le modalita' di cui all'art. 36,
comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i
fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard» sono sostituite
dalle seguenti: «per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo
lo schema previsto dall'art. 11, comma 4, lettera h)»; 
  5) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Le  Regioni,  a  seguito  di   motivate   ed   effettive
difficolta' gestionali  per  la  sola  spesa  di  personale,  possono
utilizzare in maniera strumentale,  per  non  piu'  di  due  esercizi
finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della  missione
"Servizi istituzionali, generali e di gestione".  La  disaggregazione
delle spese di personale  per  le  singole  missioni  e  i  programmi
rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito
allegato  alla  legge  di  bilancio,  aggiornata  con  la  legge   di
assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto. 
    3-ter.   L'elenco   delle   missioni,   programmi,    titoli    e
macroaggregati, indicato  nell'allegato  n.  14,  e'  aggiornato  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli
affari regionali, su proposta della Commissione per  l'armonizzazione
contabile  degli  enti  territoriali.  L'allegato  14  comprende   il
glossario delle missioni e  dei  programmi  che  individua  anche  le
corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di  secondo
livello (Gruppi).»; 
    q) all'art. 15: 
  1) alla lettera b) del comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
    «Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono
ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli secondo
il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli,  ove  previsti,  si
raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all'art. 4. La Giunta contestualmente alla  proposta
di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi,  la  proposta
di articolazione delle tipologie in categorie.»; 
  2) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Nell'ambito delle categorie e' data separata  evidenza  delle
eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle
tipologie  e  delle  categorie,  indicato  nell'allegato  n.  13,  e'
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.»; 
    r) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16. (Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio). -  1.  Al
fine di migliorare  l'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  anche  in
termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 2 possono effettuare, in sede di gestione, variazioni
compensative  tra  le  dotazioni  delle  missioni  e  dei  programmi,
limitatamente  alle   spese   per   il   personale,   conseguenti   a
provvedimenti   di   trasferimento    del    personale    all'interno
dell'amministrazione. 
  2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle  entrate  in  conto
capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento
delle spese correnti.»; 
    s) all'art. 17: 
  1) al comma  1  le  parole:  «Le  amministrazioni  pubbliche»  sono
sostituite dalle seguenti: «Gli enti strumentali» e le parole: «comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione  di
un rendiconto finanziario in termini di cassa  predisposto  ai  sensi
dell'art. 2428, comma 2, del codice civile.»; 
  3) al comma  2,  le  parole:  «all'art.  3,  comma  2,  individuati
dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  al  comma  1  che
rientrano nella  definizione  di  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,»  e  le
parole: «dati contabili» sono sostituite dalle seguenti:  «incassi  e
pagamenti»; 
  4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Al   fine   di   fornire   informazioni   in   merito   alla
classificazione  della  propria  spesa  complessiva  in  missioni   e
programmi, come  definiti  dall'art.  13  del  presente  decreto,  le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2,  elaborano  un  apposito
prospetto, predisposto secondo le modalita' di  cui  all'allegato  n.
15, concernente la ripartizione della propria spesa  per  missioni  e
programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione  secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello  secondo  le  corrispondenze
individuate nel glossario delle  missioni  e  dei  programmi  di  cui
all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma
e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG
con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della  spesa  del
programma a ciascuna di esse.»; 
  5) al comma 4, le parole: «, definito secondo le modalita'  di  cui
all'art. 36, comma 5,» sono soppresse; 
  6) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli  enti  di
cui al comma 1 si avvalgono di  un  servizio  di  cassa  che  prevede
l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento. 
    6-ter. Gli enti di cui al comma 1,  ancora  non  coinvolti  nella
rilevazione  SIOPE,  rinviano  l'attuazione  dei  commi  da  2  a   6
all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE  per  gli  enti  del
proprio comparto. 
    6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n.  15  e'  aggiornato
con  decreto  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.»; 
    t) all'art. 18: 
  1) al comma 1, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1»; 
  2) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: « anno  successivo»
sono inserite le seguenti: «Le regioni approvano il rendiconto  entro
il 31 luglio dell'anno successivo,  con  preventiva  approvazione  da
parte della giunta entro il 30 aprile,  per  consentire  la  parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti»; 
  3) alla lettera c)  del  comma  1,  le  parole:  «30  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre»; 
    u) dopo l'art. 18 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis. (Indicatori di bilancio) - 1. Al fine  di  consentire
la  comparazione  dei  bilanci,  gli  enti  adottano  un  sistema  di
indicatori  semplici,  denominato  «Piano  degli  indicatori  e   dei
risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti  ai  programmi  e
agli altri  aggregati  del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e
metodologie comuni. 
  2. Le regioni e i loro enti  ed  organismi  strumentali,  entro  30
giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del  budget  di
esercizio e del bilancio consuntivo  o  del  bilancio  di  esercizio,
presentano il documento  di  cui  al  comma  1,  il  quale  e'  parte
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di  ciascuna
amministrazione pubblica. Esso viene divulgato  anche  attraverso  la
pubblicazione sul sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione
stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile
dalla pagina principale (home page). 
  3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali  allegano
il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o  del  budget
di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio. 
  4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei
loro enti ed organismi  strumentali,  e'  definito  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione
sull'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali.  Il  sistema
comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei  loro  enti
ed organismi  strumentali  e'  definito  con  decreto  del  Ministero
dell'interno,  su  proposta  della  Commissione   sull'armonizzazione
contabile degli enti territoriali. L'adozione del  Piano  di  cui  al
comma  1  e'  obbligatoria  a  decorrere  dall'esercizio   successivo
all'emanazione dei rispettivi decreti.»; 
    v) all'art. 20: 
  1) al comma 2 la lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
accertano ed impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero  importo
corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi  compresa  la
quota  premiale  condizionata   alla   verifica   degli   adempimenti
regionali,  e  le  quote  di  finanziamento  sanitario  vincolate   o
finalizzate. Ove si verifichi  la  perdita  definitiva  di  quote  di
finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente, detto  evento  e'  registrato  come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la  perdita
si determina definitivamente;»; 
  2) dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti: 
    «2-bis. I gettiti derivanti dalle  manovre  fiscali  regionali  e
destinati al finanziamento  del  Servizio  sanitario  regionale  sono
iscritti nel bilancio  regionale  nell'esercizio  di  competenza  dei
tributi. 
    2-ter. La quota  dei  gettiti  derivanti  dalle  manovre  fiscali
regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento  del  servizio
sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di
rientro dai disavanzi sanitari, e' iscritta  nel  bilancio  regionale
triennale,    nell'esercizio    di    competenza     dei     tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal  competente  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per
il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai  sensi
dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  Tale
iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno
dell'importo nel bilancio regionale. 
  La regione non puo' disimpegnare tali somme, se non  a  seguito  di
espressa  autorizzazione  da  parte  del  Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 80,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la
regione  e'  tenuta  a  trasmettere  al  Tavolo  di  verifica   degli
adempimenti la relativa documentazione  corredata  dalla  valutazione
d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze.  Ove  si
verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti  fiscali  un  minore
importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla  manovra  fiscale
regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento
e di impegno, detto evento e' contabilmente registrato nell'esercizio
nel quale tale perdita si determina  come  cancellazione  di  residui
attivi.»; 
    z) all'art. 33: 
  1) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente  la
ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo
le modalita' di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a
decorrere dal 2017, al  bilancio  preventivo  economico  annuale.  Il
prospetto allegato al bilancio di esercizio e' elaborato in  coerenza
con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione
SIOPE.»; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 e' aggiornato  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  e
la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli
affari regionali, su proposta della Commissione per  l'armonizzazione
contabile degli enti territoriali.»; 
    aa) il Titolo III e' sostituito dai seguenti: 
  «Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni 
  Art. 36. (Principi generali in materia di finanza regionale). -  1.
Il presente titolo  disciplina  i  bilanci  delle  regioni  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 
  2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento  degli  obiettivi  di  convergenza  e   di   stabilita'
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea  ed  opera
in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale. 
  3. Le regioni ispirano  la  propria  gestione  al  principio  della
programmazione.  A  tal  fine  adottano  ogni  anno  il  bilancio  di
previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad  un  orizzonte
temporale almeno triennale, sono elaborate  sulla  base  delle  linee
strategiche e delle politiche contenute nel documento di  economia  e
finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le  modalita'  previste
dal principio contabile applicato della  programmazione  allegato  al
presente decreto. Il DEFR e' approvato con una delibera del consiglio
regionale. Con riferimento al periodo  di  programmazione  decorrente
dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla  predisposizione
del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento
di  programmazione  previsto   dall'ordinamento   contabile   vigente
nell'esercizio  2014.  Il  primo  documento  di  economia  e  finanza
regionale  e'  adottato  con  riferimento  agli   esercizi   2016   e
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla  sperimentazione  nel
2014  adottano  la  disciplina  prevista  dal  presente  articolo   a
decorrere dal 1° gennaio 2015. 
  4. La regione adotta, in relazione alle  esigenze  derivanti  dallo
sviluppo  della  fiscalita'  regionale,  una  legge   di   stabilita'
regionale, contenente il quadro di  riferimento  finanziario  per  il
periodo  compreso  nel  bilancio   di   previsione.   Essa   contiene
esclusivamente  norme  tese  a  realizzare  effetti  finanziari   con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di  previsione  ed
e'   disciplinata   dal   principio    applicato    riguardante    la
programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto. 
  5. Le regioni adottano i principi contabili generali ed i  principi
contabili applicati di cui agli allegati n. 1  e  n.  4  al  presente
decreto. 
  Art. 37. (Sistema contabile).  -  1.  Il  sistema  contabile  delle
regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera h), della  legge
5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione  unitaria  dei  fatti
gestionali sotto il profilo finanziario,  economico  e  patrimoniale,
attraverso l'adozione: 
    a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e
consente la rendicontazione della gestione finanziaria; 
    b) della contabilita' economico-patrimoniale, per la rilevazione,
ai fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti
gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale. 
  2. Le  regioni  garantiscono  la  rilevazione  unitaria  dei  fatti
gestionali sotto il profilo  finanziario  ed  economico  patrimoniale
adottando il piano dei conti integrato di cui all'art. 4. 
  3. Al fine di consentire la tracciabilita' di tutte  le  operazioni
gestionali e  la  movimentazione  delle  voci  del  piano  dei  conti
integrato,  ad  ogni  transazione  e'  attribuita  una  codifica   da
applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e 7. 
  4. Le previsioni  di  competenza  e  di  cassa,  aggregate  secondo
l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i  risultati
della  gestione  di  competenza  e   di   cassa   aggregati   secondo
l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla  banca  dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi,  tempi  e
modalita' definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  Art.  38.  (Leggi  regionali  di   spesa   e   relativa   copertura
finanziaria). - 1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione  e  indicano  l'onere  a
regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di  spese  obbligatorie,
possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo  alla  legge  di
bilancio. 
  2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere  pluriennale
indicano  l'ammontare  complessivo  della  spesa,  nonche'  la  quota
eventualmente a  carico  del  bilancio  in  corso  e  degli  esercizi
successivi.  La  legge  di  stabilita'  regionale  puo'   annualmente
rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati  nel
bilancio di previsione e per  gli  esercizi  successivi,  nei  limiti
dell'autorizzazione complessiva di spesa. 
  Art. 39. (Il sistema di bilancio delle regioni). - 1. Il  Consiglio
regionale approva ogni anno, con legge,  il  bilancio  di  previsione
finanziario che rappresenta il quadro delle risorse  che  la  regione
prevede di  acquisire  e  di  impiegare,  riferite  ad  un  orizzonte
temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle
entrate e delle spese in base alla legislazione statale  e  regionale
in vigore. 
  2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo  considerato  e
le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed e'  redatto,
secondo gli schemi previsti dall'allegato  n.  9,  con  le  modalita'
previste  dal  principio  applicato  della  programmazione   di   cui
all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento  contabile.  Le
previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono  il  bilancio
di previsione finanziario annuale. 
  3.   Il   bilancio   di   previsione   finanziario   ha   carattere
autorizzatorio, costituendo limite: 
    a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni  di
prestiti; 
    b) agli impegni e ai pagamenti di spesa.  Non  comportano  limiti
alla  gestione   le   previsioni   riguardanti   i   rimborsi   delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro. 
  4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione
del bilancio la giunta, nelle more  della  necessaria  variazione  di
bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria  degli  stanziamenti
di ciascuno degli esercizi successivi  considerati  nel  bilancio  di
previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio.  Con
riferimento  a  tali  stanziamenti,  non   possono   essere   assunte
obbligazioni giuridiche. 
  5. Il bilancio  di  previsione  finanziario  indica,  per  ciascuna
unita' di voto: 
    a)  l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi  alla
chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
    b)  l'ammontare  delle  previsioni   di   competenza   definitive
dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio; 
    c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o  delle
spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si
riferisce; 
    d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese  di  cui  si  autorizza  il  pagamento  nel   primo   esercizio
considerato  nel  bilancio,  senza  distinzioni  fra  riscossioni   e
pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
  6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati  nella
misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che
sulla base della legislazione vigente daranno luogo  ad  obbligazioni
esigibili negli esercizi considerati nel bilancio  di  previsione,  e
sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali
ed agli obiettivi  concretamente  perseguibili  nel  periodo  cui  si
riferisce il bilancio di  previsione  finanziario,  restando  esclusa
ogni  quantificazione  basata  sul  criterio  della   spesa   storica
incrementale. 
