Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
 
  1. All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 18 ottobre  2010,  n.  180,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nel  caso
di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione
per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato  i
dati; ne dispone la cancellazione dal  registro  se  l'organismo  non
provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici  dei  dodici  mesi
precedenti, entro i tre mesi successivi.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  10  del
          citato decreto del  Ministro  della  giustizia  18  ottobre
          2010, n. 180, come modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 10. (Sospensione e cancellazione dal registro).
          - 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi
          fatti  che  l'avrebbero  impedita,  ovvero   in   caso   di
          violazione degli obblighi  di  comunicazione  di  cui  agli
          articoli 8 e 20 o di reiterata  violazione  degli  obblighi
          del mediatore, il responsabile dispone  la  sospensione  e,
          nei casi piu' gravi, la  cancellazione  dal  registro.  Nel
          caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone
          la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo
          che non ha comunicato i dati; ne dispone  la  cancellazione
          dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati,
          inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro  i
          tre mesi successivi. 
              (Omissis).».