28) all'art. 183:
a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono
inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»;
b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori»
sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto
all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento e'
stato perfezionato»;
c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni
continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia
definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non e'
predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si
provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al
consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione e'
disponibile.»;
d) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dai seguenti: «Le
spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi
successivi, la cui gara e' stata formalmente indetta, concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di
amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara
entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono
nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione
dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale e' ridotto di
pari importo.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti:
«5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate,
devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalita' previste dal
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario
le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono
registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad
impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano
necessarie per garantire la continuita' dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del
mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli
esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle
spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione,
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui
all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti,
inclusa la quota capitale.
Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di
giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte
esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilita' interno; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche
di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi.»;
f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti
di impegno» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi
contabili generali e del principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le parole:
«all'art. 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e
8.»;
g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis.Gli impegni
sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non
ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»
29) all'art. 185:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il
rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi
e le partite di giro.»;
b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di
bilancio cui e' riferita la spesa e la relativa disponibilita',
distintamente per residui o competenza e cassa;»;
c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono
aggiunte le seguenti: «di bilancio»;
d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,»
sono soppresse;
e) alla lettera i) della comma 2,dopo le parole: «vincoli di
destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o
relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;
f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti:
«i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli
articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al
controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di
esercizio provvisorio.»;
g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite
le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;
h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici
giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini
della regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo
contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il
pagamento, anche se la relativa comunicazione e' pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo.»;
i) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono
essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;
30) all'art. 186:
a) dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto il seguente:
«Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa
del conto del bilancio.»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione
dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo
del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
cui il bilancio si riferisce.»;
31) all'art. 187:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Composizione del
risultato di amministrazione»;
b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi
liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi
accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti
dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione
non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per
le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento
al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per
l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal
debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento
degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita'
potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui
il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le
quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di
amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante
nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita'
previste dall'art. 188.
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi
del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione
di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di
priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi
con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non
permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del
risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione
dell'ammontare definitivo della quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo
crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio
precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere
utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,
attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con
provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota
vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e'
consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente
competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente
per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno
per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies.»;
c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di
bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e
applicati individuano un vincolo di specifica destinazione
dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il
finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per
una specifica destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi
natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito
una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente
solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.
L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le
entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo
crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il
31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del
risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del
risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto
all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano
l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote
vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono
effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al
comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono
essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di
contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In
caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza
della Giunta.
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio
precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per
le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le
entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate
e alle spese vincolate.»;
32) all'art. 188:
a) al comma 1, dopo la parola: «e'» e' inserita la seguente:
«immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e
nei termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle quote di
ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «applicato
all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di
approvazione del rendiconto.»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
«La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al
bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla
mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di
amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la
durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una
delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal
disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere
del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere
utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del
rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, contestualmente, l'ente puo' modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione,
contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo,
l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di
previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con
periodicita' almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette
al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del
piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori.
L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo
considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la
scadenza del piano di rientro in corso.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto
accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, e' applicato al
bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita'
previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e
dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede
all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.
1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di
amministrazione presunto nell'ambito delle attivita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio
provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3,
si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione.
Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue
secondo le modalita' previste dall'art. 163, comma 3.
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo
rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti
fuori bilancio, ancorche' da riconoscere, nelle more della variazione
di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del
riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, e' fatto
divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non
espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da
sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.»;
33) all'art. 189:
a) al comma 2 le parole: «nonche' le somme derivanti dalla
stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite
dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi
applicati della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.»;
b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme
derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione
definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti
di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle
seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti
a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente
costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come
prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da
riduzione di attivita' finanziarie, tipologia Altre entrate per
riduzione di attivita' finanziarie.»;
c) al comma 4 la parola: «accertamenti» e' sostituita dalla
seguente: «entrate»;
34) all'art. 191:
a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite
dalla seguente: «programma». Il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti:
«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad
altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di
spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.
La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura
finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva
fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione.»;
b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono
sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le
parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo
capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le
modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili
equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di
avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti
dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel
registro delle fatture ricevutesecondo le modalita' previste
dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il
protocollo di tali documenti e' istituito un registro uniconel
rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di
settore o di reparto.