  7. Nel bilancio  di  previsione  finanziario,  prima  di  tutte  le
entrate e le spese, sono iscritti: 
    a)  in  entrata,  gli  importi  relativi  al  fondo   pluriennale
vincolato di parte corrente e  del  fondo  pluriennale  vincolato  in
c/capitale; 
    b)  nell'entrata  del  primo  esercizio,  gli  importi   relativi
all'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  presunto,  nei   casi
individuati dall'art. 42, comma  8,  con  l'indicazione  della  quota
vincolata    del    risultato    di    amministrazione     utilizzata
anticipatamente; 
    c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione  presunto
al  31  dicembre  dell'esercizio  precedente  cui  il   bilancio   si
riferisce. Il  disavanzo  di  amministrazione  presunto  puo'  essere
iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le  modalita'
previste dall'art. 42, comma 12; 
    d)  in  entrata,  il  fondo  di  cassa  presunto   dell'esercizio
precedente. 
  8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al  comma  5,
lettere b) e c), individua: 
    a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti
con imputazione all'esercizio di riferimento; 
    b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo
pluriennale vincolato, destinata alla  copertura  degli  impegni  che
sono stati assunti negli esercizi  precedenti  con  imputazione  agli
esercizi successivi e  degli  impegni  che  si  prevede  di  assumere
nell'esercizio  con  imputazione  agli   esercizi   successivi.   Con
riferimento a tale quota, non e' possibile  impegnare  e  pagare  con
imputazione all'esercizio cui  lo  stanziamento  si  riferisce.  Agli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e'
attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui  il
fondo si riferisce. 
  9.  Formano  oggetto  di  specifica  approvazione   del   consiglio
regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni
unita' di voto e le previsioni del comma 7. 
  10. Contestualmente all'approvazione della  legge  di  bilancio  la
giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione  delle  unita'
di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione
costituisce il documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio.
L'ordinamento   contabile   disciplina   le   modalita'   con    cui,
contestualmente   all'approvazione   del   documento    tecnico    di
accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il  bilancio
finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a  ripartire
le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione  e
rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri  di
responsabilita'   amministrativa    le    risorse    necessarie    al
raggiungimento degli obiettivi  individuati  per  i  programmi  ed  i
progetti finanziati  nell'ambito  dello  stato  di  previsione  delle
spese. I capitoli di entrata e di spesa  sono  raccordati  almeno  al
quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4. 
  11. Alla legge concernente il bilancio  di  previsione  finanziario
sono allegati i  documenti  previsti  dall'art.  11,  comma  3,  e  i
seguenti documenti: 
    a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
    b) l'elenco delle spese che  possono  essere  finanziate  con  il
fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art.  48,  comma  1,
lettera b). 
  12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di  cui  al
comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7. 
  13. Al bilancio finanziario  gestionale  di  cui  al  comma  10  e'
allegato il prospetto riguardante le previsioni di  competenza  e  di
cassa dei capitoli di entrata e  di  spesa  del  perimetro  sanitario
individuate  dall'art.  20,  comma  1,  ove  previsto,  per   ciascun
esercizio considerato nel bilancio di  previsione.  Il  prospetto  e'
articolato, per quanto riguarda le  entrate,  in  titoli,  tipologie,
categorie e capitoli e, per quanto  riguarda  le  spese,  in  titoli,
macroaggregati e capitoli. Se il bilancio  gestionale  della  regione
risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla
gestione sanitaria, tale allegato non e' richiesto. 
  14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano
misure organizzative idonee a consentire l'analisi  ed  il  controllo
dei costi  e  dei  rendimenti  dell'attivita'  amministrativa,  della
gestione  e  delle  decisioni  organizzative,  nonche'  la   corretta
quantificazione  delle  conseguenze  finanziarie  dei   provvedimenti
legislativi di entrata e di spesa. 
  15. Sono vietate le gestioni di fondi  al  di  fuori  del  bilancio
della regione e dei bilanci di cui all'art. 47. 
  16. Nella sezione del  sito  internet  della  regione  dedicata  ai
bilanci sono pubblicati: il bilancio di  previsione  finanziario,  il
relativo  documento   tecnico   di   accompagnamento,   il   bilancio
finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione,  le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il  bilancio  di
previsione  assestato,  il  documento  tecnico   di   accompagnamento
assestato e il bilancio gestionale assestato. 
  Art. 40. (Equilibrio di bilanci) - 1. Per ciascuno  degli  esercizi
in cui e' articolato, il bilancio  di  previsione  e'  deliberato  in
pareggio  finanziario  di   competenza,   comprensivo   dell'utilizzo
dell'avanzo di  amministrazione  e  del  recupero  del  disavanzo  di
amministrazione, garantendo un fondo di cassa  finale  non  negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza  relative  alle  spese  correnti
sommate alle previsioni di competenza relative  ai  trasferimenti  in
c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie,  alle  quote
di capitale delle rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  degli  altri
prestiti, con  l'esclusione  dei  rimborsi  anticipati,  non  possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di  competenza  dei
primi tre titoli dell'entrata, ai contributi  destinati  al  rimborso
dei prestiti  e  all'utilizzo  dell'avanzo  di  competenza  di  parte
corrente, salvo le eccezioni tassativamente  indicate  nel  principio
applicato  alla  contabilita'  finanziaria  necessarie  a   garantire
elementi di flessibilita' degli equilibri di  bilancio  ai  fini  del
rispetto del principio dell'integrita'. Nelle more  dell'applicazione
del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  il  totale  delle
spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore  al  totale
delle entrate che si prevede di  accertare  nel  medesimo  esercizio,
purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre  forme  di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione  del  bilancio
nei limiti di cui all'art. 62. 
  2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione  derivante
dal debito autorizzato  e  non  contratto  per  finanziare  spesa  di
investimento, risultante dal rendiconto 2015, puo' essere coperto con
il ricorso al debito che puo' essere contratto solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa. 
  Art. 41. (Il piano degli indicatori e dei risultati attesi).  -  1.
Al fine di consentire la comparazione dei bilanci,  entro  30  giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione  e  del  rendiconto,  la
regione presenta un documento denominato "Piano  degli  indicatori  e
dei risultati attesi di bilancio" predisposto  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 18-bis. 
  Art. 42. (Il risultato di amministrazione). - 1.  Il  risultato  di
amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi  accantonati,  fondi
destinati agli investimenti  e  fondi  vincolati,  e'  accertato  con
l'approvazione del rendiconto della  gestione  dell'ultimo  esercizio
chiuso, ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui  attivi  e
diminuito dei  residui  passivi.  Tale  risultato  non  comprende  le
risorse  accertate  che  hanno   finanziato   spese   impegnate   con
imputazione  agli  esercizi  successivi,  rappresentate   dal   fondo
pluriennale vincolato determinato in spesa del  conto  del  bilancio.
Nel caso in cui il  risultato  di  amministrazione  non  presenti  un
importo sufficiente a comprendere le quote  vincolate,  destinate  ed
accantonate,  la  differenza  e'   iscritta   nel   primo   esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come
disavanzo da recuperare, secondo le modalita' previste al comma 12. 
  2. In occasione dell'approvazione del bilancio  di  previsione,  e'
determinato  l'importo  del  risultato  di  amministrazione  presunto
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 
  3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono
il fondo crediti  di  dubbia  esigibilita',  l'accantonamento  per  i
residui perenti e gli accantonamenti per passivita' potenziali. 
  4. I  fondi  destinati  agli  investimenti  sono  costituiti  dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non
spese,  e  sono  utilizzabili  con  provvedimento  di  variazione  di
bilancio   solo   a   seguito   dell'approvazione   del   rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel  risultato  di  amministrazione,
per  le  entrate  in  conto  capitale  che  hanno   dato   luogo   ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e  difficile  esazione,  e'
sospeso,  per  l'importo  dell'accantonamento,   sino   all'effettiva
riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non  sono
destinati al finanziamento degli investimenti e  non  possono  essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate  al
finanziamento degli investimenti. 
  5. Costituiscono quota vincolata del risultato  di  amministrazione
le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: 
    a) nei casi in cui la legge o i  principi  contabili  generali  e
applicati  individuano   un   vincolo   di   specifica   destinazione
dell'entrata alla spesa; 
    b)  derivanti  da  mutui  e  finanziamenti   contratti   per   il
finanziamento di investimenti determinati; 
    c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per  una
specifica destinazione; 
    d) derivanti  da  entrate  accertate  straordinarie,  non  aventi
natura ricorrente, cui  la  regione  ha  formalmente  attribuito  una
specifica  destinazione.  E'  possibile  attribuire  un  vincolo   di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se la regione non ha rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio. 
  L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per  le
entrate vincolate che hanno dato luogo  ad  accantonamento  al  fondo
crediti di dubbia e difficile esazione,  e'  sospeso,  per  l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 
  6. La quota libera dell'avanzo  di  amministrazione  dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi del comma 1, puo'  essere  utilizzata,
nel rispetto  dei  vincoli  di  destinazione,  con  provvedimento  di
variazione di bilancio, per  le  finalita'  di  seguito  indicate  in
ordine di priorita': 
    a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; 
    b) per  i  provvedimenti  necessari  per  la  salvaguardia  degli
equilibri di bilancio previsti dalla legislazione  vigente,  ove  non
possa provvedersi con mezzi ordinari; 
    c) per il finanziamento di spese di investimento; 
    d) per il finanziamento delle  spese  correnti  a  carattere  non
permanente; 
    e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. 
  7. Resta salva la  facolta'  di  impiegare  l'eventuale  quota  del
risultato   di    amministrazione    "svincolata",    in    occasione
dell'approvazione del rendiconto,  sulla  base  della  determinazione
dell'ammontare   definitivo   della   quota    del    risultato    di
amministrazione  accantonata  per  il   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita', per finanziare lo  stanziamento  riguardante  il  fondo
crediti  di  dubbia   esigibilita'   nel   bilancio   di   previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 
  8.   Le   quote   del   risultato   di   amministrazione   presunto
dell'esercizio precedente  costituite  da  accantonamenti  risultanti
dall'ultimo consuntivo  approvato  o  derivanti  da  fondi  vincolati
possono essere immediatamente utilizzate per le  finalita'  cui  sono
destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a  se'
stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o
con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo  della  quota
vincolata  o  accantonata  del  risultato   di   amministrazione   e'
consentito, sulla base di una  relazione  documentata  del  dirigente
competente, anche in caso di  esercizio  provvisorio,  esclusivamente
per garantire la prosecuzione  o  l'avvio  di  attivita'  soggette  a
termini o scadenza, la cui mancata  attuazione  determinerebbe  danno
per l'ente. 
  9. Se  il  bilancio  di  previsione  impiega  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro  il
31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle  quote  vincolate  del
risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla  base  di  un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e  approva
l'aggiornamento  dell'allegato  al  bilancio  di  previsione  di  cui
all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato
di  amministrazione  presunto  e'  inferiore   rispetto   all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente  provvede  immediatamente
alle necessarie variazioni di bilancio  che  adeguano  l'impiego  del
risultato di amministrazione vincolato. 
  10.  Le  quote  del  risultato  presunto  derivante  dall'esercizio
precedente, costituite  dagli  accantonamenti  effettuati  nel  corso
dell'esercizio   precedente,   possono   essere   utilizzate    prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di  variazione  al
bilancio, se  la  verifica  di  cui  al  comma  9  e  l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma  4,
lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate  e  le
spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle  spese
vincolate. 
  11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione  del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate  del  risultato  di
amministrazione, sono effettuate dopo  l'approvazione  del  prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da  parte  della
Giunta di cui al comma  10.  Le  variazioni  consistenti  nella  mera
reiscrizione di economie  di  spesa,  derivanti  da  stanziamenti  di
bilancio   dell'esercizio   precedente   corrispondenti   a   entrate
vincolate,  possono  essere  disposte  dai  dirigenti   se   previsto
dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme,  dal  responsabile
finanziario. 
  12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del
comma 1, a seguito dell'approvazione del  rendiconto,  al  netto  del
debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40,  comma  1,  e'
applicato   al   primo   esercizio   del   bilancio   di   previsione
dell'esercizio  in  corso  di  gestione.  La  mancata  variazione  di
bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al  bilancio
e' equiparata a tutti  gli  effetti  alla  mancata  approvazione  del
rendiconto di gestione. Il disavanzo di  amministrazione  puo'  anche
essere  ripianato  negli  esercizi  considerati   nel   bilancio   di
previsione, in ogni  caso  non  oltre  la  durata  della  legislatura
regionale, contestualmente all'adozione di  una  delibera  consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel  quale  siano
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio  dei  revisori.
Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e
tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti  dall'assunzione
di prestiti e  di  quelle  con  specifico  vincolo  di  destinazione,
nonche' i proventi derivanti  da  alienazione  di  beni  patrimoniali
disponibili e da  altre  entrate  in  c/capitale  con  riferimento  a
squilibri di parte capitale. 
  13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno  formale
di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale  disavanzo,  ed
e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale,  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A  decorrere
dal 2016, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2. 
  14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai
sensi  del  comma  2,  e'  applicato  al   bilancio   di   previsione
dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma  12.
A  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  e   dell'accertamento
dell'importo   definitivo   del    disavanzo    di    amministrazione
dell'esercizio  precedente,  si  provvede  alle  eventuali  ulteriori
iniziative necessarie ai sensi del comma 12. 
  15. A  seguito  dell'eventuale  accertamento  di  un  disavanzo  di
amministrazione presunto, nell'ambito delle  attivita'  previste  dal
comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si  provvede
alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.  Nelle  more
dell'approvazione del  bilancio,  la  gestione  prosegue  secondo  le
modalita'  previste  dal  principio  applicato   della   contabilita'
finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio. 
  Art. 43. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1. Se il
bilancio di previsione non e' approvato dal  Consiglio  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria  dell'ente  si
svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della   contabilita'
finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o   la   gestione
provvisoria. 
  2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli  statuti
e dall'ordinamento  contabile  dell'ente.  Nel  corso  dell'esercizio
provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento. 
  Art. 44. (Classificazione delle entrate). - 1. Nel  bilancio  della
regione le entrate sono  ripartite,  secondo  le  modalita'  indicate
all'art. 15, in: 
    a)  titoli,  definiti  secondo  la  fonte  di  provenienza  delle
entrate; 
    b)  tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle  entrate,
nell'ambito   di   ciascuna   fonte   di   provenienza,    ai    fini
dell'approvazione in termini di unita' di voto. 
  2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie,
in capitoli ed eventualmente in articoli.  Le  categorie  di  entrata
delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13.
Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali
quote di entrata non  ricorrente.  La  Giunta,  contestualmente  alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la  proposta  di
articolazione delle tipologie in categorie. 
  3. Le entrate in c/capitale e derivanti da  debito  sono  destinate
esclusivamente al  finanziamento  di  spese  di  investimento  e  non
possono essere impiegate per la spesa corrente. 
  Art. 45. (Classificazione delle spese). - 1. Le previsioni di spesa
del bilancio di previsione sono  classificate  secondo  le  modalita'
indicate all'art. 14 in: 
    a) missioni, che  rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli
obiettivi strategici perseguiti dalle  regioni,  utilizzando  risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 
    b)  programmi,  che  rappresentano  gli  aggregati  omogenei   di
attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di  voto.  I
programmi sono ripartiti in titoli e sono  raccordati  alla  relativa
codificazione  COFOG  di  secondo  livello   (Gruppi),   secondo   le
corrispondenze individuate nel  glossario,  di  cui  al  comma  3-ter
dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. 
  2.  Ai  fini  della  gestione,  i  programmi  sono   ripartiti   in
macroaggregati,   capitoli   ed   eventualmente   in   articoli.    I
macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di
cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla  proposta  di
bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione
dei programmi in macroaggregati. 
  Art. 46. (Fondo crediti di dubbia esigiblita'). - 1. Nella missione
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti  di
dubbia esigibilita', e' stanziato l'accantonamento al  fondo  crediti
di  dubbia  esigibilita',  il  cui  ammontare   e'   determinato   in
considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e
difficile esazione,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato  n.  4/2
al presente decreto. 
  2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',   il   cui   ammontare   e'
determinato, secondo le modalita' indicate  nel  principio  applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente
decreto, in considerazione dell'ammontare dei  crediti  di  dubbia  e
difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo. 
  3. E' data facolta' alle regioni di stanziare nella missione "Fondi
e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui  quali  non  e'
possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative  economie
di bilancio confluiscono nella quota  accantonata  del  risultato  di
amministrazione,  immediatamente  utilizzabili  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 42, comma  3.  Quando  si  accerta  che  la  spesa
potenziale non puo' piu' verificarsi,  la  corrispondente  quota  del
risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo. 
  Art.  47.  (Sistemi  contabili  degli  organismi   e   degli   enti
strumentali della  regione.  Spese  degli  enti  locali).  -  1.  Per
conseguire i propri obiettivi, la regione si avvale di organismi e di
enti   strumentali,   distinti   nelle   tipologie,    definite    in
corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui  all'art.  11-ter,
comma 3. 
  2. Gli organismi strumentali della regione  sono  costituiti  dalle
sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate
di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica,
escluso il consiglio regionale, al quale si applica  l'art.  67.  Gli
organismi strumentali della  regione  adottano  il  medesimo  sistema
contabile  della  regione  e  adeguano  la  propria   gestione   alle
disposizioni del presente decreto. 
  3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione
di organismo  pagatore  dei  fondi  europei  trasmettono  il  proprio
bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i
dati concernenti le operazioni gestionali alla  banca  dati  unitaria
delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sulla  base  di  schemi,  tempi  e
modalita' definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e non  sono  compresi  nel  rendiconto  consolidato  di  cui
all'art. 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori  dei
fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis. 
  4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e  gli  enti,
pubblici  e  privati,  dotati  di  personalita'  giuridica,  definiti
dall'art. 11-ter. Gli enti strumentali  in  contabilita'  finanziaria
adottano il medesimo sistema contabile della regione  e  adeguano  la
propria gestione alle disposizioni del  presente  decreto.  Gli  enti
strumentali  della  regione  in  contabilita'  economico-patrimoniale
adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'art. 17. 
  5. I bilanci degli enti  e  degli  organismi,  in  qualunque  forma
costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei
termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali
e sono pubblicati nel sito internet della regione. 
  Art. 48. (Fondi di riserva).  -  1.  Nel  bilancio  regionale  sono
iscritti: 
    a)  nella  parte  corrente,  un  «fondo  di  riserva  per   spese
obbligatorie» dipendenti  dalla  legislazione  in  vigore.  Le  spese
obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi,  assegni,
pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi  comunitari  e  internazionali,  le  spese  per
ammortamenti  di  mutui,  nonche'  quelle  cosi'  identificative  per
espressa disposizione normativa; 
    b)  nella  parte  corrente,  un  «fondo  di  riserva  per   spese
impreviste»  per   provvedere   alle   eventuali   deficienze   delle
assegnazioni di bilancio, che non riguardino le  spese  di  cui  alla
lettera a), e che, comunque,  non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
carattere di continuita'; 
    c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di  cui  al
comma 3. 
  2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalita'  e
i limiti del  prelievo  di  somme  dai  fondi  di  cui  al  comma  1,
escludendo la possibilita' di utilizzarli per l'imputazione  di  atti
di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1,  lettera  a),  sono
disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal  fondo  di  cui  al
comma  1,  lettera  b),  sono  disposti  con  delibere  della  giunta
regionale. 
  3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa  e'  iscritto
nel solo bilancio di cassa per un importo definito in  rapporto  alla
complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta,  secondo  modalita'
indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore
ad un  dodicesimo  e  i  cui  prelievi  e  relative  destinazioni  ed
integrazioni degli altri programmi di  spesa,  nonche'  dei  relativi
capitoli  del  bilancio  di  cassa,   sono   disposti   con   decreto
dirigenziale. 
  Art. 49. (Fondi speciali). -  1.  Nel  bilancio  regionale  possono
essere iscritti uno o piu' fondi speciali,  destinati  a  far  fronte
agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi  regionali  che  si
perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. 
  2.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  non  sono   utilizzabili   per
l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme
da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di  spesa  dei  programmi
esistenti  o  dei  nuovi  programmi  dopo  l'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 
  3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti  distinti  a  seconda  che
siano destinati al finanziamento di spese  correnti  o  di  spese  in
conto capitale. 
  4.  Le  quote  dei  fondi  speciali,  non  utilizzate  al   termine
dell'esercizio secondo le modalita' di cui al comma 2,  costituiscono
economie di spesa. 
  5. Ai fini  della  copertura  finanziaria  di  spese  derivanti  da
provvedimenti   legislativi   non   approvati   entro   il    termine
dell'esercizio relativo, ma in corso di  approvazione  da  parte  del
Consiglio, puo' farsi  riferimento  alle  quote  non  utilizzate  dei
relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine,  le  economie
di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi  speciali
costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione,
destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai  relativi
provvedimenti legislativi, purche' tali provvedimenti siano approvati
entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. 
  Art. 50. (Assestamento del bilancio). - 1. Entro il 31  luglio,  la
regione  approva  con  legge  l'assestamento  delle   previsioni   di
bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui  attivi  e
passivi, del fondo pluriennale  vincolato  e  del  fondo  crediti  di
dubbia esigibilita', accertati in sede di  rendiconto  dall'esercizio
scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i  vincoli  di  cui
all'art. 40. 
  2. La legge di assestamento del bilancio  da'  atto  del  permanere
degli equilibri generali di  bilancio  e,  in  caso  di  accertamento
negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. 
  3. Alla legge di assestamento  e'  allegata  una  nota  integrativa
nella quale sono indicati: 
    a)  la  destinazione  del  risultato   economico   dell'esercizio
precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento  del
disavanzo economico; 
    b)  la  destinazione  della  quota  libera   del   risultato   di
amministrazione; 
    c)  le  modalita'  di  copertura  dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione tenuto conto della struttura e  della  sostenibilita'
del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai  contratti
di mutuo, alle garanzie prestate  e  alla  conformita'  dei  relativi
oneri alle condizioni previste dalle  convenzioni  con  gli  istituti
bancari e i valori di mercato, evidenziando gli  oneri  sostenuti  in
relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse  dall'istituto
tesoriere. 
  Art. 51. (Variazioni del  bilancio  di  previsione,  del  documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale). - 1. Nel corso
dell'esercizio, il bilancio di  previsione  puo'  essere  oggetto  di
variazioni autorizzate con legge. 
  2.  Nel  corso  dell'esercizio   la   giunta,   con   provvedimento
amministrativo, autorizza le  variazioni  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  le  variazioni   del   bilancio   di   previsione
riguardanti: 
    a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione
di entrate derivanti da  assegnazioni  vincolate  a  scopi  specifici
nonche' per l'iscrizione delle relative spese,  quando  queste  siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; 
    b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e  dei
programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e  vincolate,
nel rispetto della finalita' della spesa definita  nel  provvedimento
di  assegnazione  delle  risorse,  o  qualora  le  variazioni   siano
necessarie  per  l'attuazione  di  interventi  previsti   da   intese
istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione
negoziata; 
    c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e  dei
programmi limitatamente alle spese per il  personale,  conseguenti  a
provvedimenti   di   trasferimento    del    personale    all'interno
dell'amministrazione; 
    d) variazioni  compensative  tra  le  dotazioni  di  cassa  delle
missioni e dei programmi di diverse missioni; 
    e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3,
comma 4; 
    f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva  per
le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b); 
    g)  le  variazioni  necessarie   per   l'utilizzo   della   quota
accantonata del risultato di amministrazione  riguardante  i  residui
perenti. 
  3. L'ordinamento contabile regionale disciplina  le  modalita'  con
cui la giunta regionale o il Segretario generale,  con  provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio  gestionale  che
non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario. 
  4. Salva differente previsione definita dalle Regioni  nel  proprio
ordinamento contabile, i dirigenti responsabili  della  spesa  o,  in
assenza di disciplina,  il  responsabile  finanziario  della  regione
possono effettuare variazioni del  bilancio  gestionale  compensative
fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli  di
spesa  del  medesimo  macroaggregato,  le  variazioni   di   bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di  spesa  derivanti  da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente  corrispondenti  a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 42,  commi
8 e 9, levariazioni necessarie per  l'adeguamento  delle  previsioni,
compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto  di  terzi,  le  variazioni
degli stanziamenti riguardanti i versamenti  ai  conti  di  tesoreria
statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a  depositi   bancari
intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il  fondo
pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3,  comma  4,
di competenza della giunta.  Salvo  differente  autorizzazione  della
giunta, con riferimento ai macroggregati riguardanti i  trasferimenti
correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in  conto
capitale, i dirigenti responsabili  della  spesa  o,  in  assenza  di
disciplina,   il   responsabile   finanziario,   possono   effettuare
variazioni compensative solo dei capitoli di  spesa  appartenenti  al
medesimo macroaggregato e al medesimo codice di  quarto  livello  del
piano dei conti. 
  5. Sono  vietate  le  variazioni  amministrative  compensative  tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti  di  somme
tra residui e competenza. 
