28) all'art. 183: a) al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono inserite le seguenti: «e la relativa scadenza»; b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento e' stato perfezionato»; c) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non e' predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione e' disponibile.»; d) il terzo periodo del comma 3 e' sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara e' stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale e' ridotto di pari importo.»; e) i commi 5, 6, 7 e 8, sono sostituiti dai seguenti: «5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente: a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuita' dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo; b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. 7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»; f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le parole: «all'art. 151, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»; g) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis.Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» 29) all'art. 185: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui e' riferita la spesa e la relativa disponibilita', distintamente per residui o competenza e cassa;»; c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»; d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse; e) alla lettera i) della comma 2,dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»; f) dopo la lettera i) del comma 2 sono inserite le seguenti: «i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»; g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono inserite le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»; h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione e' pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.»; i) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»; 30) all'art. 186: a) dopo il primo periodo del comma 1 e' aggiunto il seguente: «Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»; 31) all'art. 187: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»; b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita': a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalita' cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalita' individuate al comma 3-quinquies.»; c) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: «3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. 3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. 3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilita' o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta. 3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»; 32) all'art. 188: a) al comma 1, dopo la parola: «e'» e' inserita la seguente: «immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'art. 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»; b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»; c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, e' applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma. 1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attivita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalita' previste dall'art. 163, comma 3. 1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorche' da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.»; 33) all'art. 189: a) al comma 2 le parole: «nonche' le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti: «le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attivita' finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie.»; c) al comma 4 la parola: «accertamenti» e' sostituita dalla seguente: «entrate»; 34) all'art. 191: a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»; b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono inserite le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevutesecondo le modalita' previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un registro uniconel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. 35) all'art. 193: a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.»; b) al comma 2, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da'», sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole: «, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.» sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalita' sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»; 36) all'art. 195 a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»: b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalita' indicate nel principio applicato della contabilita' finanziaria.»; c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»; d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 e' aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei vincoli e' perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»; e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»; 37) la lettera a) del comma 2 dell'art. 197 e' sostituita dalla seguente: «a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»; 38) all'art. 199: a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte corrente del», la parola : «costituiti» e' sostituita dalla seguente: «costituito»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»; 39) all'art. 200: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Gli investimenti»: b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario eventualmente modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»; c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi e' costituita: a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi; b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica amministrazione; c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi. 1-ter. Per l'attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»; 40) all'art. 201: a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilita' di indebitamento,»; b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»; 41) all'art. 203: a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» e' sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»; b) al comma 2, la parola: «annuale» e' sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»; 42) all'art. 204: a) al comma 1, le parole: «Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse; b) alla fine del comma 1 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il rispetto del limite e' verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.»; c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»; d) il secondo periodo del comma 3 e' soppresso; 43) all'art. 205-bis: a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale.» sono soppresse; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto di cui al comma 3 puo' prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»; 44) all'art. 206: a) al comma 1, la parola: «annuale» e' sostituita dalle seguenti: «di previsione»; b) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; 45) all'art. 207: a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunita' montane di cui fanno parte» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»; b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»; c) dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Con il regolamento di contabilita' l'ente puo' limitare la possibilita' di rilasciare fideiussioni.»; 46) alla lettera b) del comma 1 all'art. 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»; 47) all'art. 209, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.»; 48) dopo il comma 1 dell'art. 215 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»; 49) all'art. 216: a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»; b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»; 50) all'art. 222 le parole: «per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunita' montane ai primi due titoli» sono soppresse; 51) all'art. 224, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»; 52) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 225, dopo la parola: «conservazione» sono inserite le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» e' soppressa; 53) all'art. 226: a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» e' sostituita dalla seguente: «tipologia», la parola: «intervento» e' sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonche' per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse; c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» e' sostituita dalla seguente: «informatici»; 54) all'art. 227: a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono inserite le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il rendiconto della gestione e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilita'.»; c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalita' previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nelle more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»; f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, e' pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti. 6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»; 55) all'art. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»; b) al comma 2, le parole: «risorsa dell'»sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse; c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»; d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»; e) al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio»; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresi' allegati al certificato del rendiconto.»; g) al comma 7, la parola: «sui» e' sostituita dalla seguente: «riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»; h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; 56) all'art. 229: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilita' economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. 2. Il conto economico e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; b) i commi 3,4, 5, 6,7, 9 e 10 sono abrogati; 57) all'art. 230: a) alla rubrica, le parole: «conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «Lo stato patrimoniale»: b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed e' predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,»; c) al comma 2, le parole: «, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio e' determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»; d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»; e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione e' allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»; h) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Lo stato patrimoniale e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»; f) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali e' pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»; 58) l'art. 231 e' sostituito dal seguente: «Art. 231. (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»; 59) l'art. 232 e' sostituito dal seguente: «Art. 232. (Contabilita' economico-patrimoniale). - Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilita' economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»; 60) dopo l'art. 233 e' inserito il seguente: «Art. 233-bis. (Il bilancio consolidato). - 1. Il bilancio consolidato di gruppo e' predisposto secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato e' redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»; 61) all'art. 239: a) al comma 1, lettera b), numero 2),dopole parole:«variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessita' dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.»; b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono inserite le seguenti: «di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono inserite le seguenti: «dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e»; c) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»; 62) al comma 4 dell'art. 246, le parole: «bilancio preventivo per l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»; 63) al primo periodo del comma 1 dell'art. 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio approvato» sono inserite le seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»; 64) al primo periodo del comma 5 dell'art. 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.». Art. 75. (Adeguamento della definizione di indebitamento). - 1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 17 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita' finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita' consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario. Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalita' definite dal comma 18.Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio.»; b) al comma 18 dell'art. 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie». Art. 76. (Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci). - 1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. 2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano: a) l'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria; b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67. Art. 77. (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati: a) l'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281; b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamenti e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208; d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131; e) il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014; f) il comma 17 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014; g) l'art. 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo sviluppodegli spazi verdi urbani; h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194: 1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'art. 1; 2) i commi 2, 3 e 5 dell'art. 1; 3) gli articoli 2, 3 e 4. Titolo V - Disposizioni finali e transitorie Art. 78. (Sperimentazione). - 1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e' avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'art. 33. 2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilita' finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilita' e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilita' delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, puo' essere verificata la possibilita' di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi di omogeneita' di classificazione delle spese di cui all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4. 3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile. 5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalita' di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonche' della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'art. 16. 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione. Art. 79. (Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Art. 80. (Disposizioni finali ed entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto. ».