35) all'art. 193:
a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono
aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri
di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»;
b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo
consiliare da'», sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le
parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per
squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.»
sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i
dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di
dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in
caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.Ai fini del comma 2,
fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le
possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con
specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da
alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non
possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile
impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il
ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro
la data di cui al comma 2.»;
36) all'art. 195
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate
vincolate»:
b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica
destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate
vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo
periodo, e' aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di
reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono
oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate nel
principio applicato della contabilita' finanziaria.»;
c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate», le parole: «dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di
appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;
d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo
periodo del comma 3 e' aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei
vincoli e' perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di
incasso e pagamento di regolazione contabile.»;
e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;
37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 e' sostituita dalla
seguente:
«a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;
38) all'art. 199:
a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole: «avanzi
di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte corrente del»,
la parola : «costituiti» e' sostituita dalla seguente: «costituito»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f)
sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di
investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;
39) all'art. 200:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»:
b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario eventualmente
modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti:
«di previsione»;
c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento
imputate agli esercizi successivi e' costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di
gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per
gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi,
la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di
altra pubblica amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione puo'
confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli
esercizi successivi.
1-ter. Per l'attivita' di investimento che comporta impegni di
spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere
dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo
impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per
l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se
la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del
piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.»;
40) all'art. 201:
a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite
le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla
possibilita' di indebitamento,»;
b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;
41) all'art. 203:
a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» e'
sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le
relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i
relativi stanziamenti»;
b) al comma 2, la parola: «annuale» e' sostituita dalla seguente:
«di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle
seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di
conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;
42) all'art. 204:
a) al comma 1, le parole: «Per le comunita' montane si fa
riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;
b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il
rispetto del limite e' verificato facendo riferimento anche agli
interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di
indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato
l'intero importo del debito garantito.»;
c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla
lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal
Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il secondo periodo del comma 3 e' soppresso;
43) all'art. 205-bis:
a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione
dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione
dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni,
ferma restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare
contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo
parziale.» sono soppresse;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 puo' prevedere
l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private
ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di
tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione
dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;
44) all'art. 206:
a) al comma 1, la parola: «annuale» e' sostituita dalle seguenti:
«di previsione»;
b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
45) all'art. 207:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunita' montane di cui
fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito,
come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24
dicembre 2003, n. 350.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono
inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi
agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,
comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare
la possibilita' di rilasciare fideiussioni.»;
46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le parole: «lire 1
miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»;
47) all'art. 209, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di
cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse
sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185,
comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate
secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.
195.»;
48) dopo il comma 1 dell'art. 215 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione
elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a
disposizione dell'ente.»;
49) all'art. 216:
a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi
entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei
capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle
seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto
competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla
differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva
quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo
periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il
tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione
e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale
vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE di cui
all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non
gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli
da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti
nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto
residui non possono essere pagati per un importo superiore
all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun
programma.»;
50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunita' montane ai
primi due titoli» sono soppresse;
51) all'art. 224, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le
modalita' di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;
52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225, dopo la parola:
«conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e
la parola: «periodiche» e' soppressa;
53) all'art. 226:
a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento
di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di
cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118»;
b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» e' sostituita
dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» e' sostituita
dalla seguente: «programma», le parole: «nonche' per ogni capitolo di
entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» e'
sostituita dalla seguente: «informatici»;
54) all'art. 227:
a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le
seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio»
sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il 30
aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La
proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti
giorni, stabilito dal regolamento di contabilita'.»;
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il
rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali
organismi strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle more dell'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art.
232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il
bilancio consolidato.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti
previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del
rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce
il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati
delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti
considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione
qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarieta' strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai
bilanci, e' pubblicata la versione integrale del rendiconto della
gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli,
dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in
capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i
documenti.
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti
contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con
le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la
giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e
quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del
rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in
caso di disavanzo di amministrazione.»;
55) all'art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio
annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione»;
b) al comma 2, le parole: «risorsa dell'»sono sostituite dalle
seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono
sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonche' per
ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;
c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora
da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con
imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo
pluriennale vincolato»;
d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono
aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;
e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello
contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o
disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di
competenza e della gestione di cassa e del risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il piano
degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale
e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresi'
allegati al certificato del rendiconto.»;
g) al comma 7, la parola: «sui» e' sostituita dalla seguente:
«riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali
indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole:
«nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite
dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»;
h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5sono
approvati con il regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite
dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
56) all'art. 229:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e
negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio
considerato, rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale ,nel
rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi
applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico
dell'esercizio.