  6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata dopo il  30
novembre dell'anno a cui  il  bilancio  stesso  si  riferisce,  fatta
salva: 
    a) l'istituzione di tipologie di  entrata  di  cui  al  comma  2,
lettera a); 
    b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi  non  previsti
dalla  lettera  a)  con  stanziamento  pari  a  zero,  a  seguito  di
accertamento e riscossione  di  entrate  non  previste  in  bilancio,
secondo  le  modalita'  previste  dal   principio   applicato   della
contabilita' finanziaria; 
    c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato; 
    d) le variazioni necessarie per consentire  la  reimputazione  di
obbligazioni gia' assunte agli esercizi in cui sono esigibili; 
    e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per
le spese impreviste,  per  l'utilizzo  della  quota  accantonata  del
risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese
potenziali; 
    f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli  esercizi  in
cui sono esigibili, di  obbligazioni  riguardanti  entrate  vincolate
gia' assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
    g) le variazioni delle dotazioni di cassa  di  cui  al  comma  2,
lettera d); 
    h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i  versamenti  ai
conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti
a depositi bancari intestati all'ente. 
  7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le  variazioni  al
bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non
possono disporre variazioni del documento tecnico di  accompagnamento
o del bilancio gestionale. 
  8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli  48
e 49, sono vietate le variazioni compensative degli  stanziamenti  di
competenza  da  un  programma  all'altro  del   bilancio   con   atto
amministrativo. 
  9. Le variazioni  al  bilancio  di  previsione  sono  trasmesse  al
tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato
alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione.  Sono
altresi' trasmesse al tesoriere: 
    a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 
    b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato  effettuate  nel
corso dell'esercizio finanziario. 
  10.  Nel  corso  dell'esercizio  2015  sono  applicate   le   norme
concernenti le variazioni di bilancio  vigenti  nell'esercizio  2014,
fatta salva la disciplina  del  fondo  pluriennale  vincolato  e  del
riaccertamento  straordinario  dei  residui.  Gli  enti   che   hanno
partecipato alla sperimentazione  nel  2014  adottano  la  disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
  Art. 52. (La gestione  delle  entrate  e  delle  spese).  -  1.  La
gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento,
della riscossione e del versamento. 
  2.  La  gestione  delle  spese  si   attua   attraverso   le   fasi
dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 
  Art. 53. (Accertamenti). - 1. Tutte le obbligazioni  giuridicamente
perfezionate attive, da cui derivano entrate per la  regione,  devono
essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione  e'
perfezionata, con imputazione  all'esercizio  in  cui  l'obbligazione
viene  a  scadenza,  secondo  le  modalita'  previste  dal  principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n.  4/2.
Le entrate sono registrate nelle scritture  contabili  anche  se  non
determinano movimenti di cassa effettivi. 
  2.  L'accertamento  costituisce  la  prima  fase   della   gestione
dell'entrata con la quale il funzionario competente,  sulla  base  di
idonea  documentazione  verifica  la  ragione  del   credito   e   la
sussistenza  di  un   idoneo   titolo   giuridico   che   da'   luogo
all'obbligazione attiva  giuridicamente  perfezionata,  individua  il
debitore, quantifica la somma da  incassare,  individua  la  relativa
scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo  contabilmente
all'esercizio finanziario nel quale viene  a  scadenza.  Non  possono
essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il
cui diritto di credito non venga a scadenza  nello  stesso  esercizio
finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. 
  Art. 54.  (La  riscossione).  -  1.  La  riscossione  consiste  nel
materiale introito da  parte  del  tesoriere  o  di  altri  eventuali
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 
  2. La riscossione e' disposta a mezzo  di  ordinativo  di  incasso,
fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi  previsti  dalla
convenzione di tesoreria, anche nei casi in  cui  l'entrata  non  da'
luogo ad effettivi movimenti di cassa. 
  3. L'ordinativo d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile  del
servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno: 
    a) l'indicazione del debitore; 
    b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
    c) la causale; 
    d) l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui  e'
riferita l'entrata, con  le  relative  codifiche,  distintamente  per
residui o competenza; 
    e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli  da
5 a 7, inseriti  nei  campi  liberi  dell'ordinativo  a  disposizione
dell'ente, non gestiti dal tesoriere; 
    f) il numero progressivo; 
    g) l'esercizio finanziario e la data di emissione; 
    h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  4. Il tesoriere deve accettare, senza  pregiudizio  per  i  diritti
della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore  della
regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6,  anche  senza  la
preventiva emissione di ordinativo d'incasso.  In  tale  ipotesi,  il
tesoriere ne da' immediata comunicazione alla regione, richiedendo la
regolarizzazione.   La   regione   procede   alla    regolarizzazione
dell'incasso entro i successivi 60 giorni. 
  5. Gli ordinativi di incasso  che  si  riferiscono  ad  entrate  di
competenza dell'esercizio in corso sono  tenuti  distinti  da  quelli
relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per  esercizio
e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio  in
cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la  relativa  comunicazione
e' pervenuta nell'esercizio successivo. 
  6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti
nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. 
  7. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa  di
regolarizzazione alle partite di giro. 
  8.  Gli  ordinativi  d'incasso  non  riscossi  entro   il   termine
dell'esercizio  sono  restituiti  dal  tesoriere  alla  regione   per
l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in
conto residui. 
  9. I codici di cui al comma 3, lettera e), possono essere applicati
all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  Art. 55. (Il versamento) - 1. Il  versamento  costituisce  l'ultima
fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse
nelle casse della regione. 
  2.Gli incaricati della riscossione interni ed esterni,  versano  al
tesoriere le somme riscosse  nei  termini  e  nei  modi  fissati  dai
regolamenti di contabilita' e dagli accordi convenzionali. 
  3. Gli incaricati  interni,  designati  con  provvedimento  formale
della regione, versano le somme riscosse presso  la  tesoreria  della
regione con cadenza stabilita dall'ordinamento  contabile  regionale,
non superiore ai quindici giorni lavorativi. 
  Art.  56.  (Impegni  di  spesa).  -  1.   Tutte   le   obbligazioni
giuridicamente perfezionate passive, da cui  derivano  spese  per  la
regione, devono essere registrate nelle  scritture  contabili  quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in  cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalita'  previste.  dal
principio   applicato   della   contabilita'   finanziaria   di   cui
all'allegato  n.  4/2.  Le  spese  sono  registrate  nelle  scritture
contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 
  2. L'impegno costituisce la fase della spesa  con  la  quale  viene
riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva,
ed e' determinata la ragione del  debito,  la  somma  da  pagare,  il
soggetto creditore, la specificazione del  vincolo  costituito  sullo
stanziamento di bilancio e la data di scadenza. 
  3. Gli impegni di spesa sono  assunti  nei  limiti  dei  rispettivi
stanziamenti  di  competenza  del   bilancio   di   previsione,   con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.  Gli
impegni  riguardanti  le  partite  di  giro  e   i   rimborsi   delle
anticipazioni di tesoreria sono assunti in  relazione  alle  esigenze
della gestione. 
  4. Durante la  gestione,  con  riferimento  agli  stanziamenti  del
bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni  relativi  a
procedure in via di espletamento. I  provvedimenti  relativi,  per  i
quali entro il termine dell'esercizio  non  e'  stata  assunta  dalla
regione  l'obbligazione  di  spesa  verso   i   terzi,   decadono   e
costituiscono economia di bilancio, concorrendo  alla  determinazione
del risultato di amministrazione di  cui  all'art.  42.  Le  economie
riguardanti le spese di  investimento  per  lavori  pubblici  di  cui
all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
recante codice  dei  contratti  pubblici,  esigibili  negli  esercizi
successivi, effettuate sulla base della gara  per  l'affidamento  dei
lavori, formalmente indetta ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del
citato  decreto  legislativo  n.  163  del   2006   concorrono   alla
determinazione  del  fondo  pluriennale  vincolato.  In  assenza   di
aggiudicazione definitiva, entro l'anno  successivo  le  economie  di
bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la
riprogrammazione  dell'intervento   in   c/capitale   ed   il   fondo
pluriennale e' ridotto di pari importo. 
  5.  Costituiscono  economia  le  minori  spese  sostenute  rispetto
all'impegno assunto  nel  corso  dell'esercizio,  verificate  con  la
conclusione della fase della liquidazione. 
  6. Al fine di evitare ritardi nei  pagamenti  e  la  formazione  di
debiti  pregressi,  il   funzionario   della   Regione   che   adotta
provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha  l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti  di  bilancio  e  con  le
regole  di  finanza   pubblica;   la   violazione   dell'obbligo   di
accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di  bilancio,
per ragioni sopravvenute, non  consenta  di  far  fronte  all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche
di tipo contabile, amministrativo  o  contrattuale,  per  evitare  la
formazione di debiti pregressi. 
  7. Nel caso di spese  riguardanti  trasferimenti  e  contributi  ad
amministrazioni pubbliche,  somministrazioni,  forniture,  appalti  e
prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di  spesa
comunica  al  destinatario  della  spesa  le  informazioni   relative
all'impegno.  La  comunicazione  dell'avvenuto  impegno  delle  spese
riguardanti somministrazioni, forniture e  prestazioni  professionali
e' effettuata contestualmente all'ordinazione della  prestazione  con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli
estremi   della   suddetta   comunicazione.   In    mancanza    della
comunicazione, il terzo interessato ha facolta' di  non  eseguire  la
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. 
  8. L'ordinamento contabile della regione  disciplina  le  modalita'
attraverso le quali le fatture o i  documenti  contabili  equivalenti
che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di
lavori, la prestazione  di  servizi  nei  confronti  dell'ente,  sono
annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute  secondo
le modalita' previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23  giugno
2014, n. 89. Per il protocollo di  tali  documenti  e'  istituito  un
registro  unico  nel  rispetto  della  disciplina   in   materia   di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di
ricorrere a registri di settore o di reparto. 
  Art.  57.  (Liquidazione  della  spesa).  -  1.   La   liquidazione
costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale,  in  base
ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore,
si  determina  la  somma  da   pagare   nei   limiti   dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto. 
  2 La liquidazione e' una registrazione contabile effettuata  quando
l'obbligazione diviene  effettivamente  esigibile,  a  seguito  della
acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il
diritto del  creditore  e  a  seguito  del  riscontro  operato  sulla
regolarita' della fornitura o della prestazione e  sulla  rispondenza
della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai  termini  ed
alle condizioni pattuite. 
  Art. 58. (Il pagamento della spesa). - 1. Il pagamento delle  spese
e' ordinato al tesoriere entro i limiti delle  previsioni  di  cassa,
mediante l'emissione di  mandati  di  pagamento  numerati  in  ordine
progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche  del  capitolo.
Gli  stanziamenti  riguardanti  i  rimborsi  delle  anticipazioni  di
tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti. 
  2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o  agli
atti con i  quali  sono  assunti  i  relativi  impegni,  si  provvede
esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi,
ovvero risultino immediatamente eseguibili. 
  3. I  mandati  di  pagamento  sono  firmati  dal  responsabile  del
servizio finanziario o da un  suo  delegato  e  contengono  almeno  i
seguenti elementi: 
    a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
    b) la data di emissione; 
    c) l'indicazione della missione, del programma e  del  titolo  di
bilancio cui e'  riferita  la  spesa,  distintamente  per  residui  o
competenza, e della relativa disponibilita' in termini di cassa; 
    d) l'indicazione  del  creditore  e,  se  si  tratta  di  persona
diversa, del soggetto  tenuto  a  rilasciare  quietanza,  nonche'  il
relativo codice fiscale o la partita IVA; 
    e) l'ammontare della somma dovuta  e  la  scadenza,  qualora  sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; 
    f) la causale e gli estremi  dell'atto  esecutivo  che  legittima
l'erogazione della spesa; 
    g) le modalita' di pagamento se richieste dal creditore; 
    h) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
    i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli  da
5  a  7,  inseriti  nei  campi  liberi  del  mandato  a  disposizione
dell'ente, non gestiti dal tesoriere; 
    j) il codice che identifica le spese non  soggette  al  controllo
dei dodicesimi previsto dal principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/2,  in  caso  di  esercizio
provvisorio. 
  4. I codici di cui al comma 3, lettera i), possono essere applicati
al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
  5.  Il  tesoriere  effettua  i  pagamenti  derivanti  da   obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di  pagamento  e
da altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della  preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni,  la
regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. 
  6. I  mandati  che  si  riferiscono  alla  competenza  sono  tenuti
distinti da quelli relativi ai residui, garantendone  la  numerazione
unica  per  esercizio   e   progressiva.   Entrambi   sono   imputati
all'esercizio in cui  il  tesoriere  li  ha  eseguiti,  anche  se  la
relativa comunicazione e' pervenuta nell'esercizio successivo. 
  7. E' vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa  di
regolarizzazione alle partite di giro. 
  8.  I  mandati  di  pagamento,  non   pagati   entro   il   termine
dell'esercizio, sono commutati dal tesoriere,  nelle  forme  e  nelle
modalita' previste dalla legge,  in  assegni  postali  localizzati  o
altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o  postale,  al
fine di rendere  possibile,  al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  la
parificazione dei mandati emessi  dall'ente  con  quelli  pagati  dal
tesoriere. 
