Art. 4 Modifiche all'articolo 10 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi.».
Note all'art. 4: Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal presente regolamento: «Art. 10. (Sospensione e cancellazione dal registro). - 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro. Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi. (Omissis).».