N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo vigente degli articoli 76, 87, 117
e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana:
"76. L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti".
"87. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
"117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato
e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato".
"119. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti".
Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione":
"Art. 1. (Ambito di intervento)
In vigore dal 21 maggio 2009
1. La presente legge costituisce attuazione dell'
articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di
entrata e di spesa di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni e garantendo i principi di
solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da
sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il
criterio della spesa storica e da garantire la loro massima
responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del
controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali
fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire
in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, a
disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo
perequativo per i territori con minore capacita' fiscale
per abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse
aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di
cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione
perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella
prospettiva del superamento del dualismo economico del
Paese. Disciplina altresi' i principi generali per
l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province,
citta' metropolitane e regioni e detta norme transitorie
sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.
2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in
conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni
di cui agli articoli 15, 22 e 27".
"Art. 2. (Oggetto e finalita')
In vigore dal 18 giugno 2011
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto
l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine
di assicurare, attraverso la definizione dei principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario e la definizione della perequazione,
l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione,
in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica. (3) (9)
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), essi sono possibili, a parita' di funzioni
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e
previa quantificazione finanziaria delle predette misure
nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti
interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'
articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di
convergenza di cui all' articolo 18 della presente legge
abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta
misure sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1,
lettera e), che sono commisurate all'entita' di tali
scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure
automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi il
potere sostitutivo di cui all' articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto disposto dall' articolo
8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio
di responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all' articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all' articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti
per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
contabilita' e finanza pubblica":
"4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione".
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali":
"3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
citata legge 5 maggio 2009, n. 42:
"Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale)
In vigore dal 18 giugno 2011
1. E' istituita la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e' nominato tra i componenti
della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2.
6. Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21".
Note all'art. 1:
Per il riferimento al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, si vedano le note alle premesse.
Per il riferimento al testo vigente degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 33 del citato decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal
presente decreto:
"Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III
disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in
cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare
riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma
2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti
e organismi strumentali, esclusi gli enti dicui al titolo
II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative
regionali incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui
all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti
locali si intendono le loro articolazioni organizzative,
anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le
gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le
istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
3.-4. (abrogati)
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa
sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, come individuati all'articolo 19, si
applicano le disposizioni recate dal Titolo II.".
"Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al
comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria affiancano
alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo
114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli
altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche
di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile
dell'amministrazione di cui fanno parte.
4. (abrogato)".
"Art. 4 Piano dei conti integrato
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Al fine di consentire il consolidamento ed il
monitoraggio dei conti pubblici, nonche' il miglioramento
della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni
pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le
amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano
dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al
piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni
criteri di contabilizzazione, e' costituito dall'elenco
delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio
finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali,
definito in modo da evidenziare, attraverso i principi
contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in una
sequenza temporale, dei dati finanziari ed
economico-patrimoniali, nonche' consentire la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende
i conti necessari per le operazioni di integrazione,
rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalita' e
i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza
pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti puo'
essere articolato in considerazione alla specificita'
dell'attivita' svolta, fermo restando la riconducibilita'
delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano
dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune
rappresenta la struttura di riferimento per la
predisposizione dei documenti contabili e di finanza
pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del
raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il
livello minimo di articolazione del piano dei conti e'
costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della
gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei
conti e' costituito dal quinto livello.
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto
delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo,
le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le
previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del
quarto livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base
di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli
scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni,
le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le
risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura
del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi,
tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, e'
pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti
regionali, derivato dal piano dei conti degli enti
territoriali di cui al comma 1;
b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni
e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti
territoriali di cui al comma 1.
7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei
conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato
n. 6 puo' essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali. La commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove
le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti
territoriali.".
"Art. 5 Definizione della transazione elementare
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Ogni atto gestionale genera una transazione
elementare.
2. Ad ogni transazione elementare e' attribuita una
codifica che deve consentire di tracciare le operazioni
contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2,
organizzano il proprio sistema informativo-contabile in
modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione
o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una
codifica completa che ne permetta l'identificazione.
3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la
codifica della transazione elementare e' inserita nei campi
liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal
tesoriere".
"Art. 6 Struttura della codifica della transazione
elementare
In vigore dal 10 agosto 2011
1. La struttura della codifica della transazione
elementare e' definita dall'allegato n. 7.