  Art. 59. (Modalita' di estinzione dei titoli di pagamento). - 1. Le
regioni possono disporre, su richiesta scritta del  creditore  e  con
spese a  suo  carico,  che  i  mandati  di  pagamento  siano  estinti
mediante: 
    a)  accreditamento  in  conto  corrente  postale   intestato   al
creditore; 
    b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno  circolare,  non
trasferibile, all'ordine del creditore; 
    c) accreditamento in conto corrente bancario; 
    d) altre forme  di  pagamento  previste  dai  sistemi  bancari  e
postali. 
  2. Le  dichiarazioni  di  accreditamento  o  di  commutazione,  che
sostituiscono  la  quietanza  del  creditore,  devono  risultare   da
annotazione sul mandato di pagamento,  o  su  evidenze  informatiche,
recante gli estremi relativi alle operazioni 
  Art. 60. (Gestione dei residui). - 1. Costituiscono residui  attivi
le somme  accertate  e  non  riscosse  e  versate  entro  il  termine
dell'esercizio,   da   iscriversi   nel   bilancio   di    previsione
dell'esercizio successivo. 
  2.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme  impegnate  a  norma
dell'art. 56,liquidate o liquidabili, e non pagate entro  il  termine
dell'esercizio,   da   iscriversi   nel   bilancio   di    previsione
dell'esercizio successivo. Non e' ammessa la conservazione nel  conto
dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56. 
  3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non  e'
consentita la  cancellazione  dei  residui  passivi  dalle  scritture
contabili per perenzione. L'istituto della perenzione  amministrativa
si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione  del
rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota  del  risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata  per  garantire
la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per  un  importo
almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui
perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei  residui
perenti    e    comunque    incrementando    annualmente    l'entita'
dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70  per  cento
dell'ammontare dei residui perenti. 
  4. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui. 
  5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono  trasferiti
ai corrispondenti capitoli dell'esercizio  successivo,  separatamente
dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 
  6. Tutte le  somme  iscritte  tra  le  entrate  di  competenza  del
bilancio  e   non   accertate   entro   il   termine   dell'esercizio
costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a  tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 
  7. Tutte le somme iscritte negli  stanziamenti  di  competenza  del
bilancio e non impegnate, a norma  dell'art.  56,  entro  il  termine
dell'esercizio costituiscono  economia  di  spesa  e  a  tale  titolo
concorrono a determinare i risultati finali della  gestione,  escluse
le somme iscritte negli stanziamenti relativi  ai  fondi  pluriennali
vincolati  in  corrispondenza  di  impegni  imputati  agli   esercizi
successivi. 
  Art. 61. (Fondi statali per interventi speciali). - 1. Nel caso  di
assegnazioni dello Stato  per  interventi  speciali,  la  regione  ha
facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti  quelle  assegnate
dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori  erogazioni
per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. 
  Art. 62. (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1. Il ricorso al
debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto  dall'art.
40, comma  2,  e'  ammesso  esclusivamente  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare  riferimento
agli articoli 81 e 119 della  Costituzione,  all'art.  3,  comma  16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal  1°  gennaio
2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  2.  Non  puo'  essere   autorizzata   la   contrazione   di   nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio  regionale  il
rendiconto dell'esercizio di due anni  precedenti  a  quello  al  cui
bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 
  3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa  con  la  legge  di
approvazione del bilancio o con leggi  di  variazione  del  medesimo,
decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
  4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente
accertate a seguito del perfezionamento delle relative  obbligazioni,
anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in  cui  e'
prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente e'
impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei  prestiti,
con imputazione agli  esercizi  secondo  il  piano  di  ammortamento,
distintamente per la quota interessi e la quota capitale. 
  5. Le somme iscritte nello  stato  di  previsione  dell'entrata  in
relazione  ad  operazioni  di  indebitamento  autorizzate,   ma   non
perfezionate entro il termine  dell'esercizio,  costituiscono  minori
entrate rispetto alle previsioni. 
  6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito  solo  se  l'importo
complessivo delle annualita' di ammortamento per capitale e interesse
dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione  nell'esercizio
considerato,  al  netto  dei  contributi  erariali  sulle   rate   di
ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione  del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti  espressamente  esclusi
dalla legge, non supera il 20 per  cento  dell'ammontare  complessivo
delle entrate del titolo  "Entrate  correnti  di  natura  tributaria,
contributiva e  perequativa"  al  netto  di  quelle  della  tipologia
"Tributi destinati al finanziamento della sanita'"  ed  a  condizione
che gli oneri futuri di ammortamento  trovino  copertura  nell'ambito
del bilancio di previsione della regione stessa, fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle
entrate di cui al periodo precedente, sono comprese  le  risorse  del
fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate
dalla regione a favore di enti e di altri  soggetti  ai  sensi  delle
leggi vigenti, salvo quelle per le quali la  regione  ha  accantonato
l'intero importo del debito garantito. 
  Il limite e' determinato anche  con  riferimento  ai  finanziamenti
imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
  7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato
dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014,
la regione non puo' assumere nuovo debito fino a quando il limite non
risulta rispettato. 
  8. La legge regionale che  autorizza  il  ricorso  al  debito  deve
specificare  l'incidenza   dell'operazione   sui   singoli   esercizi
finanziari futuri, nonche' i mezzi necessari per la  copertura  degli
oneri, e deve, altresi', disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione   dell'operazione   sia   deliberata   dalla   giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'. 
  9. Ai mutui  e  alle  anticipazioni  contratti  dalle  Regioni,  si
applica il trattamento fiscale previsto  per  i  corrispondenti  atti
dell'Amministrazione dello Stato. 
  Art. 63. (Rendiconto generale). - 1.  I  risultati  della  gestione
sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione. 
  2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo
alla gestione finanziaria, dai  relativi  riepiloghi,  dai  prospetti
riguardanti il  quadro  generale  riassuntivo  e  la  verifica  degli
equilibri,  dal  conto  economico  e  dallo  stato  patrimoniale,  e'
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10  al  presente
decreto. 
  3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il  rendiconto
consolidato, comprensivo dei  risultati  del  consiglio  regionale  e
degli eventuali organismi strumentali secondo le  modalita'  previste
dall'art. 11, commi 8 e 9. 
  4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti  previsti
dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal  fondo
di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1,  lettera
b), con l'indicazione dei motivi per  i  quali  si  e'  proceduto  ai
prelevamentie il  prospetto  relativo  alla  gestione  del  perimetro
sanitario di cui all'art. 20, comma 1. 
  5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
rispetto  alle   autorizzazioni   contenute   nel   primo   esercizio
considerato nel bilancio di previsione.  Per  ciascuna  tipologia  di
entrata e per ciascun programma della spesa, il  conto  del  bilancio
comprende, distintamente per residui e competenza: 
    a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della  parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
    b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione  della  parte
pagata, di  quella  ancora  da  pagare  e  di  quella  impegnata  con
imputazione  agli  esercizi  successivi,  che  costituisce  il  fondo
pluriennale vincolato. 
  6. Il conto economico evidenzia i componenti  positivi  e  negativi
della gestione di competenza  economica  dell'esercizio  considerato,
rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale, nel rispetto  del
principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato  n.  1  e  dei
principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale  di  cui
all'allegato n. 4/3. 
  7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del  patrimonio
al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni e'  costituito
dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di
pertinenza della  regione,  ed  attraverso  la  cui  rappresentazione
contabile  e'  determinata  la  consistenza  netta  della   dotazione
patrimoniale comprensiva del risultato economico  dell'esercizio.  Le
regioni includono nel conto del patrimonio anche: 
    a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme  restando
le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice
civile. Le regioni valutano i beni  del  demanio  e  del  patrimonio,
comprensivi delle relative  manutenzioni  straordinarie,  secondo  le
modalita'  previste  dal  principio  applicato   della   contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3; 
    b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino
al compimento  dei  termini  di  prescrizione.  Al  rendiconto  della
gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente  rispetto
a quello dei residui attivi. 
  8. In attuazione del principio contabile generale della  competenza
finanziaria allegato  al  presente  decreto,  le  regioni,  prima  di
inserire i residui attivi e passivi nel  rendiconto  della  gestione,
provvedono  al  riaccertamento  degli   stessi,   consistente   nella
revisione delle ragioni del mantenimento in  tutto  o  in  parte  dei
residui. 
  9. Possono essere  conservate  tra  i  residui  attivi  le  entrate
accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non  incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi le  spese  impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma  non  pagate.
Le  entrate  e  le  spese  accertate  e   impegnate   non   esigibili
nell'esercizio   considerato,    sono    immediatamente    reimputate
all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli  stanziamenti
del  fondo  pluriennale   vincolato   dell'esercizio   in   corso   e
dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate
e  delle  spese  riaccertate  sono   effettuate   con   provvedimento
amministrativo  della   giunta   entro   i   termini   previsti   per
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. 
  10. I residui attivi possono essere ridotti od  eliminati  soltanto
dopo che siano  stati  esperiti  tutti  gli  atti  per  ottenerne  la
riscossione,  a  meno  che  il  costo  per  tale  esperimento  superi
l'importo da recuperare. 
  11.  Le  variazioni  dei  residui  attivi  e  passivi  e  la   loro
reimputazione ad  altri  esercizi  in  considerazione  del  principio
generale della competenza finanziaria di  cui  all'allegato  n.  4/3,
formano  oggetto   di   apposito   decreto   del   responsabile   del
procedimento, previa attestazione dell'inesigibilita' dei  crediti  o
il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti  posta  in
essere dalla struttura regionale competente in  materia,  sentito  il
collegio dei revisori  dei  conti,  che  in  proposito  manifesta  il
proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico
e nel risultato di amministrazione, tenuto conto  dell'accantonamento
al fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
  Art. 64. (Gli inventari). -  1.  L'amministrazione  del  patrimonio
delle regioni e' disciplinata dalle norme dello Stato in  materia  di
beni, salvo quanto previsto  nel  presente  decreto  e  dai  principi
contabili applicati. 
  2. Gli inventari costituiscono la principale  fonte  descrittiva  e
valutativa dello stato patrimoniale. 
  3. I beni sono valutati  secondo  le  norme  del  codice  civile  e
conformemente ai criteri  di  iscrizione  e  valutazione  di  cui  al
principio   applicato   della   contabilita'   economico-patrimoniale
(allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della
gestione sanitaria accentrata dal titolo II. 
  4. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci  anni,
per  gli  immobili,  la  regione  provvede  alla  ricognizione  e  al
conseguente rinnovo degli inventari. 
  5. Nel proprio ordinamento contabile  le  regioni  disciplinano  le
modalita' di inventariazione, di classificazione e  di  gestione  dei
beni, nonche'  la  nomina  dei  consegnatari  dei  beni  mobili,  nel
rispetto dei principi contabili applicati. 
  Art. 65. (Rendiconti degli enti strumentali della regione  e  spese
degli enti locali). - 1. I rendiconti degli enti e  degli  organismi,
in  qualunque  forma  costituiti,  strumentali  della  regione   sono
sottoposti  al  Consiglio  regionale,  entro  i  termini  e  per   le
determinazioni previsti dallo statuto  e  dall'ordinamento  contabile
regionale e sono pubblicati  nel  bollettino  ufficiale  e  nel  sito
internet della regione. 
  2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui  al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria sono redatti secondo
lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto. 
  Art.  66.  (Modalita'  per  la  formazione  e  l'approvazione   del
rendiconto). - 1. Il rendiconto generale della regione  e'  approvato
con  legge  regionale  entro  il  31  luglio   dell'anno   successivo
all'esercizio  cui  questo  si  riferisce.  L'ordinamento   contabile
regionale  disciplina  le  modalita'  e  i   termini   per   la   sua
presentazione al consiglio regionale. 
  2.  Nel  sito  internet  della  regione  dedicato  ai  bilanci   e'
pubblicata la  versione  integrale  del  rendiconto  della  gestione,
comprensivo  anche  della  gestione  in  capitoli,  con  il  relativo
allegato concernente la  gestione  del  perimetro  sanitario  di  cui
all'art. 63, comma 4, del rendiconto consolidato,  comprensivo  della
gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per  il  cittadino
di cui all'art. 11, comma 2. 
  Art. 67. (Autonomia contabile del consiglio  regionale).  -  1.  Le
regioni, sulla base delle norme dei  rispettivi  statuti,  assicurano
l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  e  dai  principi
contabili stabiliti dal presente decreto  riguardanti  gli  organismi
strumentali. 
  2. Il consiglio regionale adotta il medesimo  sistema  contabile  e
gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione  adeguandosi  ai
principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto. 
  3. La presidenza del consiglio  regionale  sottopone  all'assemblea
consiliare, secondo le norme  previste  nel  regolamento  interno  di
questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze
finali confluiscono nel rendiconto consolidato di  cui  all'art.  63,
comma 3. Al fine di consentire il predetto  consolidato,  l'assemblea
consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno
successivo. 
  Art. 68. (Il bilancio consolidato).  -  1.  La  regione  redige  il
bilancio consolidato con i  propri  enti  ed  organismi  strumentali,
aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita'  ed
i criteri individuati dal presente decreto. 
  2. Gli enti strumentali, le aziende e le societa'  considerate  nel
bilancio consolidato della regione  costituiscono  il  "Gruppo  della
regione". 
