Art. 3 
 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
 
  1. All'articolo 8 del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare  al  Ministero
della giustizia, alla fine di  ogni  trimestre,  non  oltre  l'ultimo
giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati
statistici relativi alla attivita' di mediazione svolta.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180,  come
          modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 8. (Obblighi degli iscritti). - 1.  L'organismo
          iscritto  e'  obbligato  a  comunicare  immediatamente   al
          responsabile tutte le vicende modificative  dei  requisiti,
          dei   dati   e   degli   elenchi   comunicati    ai    fini
          dell'iscrizione,  compreso  l'adempimento  dell'obbligo  di
          aggiornamento formativo dei mediatori. 
              2.  Il  responsabile   dell'organismo   e'   tenuto   a
          rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale
          di accordo di cui all'articolo 11,  comma  3,  del  decreto
          legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del
          verbale medesimo. 
              3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la
          proposta del mediatore di cui all'articolo 11  del  decreto
          legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
          dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo. 
              4. L'organismo  iscritto  e'  obbligato  a  consentire,
          gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il
          tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
          b). 
              5. L'organismo iscritto e' obbligato  a  comunicare  al
          Ministro della giustizia, alla fine di ogni trimestre,  non
          oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del
          trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita'
          di mediazione svolta.».