1-bis. La codifica della transazione elementare e'
aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con
validita' dall'esercizio successivo alla data di
pubblicazione.»
"Art. 7 Modalita' di codificazione delle transazioni
elementari
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Al fine di garantire l'omogeneita' dei bilanci
pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2
codificano le transazioni elementari uniformandosi alle
istruzioni degli appositi glossari. E' vietato:
a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i
casi in cui e' espressamente previsto;
b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite
di giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri
accantonamenti stanziati in bilancio.
1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti
all'entrata in vigore del presente decreto, che non sono
stati oggetto del riaccertamento di cui all'articolo 3,
comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o
ad un solo programma di spesa, possono essere codificati
adottando il criterio della prevalenza".
"Art. 8 Adeguamento SIOPE
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017
le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti
strumentali in contabilita' finanziaria sono sostituite con
quelle previste nella struttura del piano dei conti
integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilita'
civilistica sono aggiornate in considerazione della
struttura del piano dei conti integrato degli enti in
contabilita' finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni
previste dal piano dei conti integrati".
"Art. 10 Bilanci di previsione finanziari
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Il bilancio di previsione finanziario e' almeno
triennale, ha carattere autorizzatorio ed e' aggiornato
annualmente in occasione della sua approvazione. Le
previsioni di entrata e di spesa sono elaborate
distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i
documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa
ogni quantificazione basata sul criterio della spesa
storica incrementale.
2. A seguito di eventi intervenuti successivamente
all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della
necessaria variazione di bilancio e al solo fine di
garantire gli equilibri di bilancio, puo' limitare la
natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di
previsione, compresi quelli relativi agli esercizi
successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti,
non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa
corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso
considerati nel bilancio di previsione, a meno che non
siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o
siano necessarie per garantire la continuita' dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di
bilancio;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno
delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di
locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative
di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile,
imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di
previsione, delle spese correlate a finanziamenti
comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti,
inclusa la quota capitale.
4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte
nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti
finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato
n. 8, da trasmettere al tesoriere.
4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 17".
"Art. 12 Omogeneita' della classificazione delle spese
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle
informazioni riguardanti il processo di allocazione delle
risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle
politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la
confrontabilita' dei dati di bilancio in coerenza con le
classificazioni economiche e funzionali individuate dai
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 2 adottano uno schema di bilancio
articolato per missioni e programmi che evidenzi le
finalita' della spesa".
"Art. 13 Definizione del contenuto di missione e
programma
In vigore dal 10 agosto 2011
1. La rappresentazione della spesa per missioni e
programmi costituisce uno dei fondamentali principi
contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano
le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati
omogenei di attivita' volte a perseguire gli obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni.
2. L'unita' di voto per l'approvazione del bilancio di
previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 e'
costituita dai programmi".
"Art. 14 Criteri per la specificazione e
classificazione delle spese
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini
finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di
bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2 in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:
a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1,
secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al
riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della
Costituzione. Al fine di assicurare un piu' agevole
consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le
missioni sono definite anche tenendo conto di quelle
individuate per il bilancio dello Stato;
b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1,
terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai
fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati,
capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello
di articolazione del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 4.La Giunta contestualmente alla proposta di
bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di
articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma
e', inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze
individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che
costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.
Nell'ambito dei macroaggregati e' data separata evidenza
delle eventuali quote di spesa non ricorrente;
c) (abrogata)
2. (abrogato)
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2
allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che
includa una rappresentazione riassuntiva dei costi
sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12 e 13
secondo lo schema previsto dall'articolo 11, comma 4,
lettera h).
3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive
difficolta' gestionali per la sola spesa di personale,
possono utilizzare in maniera strumentale, per non piu' di
due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane",
all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali
e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale
per le singole missioni e i programmi rappresentati a
bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito
allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di
assestamento e definitivamente contabilizzata con il
rendiconto.
3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e
macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, e' aggiornato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali e la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.
L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei
programmi che individua anche le corrispondenze tra i
programmi e la classificazione COFOG di secondo livello
(Gruppi).".
"Art. 15 Criteri per la specificazione e la
classificazione delle entrate
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di
cui all'articolo 11 sono classificate secondo i successivi
livelli di dettaglio:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza
delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle
entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai
fini dell'approvazione in termini di unita' di voto. Ai
fini della gestione e della rendicontazione le tipologie
sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente in
articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli
articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello
di articolazione del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla proposta di
bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la
proposta di articolazione delle tipologie in categorie;
c) (abrogata)
2. Nell'ambito delle categorie e' data separata
evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.