  3. Le regioni adottano lo schema di  bilancio  consolidato  di  cui
all'allegato n. 11 del presente decreto. 
  4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati: 
    a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, 
    b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il bilancio consolidato e'  approvato  dal  Consiglio  regionale
entro il 30  settembre  dell'anno  successivo  secondo  le  modalita'
previste dalla disciplina contabile della Regione. 
  Art. 69. (Servizio di tesoreria della regione). - 1. Il servizio di
tesoreria delle regioni e' affidato, in base ad apposita  convenzione
sottoscritta  dal  dirigente  competente,   a   imprese   autorizzate
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 
  2.  Il  servizio  e'  aggiudicato  secondo  le  modalita'  previste
nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di  apposita
gara ad evidenza pubblica, con modalita' che  rispettino  i  principi
della concorrenza. La convenzione deve  prevedere  la  partecipazione
alla rilevazione SIOPE, disciplinata  dall'art.  14  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e  dai  relativi
decreti attuativi. 
  3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere
risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio. 
  4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito e'  intestato
alla regione e viene gestito dal tesoriere 
  5. La regione puo' avvalersi dei conti correnti postali, nonche' di
conti correnti bancari, per l'espletamento  di  particolari  servizi.
Unico traente e' l'istituto tesoriere, previa emissione  di  apposita
reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni 
  6. Le modalita' per l'espletamento del servizio di tesoreria devono
essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi
decreti attuativi. 
  7. Il servizio di tesoreria puo' essere  gestito  con  modalita'  e
criteri informatici e con l'uso  di  ordinativi  di  pagamento  e  di
riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le  cui  evidenze
informatiche valgono ai fini della rendicontazione. 
  8.  Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i   servizi
elettronici interbancari danno  luogo  al  rilascio  di  quietanza  o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore. 
  9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo
di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per  un  importo  non
eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di
competenza  del  titolo  "Entrate  correnti  di  natura   tributaria,
contributiva e perequativa". Le anticipazioni devono  essere  estinte
nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. 
  10.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria  decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita'  previste  dalla
convenzione. 
  11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi
rimborsi secondo le modalita' indicate nel principio applicato  della
contabilita' finanziaria allegato al presente decreto. 
  Art. 70. (Cooperazione Stato-Regioni). - 1. Gli organi statali e le
regioni sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e  a  richiesta,  ogni
notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni  nella  materia
di cui al presente decreto, nonche'  a  concordare  le  modalita'  di
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi  e  le  altre
forme di collaborazione. 
  2. In attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  le  regioni
trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte  le
informazioni previste dall'art. 13 della legge 31  dicembre  2009  n.
196, e  accedono  alla  medesima  banca  dati  secondo  le  modalita'
previste con apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  Art. 71. (Responsabilita' verso l'ente degli amministratori  e  dei
dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia).
- 1. Gli amministratori e  i  dipendenti  della  regione,  per  danni
arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi
e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e
successive modificazioni.  Si  applicano  alle  indicate  ipotesi  di
responsabilita' gli istituti processuali valevoli  per  i  dipendenti
delle amministrazioni statali. 
  Art. 72. (Il Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il collegio dei
revisori dei  conti,  istituito  ai  sensi  e  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 14, comma  1,  lettera  e),  del  decreto-legge  3
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011,  n.  148,  svolge  la  funzione  di  vigilanza  sulla
regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione  della
regione, delle sue articolazioni organizzative  dotate  di  autonomia
contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia
presente un proprio organo di revisione. 
  2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011,  n.  123.  Restano  fermi  gli  ulteriori
adempimenti previsti dal presente articolo.  L'ordinamento  contabile
regionale puo'  prevedere  ampliamenti  delle  funzioni  affidate  al
collegio dei revisori. 
  3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo,  il  collegio  si
conforma ai principi di onorabilita', professionalita' e indipendenza
previsti dall'art. 2387 del codice civile. 
  4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie  funzioni,  il
collegio dei revisori ha diritto di accesso  agli  atti  e  documenti
della  regione.  I  singoli  componenti  hanno  diritto  di  eseguire
ispezioni e controlli individuali. 
  5. Il registro dei  verbali  e'  custodito  presso  la  sede  della
regione. Copia del verbale e' inviata al presidente della regione, al
Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della  Corte
dei conti e al responsabile finanziario della regione. 
  Art. 73. (Riconoscimento di legittimita' di debiti  fuori  bilancio
delle Regioni). - 1. Il Consiglio regionale riconosce con  legge,  la
legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da: 
    a) sentenze esecutive; 
    b)  copertura  dei  disavanzi  di  enti,  societa'  ed  organismi
controllati,  o,  comunque,  dipendenti  dalla  Regione,  purche'  il
disavanzo derivi da fatti di gestione; 
    c) ricapitalizzazione, nei limiti  e  nelle  forme  previste  dal
codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera
b); 
    d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza  per  opere
di pubblica utilita'; 
    e) acquisizione di beni  e  servizi  in  assenza  del  preventivo
impegno di spesa. 
  2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere  anche  mediante  un
piano di rateizzazione,  della  durata  di  tre  esercizi  finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
  3. Qualora il bilancio della Regione non  rechi  le  disponibilita'
finanziarie  sufficienti  per  effettuare  le  spese  conseguenti  al
riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a
deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito  dalla  vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote  ovvero
delle maggiorazioni  di  aliquote  ad  essa  attribuite,  nonche'  ad
elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale  di  cui  all'
art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,
fino a un massimo di cinque centesimi per litro,  ulteriori  rispetto
alla misura massima consentita. 
  4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti  fuori  bilancio
di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede  entro
sessanta giorni dalla  ricezione  della  relativa  proposta.  Decorso
inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si  intende
riconosciuta. 
  Titolo IV - Adeguamento delle disposizioni riguardanti  la  finanza
regionale e locale. 
  Art.  74.  (Adeguamento  dell'ordinamento  contabile   degli   enti
locali). - 1. Nel decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    1) all'art. 114: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «L'azienda speciale conforma la propria gestione ai  principi
contabili  generali  contenuti  nell'allegato   n.   1   al   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai
principi del codice civile.»; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «L'istituzione  conforma  la  propria  gestione  ai  principi
contabili generali e applicati allegati  al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e  successive  modificazioni  e  integrazioni  ed
adotta il medesimo sistema  contabile  dell'ente  locale  che  lo  ha
istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  151,  comma  2.
L'ente  locale  che  si  avvale  della  facolta'  di  non  tenere  la
contabilita' economico patrimoniale di cui  all'art.  232,  comma  3,
puo' imporre alle proprie istituzioni l'adozione  della  contabilita'
economico-patrimoniale.»; 
      c) al comma 4,  la  parola:  «informano»  e'  sostituita  dalla
seguente: «conformano», e le parole: «del  pareggio  di  bilancio  da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'equilibrio
economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti,
fermo   restando,   per   l'istituzione,   l'obbligo   del   pareggio
finanziario.»; 
      d) al comma 8, dopo le parole: « i seguenti atti» sono inserite
le seguenti: « dell'azienda»; 
      e) le lettere b), c) e d) del comma  8  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «b) il budget economico almeno triennale; 
        c) il bilancio di esercizio; 
        d) il piano degli indicatori di bilancio.» 
    d) al comma 8, dopo le parole: 
  «i seguenti atti» sono inserite le seguenti: «dell'azienda»; 
    e) dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «8-bis. Ai fini di cui al comma 6,  sono  fondamentali  i  seguenti
atti dell'istituzione da sottoporre  all'approvazione  del  consiglio
comunale: 
    a)  il  piano-programma,  di   durata   almeno   triennale,   che
costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; 
    b)  il  bilancio  di  previsione  almeno  triennale,  predisposto
secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,  completo  dei
relativi allegati; 
    c) le variazioni di bilancio; 
    d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema  di
cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»; 
  2) alla lettera d) del comma 2 dell'art. 147 dopo  le  parole:  «la
relazione del bilancio consolidato» sono inserite le  seguenti:  «nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, e successive modificazioni»; 
  3) al comma 4 dell'art. 147-quater, dopo  le  parole:  «secondo  la
competenza economica»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  predisposto
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni»; 
  4) all'art. 150: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni  di  principio
del presente testo unico» sono aggiuntele seguenti:  «e  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
  5) l'art. 151 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 151. (Principi generali). - 1. Gli enti  locali  ispirano  la
propria gestione  al  principio  della  programmazione.  A  tal  fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e  il  bilancio  di  previsione  finanziario  entro  il  31
dicembre, riferiti ad un orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le
previsioni  del  bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee
strategiche  contenute  nel  documento   unico   di   programmazione,
osservando i principi contabili generali  ed  applicati  allegati  al
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni. I termini possono essere  differiti  con  decreto  del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
presenza di motivate esigenze. 
  2. Il Documento unico di programmazione e' composto  dalla  Sezione
strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo,  e
dalla Sezione operativa di durata  pari  a  quello  del  bilancio  di
previsione finanziario. 
  3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo  considerato  e
le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le  previsioni
riguardanti  il  primo  esercizio  costituiscono   il   bilancio   di
previsione finanziario annuale. 
  4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico
e patrimoniale, attraverso l'adozione: 
    a) della contabilita' finanziaria, che ha natura autorizzatoria e
consente la rendicontazione della gestione finanziaria; 
    b) della contabilita' economico-patrimoniale ai fini conoscitivi,
per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali  dei  fatti
gestionali  e  per  consentire   la   rendicontazione   economico   e
patrimoniale. 
  5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale
sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale. 
  6. Al rendiconto e'  allegata  una  relazione  della  Giunta  sulla
gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri  documenti  previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118. 
  7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro  il  30
aprile dell'anno successivo. 
  8. Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con  i
bilanci dei propri organismi e  enti  strumentali  e  delle  societa'
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n.  4/4  di
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»; 
  6) all'art. 152: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «i  principi  contabili  stabiliti
dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e  dal  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»; 
    b) le lettere a), b), c), d), ed e), del comma 4 sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «a) art. 177; 
      b) art. 185, comma 3; 
      c) articoli 197 e 198; 
      d) art. 205; 
      e) articoli 213 e219»; 
  7) al comma 4 dell'art. 153, le  parole:  «annuale  e  pluriennale»
sono sostituite dalle seguenti:  «di  previsione»,  dopo  le  parole:
«dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle  spese»
sono inserite le seguenti:«, alla regolare tenuta della  contabilita'
economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» e'  inserita
la seguente: «e»; 
  8) all'art. 154: 
    a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti 
  «1. E' istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  presso  il  Ministero  dell'interno  l'Osservatorio  sulla
finanza e la contabilita' degli enti locali. 
  2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo  con  la
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e
successive modificazioni, l'adeguamento e  la  corretta  applicazione
dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare  la
situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi,
anche in relazione  agli  effetti  prodotti  dall'applicazione  della
procedura di riequilibrio finanziario  pluriennale  di  cui  all'art.
243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri,
indirizzi ed orientamenti. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta', sono disciplinate le modalita' di organizzazione  e  di
funzionamento.»; 
  4. La  partecipazione  ai  lavori  dell'Osservatorio  e'  a  titolo
gratuito e non da' diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»; 
    b) il comma 7 e' abrogato; 
  9) all'art. 157: 
    a) al comma1, le parole: «25, 29 e 30 della legge 5 agosto  1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e
successive  modificazioni,  e  di  cui  al  titolo  I   del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  1  gli  enti
locali garantiscono la  rilevazione  unitaria  dei  fatti  gestionali
attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato  in
piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di  cui
all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
successive modificazioni. Il  livello  minimo  di  articolazione  del
piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con  i  capitoli  e
gli articoli, ove  previsti,  del  piano  esecutivo  di  gestione  e'
costituito almeno dal quarto livello. 
      1-ter. Al fine di  garantire  la  tracciabilita'  di  tutte  le
operazioni gestionali e la movimentazione delle voci  del  piano  dei
conti integrato, ad ogni transazione e' attribuita  una  codifica  da
applicare secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 6 e  7  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
integrazioni. 
      1-quater. Le previsioni di competenza  e  di  cassa,  aggregate
secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello,  ed  i
risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del  piano
dei  conti,  sono  trasmessi   alla   banca   dati   unitaria   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e  modalita'  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
  10) l'art. 160 e' abrogato; 
  11) all'art. 162: 
    a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza,  per
l'anno successivo,  osservando  i  principi  di  unita',  annualita',
universalita' ed  integrita',  veridicita',  pareggio  finanziario  e
pubblicita'. La situazione corrente, come definita  al  comma  6  del
presente articolo, non puo' presentare un disavanzo» sono  sostituite
dalle seguenti:«riferito  ad  almeno  un  triennio,  comprendente  le
previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio  del  periodo
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi  successivi,
osservando i principi contabili  generali  e  applicati  allegati  al
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6.Il  bilancio  di  previsione  e'  deliberato   in   pareggio
finanziario complessivo per la competenza, comprensivo  dell'utilizzo
dell'avanzo di  amministrazione  e  del  recupero  del  disavanzo  di
amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale  non  negativo.