2. Il conto economico e' redatto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»;
b) i commi 3,4, 5, 6,7, 9 e 10 sono abrogati;
57) all'art. 230:
a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»:
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della
gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile
generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,»;
c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed
attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato
finale differenziale e' determinata la consistenza netta della
dotazione patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente:
«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio e'
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;
d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono
sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;
e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle
seguenti: «, secondo le modalita' previste dal principio applicato
della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono
soppresse;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti
inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione e' allegato
l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui
attivi.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione
di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori.»;
h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni.»;
f) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito
internet degli enti locali e' pubblicato il rendiconto della
gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il
rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
e integrazioni.»;
58) l'art. 231 e' sostituito dal seguente:
«Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla
gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo
le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
59) l'art. 232 e' sostituito dal seguente:
«Art. 232. (Contabilita' economico-patrimoniale). - Gli enti locali
garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo
economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale
n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della
contabilita' economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n.
4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale fino
all'esercizio 2017.»;
60) dopo l'art. 233 e' inserito il seguente:
«Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio
consolidato di gruppo e' predisposto secondo le modalita' previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
2. Il bilancio consolidato e' redatto secondo lo schema previsto
dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e
successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio
2017.»;
61) all'art. 239:
a) al comma 1, lettera b), numero 2),dopole parole:«variazioni di
bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei
dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente
previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la
necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame
del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione,
l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di
bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.»;
b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione
consiliare» sono inserite le seguenti: «di approvazione». Al secondo
periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti:
«dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di
cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»;
c) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo
schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal
regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni,
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata
dall'organo esecutivo;»;
62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio preventivo per
l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di
previsione per il triennio successivo»;
63) al primo periodo del comma 1 dell'art. 250, dopo le parole:
«nell'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con
riferimento all'esercizio in corso,»;
64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei
bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.».
Art. 75. (Adeguamento della definizione di indebitamento). - 1.
Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 17 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di
entrata, a crediti e a attivita' finanziarie e non finanziarie,
l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di
leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito
garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della
garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito
garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del
debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a
favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito e per le finalita' definite dal
comma 18.Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio.»;
b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti in conto
capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli
investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di
escussione delle garanzie».
Art. 76. (Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza
dei bilanci). - 1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto
pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai
bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi
ordinamenti.
2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si
applicano:
a) l'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante
rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989,
n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio
che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali
quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25
febbraio 1987, n. 67.
Art. 77. (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono
abrogati:
a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia
contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto
ordinario;
c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente
principi fondamenti e norme di coordinamento in materia di bilancio e
di contabilita' delle regioni in attuazione dell'art. 1, comma 4,
della legge 25 giugno 1999, n. 208;
d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente
ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003,
n. 131;
e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione
dell'esercizio 2014;
f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;
g) l'art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
concernente norme per lo sviluppodegli spazi verdi urbani;
h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194:
1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1;
2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1;
3) gli articoli 2, 3 e 4.
Titolo V - Disposizioni finali e transitorie
Art. 78. (Sperimentazione). - 1. Al fine di verificare l'effettiva
rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto
alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare
eventuali criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a
realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a decorrere
dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi
finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al
titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di
previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della
classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la
semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti le modalita' della sperimentazione, i principi contabili
applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del
piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di
ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione
elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli
articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la
costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici,
misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di
attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'
art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle
disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui
al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
contabilita' finanziaria sulla base di una configurazione del
principio della competenza finanziaria secondo la quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno
luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate
nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale
esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in
piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre, sin dal primo
anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva
spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio
di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa,
fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi
e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati
sistemi di contabilita' e schemi di bilancio semplificati. La tenuta
della contabilita' delle amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I
e al decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via
sperimentale, puo' essere verificata la possibilita' di individuare
appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle
specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi
di omogeneita' di classificazione delle spese di cui all'art. 12
della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in
cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei
mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere
una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa
all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una
valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai
fini dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso alle
Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza
unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione
geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non
interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i
decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio
2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della
competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e
possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono
definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del
piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la
codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi
di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione
dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai
diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e
programmi di cui all' art. 17, nonche' della definizione di spese
rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che
partecipano alla sperimentazione.
Art. 79. (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. La decorrenza e le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti
degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province
autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art. 80. (Disposizioni finali ed entrata in vigore). - 1. Le
disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci
relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del
Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente
decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e
atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito,
rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto. ».