Art. 5 
 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso 
 
  1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla  base  delle
risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  la  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte  al  voto  conseguito  nel  colloquio.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli  di
preferenza di cui all'articolo 98, comma 3, del  decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia  conforme  a
quanto prescritto dal bando di concorso ovvero  che  siano  pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa. 
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it. 
  3.  Ai  sensi  dell'articolo   35,   comma   5-ter   e   successive
modificazioni, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  la
graduatoria del concorso rimane vigente per un termine  di  tre  anni
dalla data di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 98,  comma  3  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217  si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Il testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  e'  il
          seguente: 
              «Art. 5. (Categorie riservatarie e  preferenze).  -  1.
          Nei pubblici concorsi, le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
              1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono
          alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  482,  e
          successive  modifiche  ed   integrazioni,   o   equiparate,
          calcolata sulle dotazioni  organiche  dei  singoli  profili
          professionali o categorie nella percentuale del 15%,  senza
          computare gli appartenenti alle categorie stesse  vincitori
          del concorso; 
              2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
              3) riserva del  2  per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
              1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
              2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
              3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
              4) i mutilati ed  invalidi  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              5) gli orfani di guerra; 
              6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
              7) gli orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
              8) i feriti in combattimento; 
              9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
              10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra  ex
          combattenti; 
              11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto  di
          guerra; 
              12) i figli dei mutilati e degli invalidi per  servizio
          nel settore pubblico e privato; 
              13) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
              14) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
              15) i genitori vedovi  non  risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
              16) coloro che abbiano prestato servizio militare  come
          combattenti; 
              17) coloro che abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
              18) i coniugati e  i  non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
              19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
              20) militari volontari  delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
              a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
              b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) dalla maggiore eta'.». 
              - Per il testo dell'art. 35, comma  5-ter,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note
          alle premesse.