Inoltre, le previsioni di competenza  relative  alle  spese  correnti
sommate alle previsioni di competenza relative  ai  trasferimenti  in
c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e  alle  quote
di capitale delle rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  degli  altri
prestiti, con  l'esclusione  dei  rimborsi  anticipati,  non  possono
essere complessivamente superiori alle previsioni di  competenza  dei
primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati  al  rimborso
dei prestiti  e  all'utilizzo  dell'avanzo  di  competenza  di  parte
corrente e non possono avere altra forma di finanziamento,  salvo  le
eccezioni  tassativamente  indicate  nel  principio  applicato   alla
contabilita'  finanziaria  necessarie   a   garantire   elementi   di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini  del  rispetto  del
principio dell'integrita'.»; 
  12) l'art. 163 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria). - 1.  Se
il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il  31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria  dell'ente  si
svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della   contabilita'
finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o   la   gestione
provvisoria.Nel corso dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione
provvisoria, gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti  di  competenza
previsti  nell'ultimo  bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si
riferisce la gestione o  l'esercizio  provvisorio,  ed  effettuano  i
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  residui  al  31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  competenza  al
netto del fondo pluriennale vincolato. 
  2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o
il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, e' consentita esclusivamente  una  gestione  provvisoria
nei limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa  dell'ultimo
bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la  gestione
provvisoria.  Nel  corso  della  gestione  provvisoria  l'ente   puo'
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e  quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  certi  e
gravi all'ente. Nel corso  della  gestione  provvisoria  l'ente  puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento  delle  obbligazioni  gia'
assunte,    delle    obbligazioni    derivanti    da    provvedimenti
giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui  passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per
le sole operazioni necessarie ad evitare  che  siano  arrecati  danni
patrimoniali certi e gravi all'ente. 
  3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o  con  decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto  dall'art.
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di  motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e'  consentito  il
ricorso all'indebitamento e gli enti  possono  impegnare  solo  spese
correnti, le eventuali spese  correlate  riguardanti  le  partite  di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri  interventi  di  somma
urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  e'  consentito  il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 
  4.  All'avvio   dell'esercizio   provvisorio   o   della   gestione
provvisoria  l'ente  trasmette  al  tesoriere  l'elenco  dei  residui
presunti alla data del 1° gennaio e gli  stanziamenti  di  competenza
riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio  provvisorio  o  la
gestione provvisoria  previsti  nell'ultimo  bilancio  di  previsione
approvato,  aggiornati   alle   variazioni   deliberate   nel   corso
dell'esercizio  precedente,  indicanti  -  per   ciascuna   missione,
programma e titolo - gli impegni gia' assunti e l'importo  del  fondo
pluriennale vincolato. 
  5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al  comma  3,
per importi non superiori ad un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del
secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate  negli   esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese: 
    a) tassativamente regolate dalla legge; 
    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
    c)  a  carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il
mantenimento del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
  6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei  dodicesimi
di  cui  al  comma  5  sono  individuati   nel   mandato   attraverso
l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 
  7.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  sono  consentite   le
variazioni di bilancio previste  dall'art.  187,  comma  3-quinquies,
quelle riguardanti le variazioni  del  fondo  pluriennale  vincolato,
quelle necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono
esigibili,  di  obbligazioni  riguardanti  entrate   vincolate   gia'
assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la  spesa  e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle  spese  gia'
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della  gestione  dei
dodicesimi.»; 
  13) l'art. 164 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 164. - (Caratteristiche del bilancio) - 1. L'unita'  di  voto
del bilancio per l'entrata e' la tipologia  e  per  la  spesa  e'  il
programma, articolato in titoli. 
  2.   Il   bilancio   di   previsione   finanziario   ha   carattere
autorizzatorio,  costituendo  limite,  per  ciascuno  degli  esercizi
considerati: 
    a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni  di
prestiti; 
    b) agli impegni e ai pagamenti di spesa.  Non  comportano  limiti
alla  gestione   le   previsioni   riguardanti   i   rimborsi   delle
anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»; 
  14) all'art. 165: 
    a) al comma 1, la parola: «annuale» e' sostituita dalla seguente:
«finanziario », dopo le parole:  «all'entrata  ed  alla  spesa»  sono
inserite le seguenti: «ed  e'  redatto  secondo  lo  schema  previsto
dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  e
successive modificazioni.»; 
    b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Le previsioni di entrata del bilancio  di  previsione  sono
classificate, secondo le modalita' indicate all'art. 15  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in: 
        a) titoli, definiti secondo la  fonte  di  provenienza  delle
entrate; 
        b) tipologie, definite in base  alla  natura  delle  entrate,
nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. 
      3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione,  le
tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli  ed  eventualmente
in  articoli.  Le  categorie  di  entrata  degli  enti  locali   sono
individuate nell'elenco di  cui  all'allegato  n.  13/2  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni.
Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali
quote di entrata non  ricorrente.  La  Giunta,  contestualmente  alla
proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la  proposta  di
articolazione delle tipologie in categorie. 
      4. Le previsioni di  spesa  del  bilancio  di  previsione  sono
classificate secondo le modalita' indicate all'art.  14  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in: 
        a) missioni, che rappresentano le funzioni principali  e  gli
obiettivi  strategici  perseguiti  dagli  enti  locali,   utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; 
        b) programmi, che rappresentano  gli  aggregati  omogenei  di
attivita' volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla
relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo  le
corrispondenze individuate nel  glossario,  di  cui  al  comma  3-ter
dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. 
      5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di  gestione,  i
programmi sono  ripartiti  in  titoli,  macroaggregati,  capitoli  ed
eventualmente in articoli.  I  macroaggregati  di  spesa  degli  enti
locali sono individuati nell'elenco di cui  all'allegato  n.  14  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta  di  bilancio
trasmette, a fini  conoscitivi,  la  proposta  di  articolazione  dei
programmi in macroaggregati.»; 
      6. Il bilancio di previsione finanziario indica,  per  ciascuna
unita' di voto: 
        a) l'ammontare presunto dei residui  attivi  o  passivi  alla
chiusura dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il  bilancio  si
riferisce; 
        b) l'ammontare delle previsioni  di  competenza  e  di  cassa
definitive  dell'anno  precedente  a  quello  cui  si  riferisce   il
bilancio; 
        c) l'ammontare degli accertamenti  e  degli  impegni  che  si
prevede di imputare in ciascuno degli esercizi  cui  il  bilancio  si
riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria; 
        d) l'ammontare delle entrate che si prevede di  riscuotere  o
delle spese di cui si autorizza  il  pagamento  nel  primo  esercizio
considerato  nel  bilancio,  senza  distinzioni  fra  riscossioni   e
pagamenti in conto competenza e in conto residui. 
      7. In bilancio, prima di tutte le  entrate  e  le  spese,  sono
iscritti: 
        a) in entrata  gli  importi  relativi  al  fondo  pluriennale
vincolato di parte corrente  e  al  fondo  pluriennale  vincolato  in
c/capitale; 
        b) in  entrata  del  primo  esercizio  gli  importi  relativi
all'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  presunto,  nei   casi
individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con  l'indicazione  della
quota  vincolata  del   risultato   di   amministrazione   utilizzata
anticipatamente; 
        c) in  uscita  l'importo  del  disavanzo  di  amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio  si
riferisce. Il  disavanzo  di  amministrazione  presunto  puo'  essere
iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo  le  modalita'
previste dall'art. 188; 
        d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa  presunto
dell'esercizio precedente. 
      8. In bilancio, gli stanziamenti di  competenza  relativi  alla
spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano: 
        a) la quota  che  e'  gia'  stata  impegnata  negli  esercizi
precedenti  con  imputazione  all'esercizio  cui  si   riferisce   il
bilancio; 
        b) la quota di competenza costituita  dal  fondo  pluriennale
vincolato, destinata alla copertura  degli  impegni  che  sono  stati
assunti negli  esercizi  precedenti  con  imputazione  agli  esercizi
successivi e degli impegni che si prevede di assumere  nell'esercizio
con imputazione agli esercizi  successivi.  Con  riferimento  a  tale
quota  non  e'  possibile  impegnare   e   pagare   con   imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti  di
spesa riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  e'  attribuito  il
codice della missione e del  programma  di  spesa  cui  il  fondo  si
riferisce  e  il  codice  del  piano  dei  conti  relativo  al  fondo
pluriennale vincolato. 
      9. I bilanci di previsione degli enti locali  recepiscono,  per
quanto non contrasta con la normativa del presente  testo  unico,  le
norme recate dalle leggi delle  rispettive  regioni  di  appartenenza
riguardanti le entrate e le spese relative a  funzioni  delegate,  al
fine di consentire la  possibilita'  del  controllo  regionale  sulla
destinazione dei fondi assegnati agli  enti  locali  e  l'omogeneita'
delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione  degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali. Le entrate e le  spese  per  le  funzioni  delegate  dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali. 
      10. Il bilancio di  previsione  si  conclude  con  piu'  quadri
riepilogativi, secondo gli schemi previsti  dall'allegato  n.  9  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni. 
      11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio  le
previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d),  per  ogni  unita'  di
voto, e le previsioni del comma 7.»; 
  15) all'art. 166: 
    a) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente  «1.  Nella  missione
"Fondi  e  Accantonamenti",  all'interno  del  programma  "Fondo   di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore
allo 0,30 e non superiore al 2  per  cento  del  totale  delle  spese
correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. »; 
    b) dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
      «2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno
del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un  fondo
di riserva di cassa non inferiore allo  0,2  per  cento  delle  spese
finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»; 
  16) l'art. 167 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 167. (Fondo crediti di dubbia esigibilita' e altri fondi  per
spese potenziali). - 1.  Nella  missione  "Fondi  e  Accantonamenti",
all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia  esigibilita'"  e'
stanziato l'accantonamento al fondo crediti di  dubbia  esigibilita',
il cui ammontare e' determinato in considerazione dell'importo  degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile  esazione,  secondo  le
modalita'  indicate  nel  principio  applicato   della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n.  4/2  al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
  2. Una quota del risultato di amministrazione e' accantonata per il
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',   il   cui   ammontare   e'
determinato, secondo le modalita' indicate  nel  principio  applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al  decreto
legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di  dubbia
e difficile esazione, e non puo' essere destinata ad altro utilizzo. 
  3. E' data facolta' agli enti locali di  stanziare  nella  missione
"Fondi e accantonamenti", all'interno del  programma  "Altri  fondi",
ulteriori accantonamenti riguardanti passivita' potenziali, sui quali
non e' possibile impegnare e pagare. A fine  esercizio,  le  relative
economie  di  bilancio  confluiscono  nella  quota  accantonata   del
risultato  di  amministrazione,  utilizzabili  ai  sensi  di   quanto
previsto dall'art. 187, comma 3.  Quando  si  accerta  che  la  spesa
potenziale non puo' piu' verificarsi,  la  corrispondente  quota  del
risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo.»; 
  17) all'art. 168: 
    a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite
di giro»; 
    b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi»  sono
inserite le seguenti:  «e  le  partite  di  giro»,  le  parole:  «ivi
compresi i fondi economali,  e»  sono  soppresse,  le  parole:  «sono
ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione  contenuta
nel regolamento di cui all'art. 160.» sono sostituite dalle seguenti:
« comprendono le transazioni poste  in  essere  per  conto  di  altri
soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalita'  come  individuate
dal  principio  applicato  della  contabilita'  finanziaria  di   cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le partite di giro riguardano le operazioni  effettuate  come
sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le  altre
operazioni  previste  nel  principio  applicato  della   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; 
  c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti  i
servizi  per  conto  di  terzi  e  le  partite  di  giro   conservano
l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa,  e
viceversa. A tal fine, le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti  tali
operazioni  sono  registrate  e   imputate   all'esercizio   in   cui
l'obbligazione e' perfezionata,  in  deroga  al  principio  contabile
generale n. 16. 
      2-ter.   Non   comportando   discrezionalita'    e    autonomia
decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto  di
terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»; 
  18) l'art. 169 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 169. (Piano esecutivo di gestione). - 1. La  giunta  delibera
il  piano  esecutivo   di   gestione   (PEG)   entro   venti   giorni
dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione,   in   termini   di
competenza . Con riferimento al primo esercizio  il  PEG  e'  redatto
anche in termini di cassa. 
  Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati  nel  bilancio,
individua  gli  obiettivi  della  gestione  ed  affida  gli   stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 
  2. Nel  PEG  le  entrate  sono  articolate  in  titoli,  tipologie,
categorie,  capitoli,  ed  eventualmente  in  articoli,  secondo   il
rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni,  programmi,
titoli, macroaggregati, capitoli  ed  eventualmente  in  articoli.  I
capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione  e
della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del  piano
dei conti finanziario di cui all'art. 157. 
  3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa per gli enti locali con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i  fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di  cui  all'art.
157, comma 1-bis. 