L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie,
indicato nell'allegato n. 13, e' aggiornato con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali" .
"Art. 17 Tassonomia per gli enti in contabilita'
civilistica
In vigore dal 10 agosto 2011
1.Gli enti strumentali di cui all'articolo 3, comma 3,
predispongono un budget economico.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti alla
redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa
predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del
codice civile
2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri
dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni
pubbliche, gli enti di cui al comma 1 che rientrano nella
definizione di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, riclassificano i propri incassi e pagamenti attraverso
la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Al fine di fornire informazioni in merito alla
classificazione della propria spesa complessiva in missioni
e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente
decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2,
elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le
modalita' di cui all'allegato n. 15, concernente la
ripartizione della propria spesa per missioni e programmi,
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le
corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e
dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di
corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG
di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con
l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa
del programma a ciascuna di esse.
4. Tale prospetto e' allegato al budget e al bilancio
di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia
effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.
5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito
del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui
al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con
la missione - le attivita' riferite a ciascun programma di
spesa.
6. Gli organi interni di controllo vigilano
sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi,
attestando tale adempimento nella relazione di cui
all'articolo 2429 del codice civile.
6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli
enti di cui al comma 1 si avvalgono di un servizio di cassa
che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di
pagamento.
6-ter. Gli enti di cui al comma 1, ancora non coinvolti
nella rilevazione SIOPE, rinviano l'attuazione dei commi da
2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione
SIOPE per gli enti del proprio comparto.
6-quater. Il prospetto di cui all'allegato n. 15 e'
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.".
"Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 1, approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti.
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative
variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria
delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le
modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed
omogenei, assicurano l'effettiva comparabilita' delle
informazioni tra i diversi enti territoriali".
"Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle
uscite relative al finanziamento del proprio servizio
sanitario regionale, al fine di consentire la
confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse
indicate negli atti di determinazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e di individuazione delle
correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole
verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle
regioni per il finanziamento del medesimo servizio
sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da
garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di
partite di giro, separata evidenza delle seguenti
grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale
derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto
formale di determinazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e di individuazione delle relative fonti
di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa la mobilita' attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale
derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di
aliquote fiscali per il finanziamento della sanita'
regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi
della vigente legislazione in materia di copertura dei
disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei
livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay
back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario
pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario,
con separata evidenza degli interventi per l'edilizia
sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei
LEA, ivi compresa la mobilita' passiva programmata per
l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di
livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo
sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con
separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del
1988.
2. Per garantire effettivita' al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio
l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario
corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, e le quote di
finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si
verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento
condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente, detto evento e'
registrato come cancellazione dei residui attivi
nell'esercizio nel quale la perdita si determina
definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio
l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale
del disavanzo sanitario pregresso.
2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali
regionali e destinati al finanziamento del Servizio
sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale
nell'esercizio di competenza dei tributi.
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre
fiscali regionali destinata obbligatoriamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi
della legislazione vigente sui piani di rientro dai
disavanzi sanitari, e' iscritta nel bilancio regionale
triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al
Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale
iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento
e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione
non puo' disimpegnare tali somme, se non a seguito di
espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica
degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In
relazione a tale autorizzazione la regione e' tenuta a
trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la
relativa documentazione corredata dalla valutazione
d'impatto operata dal competente Dipartimento delle
finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei
gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse
derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto
all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di
impegno, detto evento e' contabilmente registrato
nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come
cancellazione di residui attivi.
3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e
impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
a quello indicato nel decreto di ammissione al
finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta".
"Art. 33 Tassonomia per gli enti in contabilita'
civilista
In vigore dal 10 agosto 2011
1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di
cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la
riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui
all'articolo 19, lettere c) e d), e' operata attraverso la
rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto
concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e
programmi, definito secondo le modalita' di cui
all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere
dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il
prospetto allegato al bilancio di esercizio e' elaborato in
coerenza con i risultati della tassonomia effettuata
attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo
livello, vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con
l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa
del programma a ciascuna di esse.
2-bis. Il prospetto di cui all'allegato n. 16 e'
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.".