  3-bis. Il  PEG  e'  deliberato  in  coerenza  con  il  bilancio  di
previsione e con il documento unico  di  programmazione.  Al  PEG  e'
allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie  in
categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'art. 108, comma 1, del presente testo  unico  e  il  piano  della
performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG .»; 
  19) l'art. 170 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 170. (Documento unico di programmazione). - 1.  Entro  il  31
luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio  il  Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del  bilancio  di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio  la  nota  di
aggiornamento del Documento unico di  programmazione.Con  riferimento
al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti
locali non sono tenuti alla predisposizione del  documento  unico  di
programmazione e allegano  al  bilancio  annuale  di  previsione  una
relazione previsionale e programmatica che copra un  periodo  pari  a
quello  del  bilancio  pluriennale,  secondo  le  modalita'  previste
dall'ordinamento contabile  vigente  nell'esercizio  2014.  Il  primo
documento unico di programmazione e' adottato  con  riferimento  agli
esercizi 2016 e successivi.  Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
  2. Il Documento unico di programmazione  ha  carattere  generale  e
costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 
  3. Il Documento unico di programmazione si compone di due  sezioni:
la Sezione  strategica  e  la  Sezione  operativa.  La  prima  ha  un
orizzonte  temporale  di  riferimento  pari  a  quello  del   mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
  4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato  della  programmazione  di
cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118, e successive modificazioni. 
  5.  Il  Documento  unico   di   programmazione   costituisce   atto
presupposto  indispensabile  per  l'approvazione  del   bilancio   di
previsione. 
  6.  Gli  enti  locali  con  popolazione  fino  a   5.000   abitanti
predispongono  il  Documento  unico  di  programmazione  semplificato
previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. 
  7.  Nel  regolamento  di  contabilita'  sono  previsti  i  casi  di
inammissibilita' e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  del
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni  del
Documento unico di programmazione.»; 
  20) l'art. 171 e' abrogato; 
  21) l'art. 172 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 172. (Altri allegati al bilancio  di  previsione).  -  1.  Al
bilancio di previsione sono allegati i documenti  previsti  dall'art.
11, comma 3, del decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e
successive modificazioni, e i seguenti documenti: 
    a)  l'elenco  degli  indirizzi  internet  di  pubblicazione   del
rendiconto della gestione,  del  bilancio  consolidato  deliberati  e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui  si  riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei  bilanci  consolidati
delle  unioni  di  comuni  e  dei  soggetti  considerati  nel  gruppo
"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce. Tali  documenti  contabili  sono
allegati  al  bilancio  di  previsione  qualora   non   integralmente
pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 
    b)   la   deliberazione,   da   adottarsi    annualmente    prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni  verificano  la
quantita'  e  qualita'  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla
residenza, alle attivita' produttive e terziarie  -  ai  sensi  delle
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.  865,  e  5  agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in  diritto
di superficie; con la stessa deliberazione i comuni  stabiliscono  il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; 
    c)  le  deliberazioni  con  le  quali   sono   determinati,   per
l'esercizio successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei  limiti  di  reddito
per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi; 
    d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti  in
materia; 
    e) il prospetto della concordanza tra bilancio  di  previsione  e
obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno.»; 
  22) all'art. 174: 
    a) al comma 1, la parola: «annuale» e' abrogata, le  parole:  «la
relazione previsionale  e  programmatica  e  lo  schema  di  bilancio
pluriennale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «finanziario  e  il
Documento unico  di  programmazione»,  dopo  le  parole:  «organo  di
revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre  di  ogni
anno»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  «dell'organo  consiliare»  sono
inserite le  seguenti:  «e  dalla  Giunta»  le  parole:  «predisposti
dall'organo esecutivo» sono soppresse.  Dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del  quadro  normativo
di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo  presenta  all'organo
consiliare emendamenti  allo  schema  di  bilancio  e  alla  nota  di
aggiornamento al  Documento  unico  di  programmazione  in  corso  di
approvazione.»; 
    c) al comma 3, la parola: «annuale» e' abrogata, dopo le parole :
«di previsione» e' inserita la seguente:  «finanziario».  Il  secondo
periodo e' soppresso; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nel sito  internet  dell'ente  locale  sono  pubblicati  il
bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni
al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed  il
piano esecutivo di gestione assestato.»; 
  23) all'art. 175: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «il  bilancio  di  previsione»  e'
inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di  competenza»
sono inserite le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole:  «relativa
alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli  esercizi
considerati nel documento.»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  «dell'organo  consiliare»  sono
aggiunte le seguenti:  «salvo  quelle  previste  dai  commi  5-bis  e
5-quater.»; 
    c) al comma 3, dopo le parole:  «non  oltre  il  30  novembre  di
ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve  le  seguenti
variazioni, che possono essere deliberate  sino  al  31  dicembre  di
ciascun anno: 
      a)  l'istituzione  di  tipologie  di  entrata  a   destinazione
vincolata e il correlato programma di spesa; 
      b) l'istituzione di  tipologie  di  entrata  senza  vincolo  di
destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento
e riscossione  di  entrate  non  previste  in  bilancio,  secondo  le
modalita' disciplinate dal  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria; 
      c) l'utilizzo delle  quote  del  risultato  di  amministrazione
vincolato ed accantonato per le finalita' per  le  quali  sono  stati
previsti; 
      d) quelle necessarie alla reimputazione agli  esercizi  in  cui
sono esigibili, di obbligazioni riguardanti  entrate  vincolate  gia'
assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
      e) le variazioni delle dotazioni  di  cassa  di  cui  al  comma
5-bis, lettera d); 
      f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
      g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente»; 
    d) al comma 4, dopo le parole: « in via d'urgenza» sono  inserite
le seguenti: «opportunamente motivata,»; 
    e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. L'organo  esecutivo  con  provvedimento  amministrativo
approva le variazioni del piano esecutivo di gestione,  salvo  quelle
di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni  del  bilancio  di
previsione non aventi natura discrezionale, che si  configurano  come
meramente applicative delle decisioni  del  Consiglio,  per  ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio: 
        a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata  e
accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio
provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di  spesa
derivanti  da  stanziamenti  di  bilancio  dell'esercizio  precedente
corrispondenti a entrate vincolate,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
        b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni  e
dei  programmi  riguardanti  l'utilizzo  di  risorse  comunitarie   e
vincolate, nel rispetto della  finalita'  della  spesa  definita  nel
provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le  variazioni
siano necessarie per l'attuazione di interventi  previsti  da  intese
istituzionali di programma o da  altri  strumenti  di  programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio; 
        c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni  e
dei programmi limitatamente alle spese per il personale,  conseguenti
a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 
        d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste
dal comma 5-quater, garantendo  che  il  fondo  di  cassa  alla  fine
dell'esercizio sia non negativo; 
        e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale  vincolato  di
cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, effettuata entro i termini di  approvazione  del  rendiconto  in
deroga al comma 3. 
  5-ter. Con  il  regolamento  di  contabilita'  si  disciplinano  le
modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di  bilancio
di cui al comma 5-bis. 
  5-quater. Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  regolamenti  di
contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina,
il responsabile finanziario, possono effettuare, per  ciascuno  degli
esercizi del bilancio: 
    a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra
capitoli di entrata della medesima categoria  e  fra  i  capitoli  di
spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti  correnti,
i  contribuiti  agli  investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto
capitale, che sono di competenza della Giunta; 
    b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti  il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in  termini
di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3,  comma
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le  variazioni  di
bilancio riguardanti le variazioni del  fondo  pluriennale  vincolato
sono comunicate trimestralmente alla giunta; 
    c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo  della  quota
vincolata del risultato di amministrazione derivanti da  stanziamenti
di  bilancio  dell'esercizio  precedente  corrispondenti  a   entrate
vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le  modalita'
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies; 
    d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i  versamenti  ai
conti di tesoreria  statale  intestati  all'ente  e  i  versamenti  a
depositi bancari intestati all'ente; 
    e) le variazioni necessarie per l'adeguamento  delle  previsioni,
compresa l'istituzione  di  tipologie  e  programmi,  riguardanti  le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi. 
  5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione  disposte  con
provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto,
e le variazioni del piano esecutivo di gestione  non  possono  essere
disposte   con   il   medesimo   provvedimento   amministrativo.   Le
determinazioni dirigenziali di variazione compensativa  dei  capitoli
del piano esecutivo  di  gestione  di  cui  al  comma  5-quater  sono
effettuate al fine  di  favorire  il  conseguimento  degli  obiettivi
assegnati ai dirigenti.»; 
    f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Sono  vietate  le  variazioni  di  giunta   compensative   tra
macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»; 
    g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono
sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le  entrate  e  le
spese per conto di terzi e partite di giro»; 
    h) al comma 8, le parole: «30  novembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio» e dopo  le  parole:  «fondo  di  riserva»  sono
inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»; 
    i) al comma 9,  dopo  le  parole:  «dell'organo  esecutivo»  sono
inserite le seguenti: «, salvo quelle previste dal comma 5-quater,  »
e dopo le parole:  «entro  il  15  dicembre  di  ciascun  anno»  sono
aggiunte le seguenti: «, fatte salve  le  variazioni  correlate  alle
variazioni di bilancio  previste  al  comma  3,  che  possono  essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»; 
    l) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono  trasmesse  al
tesoriere inviando il prospetto di cui  all'art.  10,  comma  4,  del
decreto  legislativo  23  giugno   2011,   n.   118,   e   successive
modificazioni,  allegato  al  provvedimento  di  approvazione   della
variazione. Sono altresi' trasmesse al tesoriere: 
    a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; 
    b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato  effettuate  nel
corso dell'esercizio finanziario.»; 
    m) dopo il comma 9-bis e' aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso
dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni
di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta  salva  la  disciplina
del fondo pluriennale vincolato e  del  riaccertamento  straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione  nel
2014  adottano  la  disciplina  prevista  dal  presente  articolo   a
decorrere dal 1° gennaio 2015.» 
  24) all'art. 176: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Prelevamenti  dal  fondo  di
riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»; 
    b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le  seguenti:
«, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»; 
  25) all'art. 179: 
    a) dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto il seguente: «Le
entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono  accertate  nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»; 
    b) al comma 2, dopo  le  parole:  «l'accertamento  delle  entrate
avviene»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «distinguendo   le   entrate
ricorrenti da quelle non  ricorrenti  attraverso  la  codifica  della
transazione elementare di  cui  agli  articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e  successive  modificazioni,
seguendo le seguenti disposizioni»; 
    c) alla lettera c) del comma 2, dopo  le  parole:  «delle  spese»
sono inserite le seguenti: «del titolo "Servizi  per  conto  terzi  e
partite di giro",»; 
    d) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente: 
      «c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e  contributi
da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione  dei
dati   identificativi    dell'atto    amministrativo    di    impegno
dell'amministrazione   erogante   relativo   al   contributo   o   al
finanziamento;»; 
    e)  alla  lettera  d)  del  comma  2,  dopo  le   parole:   «atti
amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «, salvo i casi,
tassativamente previsti nel principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria, per cui e' previsto l'accertamento per cassa.»; 
    f) al comma 3,  dopo  le  parole:  «regolamento  di  contabilita'
dell'ente» sono  aggiunte  le  seguenti:«,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  presente  decreto  e  dal  principio  generale   della
competenza finanziaria e dal principio applicato  della  contabilita'
finanziaria  di  cui  agli  allegati  n.  1  e  n.  4/2  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; 
    g) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  L'accertamento  dell'entrata  e'   registrato   quando
l'obbligazione  e'  perfezionata,  con  imputazione  alle   scritture
contabili riguardanti  l'esercizio  in  cui  l'obbligazione  viene  a
scadenza. Non possono essere riferite  ad  un  determinato  esercizio
finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza
nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale
di  entrate  future.  Le  entrate  sono  registrate  nelle  scritture
contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»; 
  26) all'art. 180: 
    a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» e'  sostituita
dalle seguenti: «delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o
da prestiti»; 
    b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa  o  del
capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata» sono sostituite dalle
seguenti: «del titolo e della tipologia»; 
    c) alla lettera f) del comma 3, dopo  le  parole:  «la  codifica»
sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»; 
    d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: 
      « h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
      h-ter) i  codici  della  transazione  elementare  di  cui  agli
articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»; 
    e) al primo periodo del comma 4,  dopo  le  parole:  «versata  in
favore dell'ente,»  sono  inserite  le  seguenti:  «ivi  comprese  le
entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo e'  aggiunto
il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro
i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti  per  la
resa del conto del tesoriere.»; 
    f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate
di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da  quelli
relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per  esercizio
e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia
in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il
tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione
e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. 
      4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti  sono
disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. 
      4-quater. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in
attesa di regolarizzazione alle partite di giro. 
      4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso  non  riscossi  entro  il
termine dell'esercizio sono restituiti  dal  tesoriere  all'ente  per
l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in
conto residui. 
      4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera  h-ter),  possono
essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio
2016.»; 
  27) al comma 3 dell'art. 181, dopo le parole: «dal  regolamento  di
contabilita'» sono aggiunte le seguenti:«, non superiori ai  quindici
giorni lavorativi»;