Art. 9 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Gli organismi di mediazione che alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto non sono in possesso di tutti i requisiti di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto  del  Ministro  della
giustizia 18 ottobre  2010,  n.  180,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni, devono provvedere alla integrazione entro  il  termine
di centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  pena  la  cancellazione  della  iscrizione.  Entro   il
medesimo termine, pena  la  cancellazione  della  iscrizione,  devono
provvedere alla integrazione dei requisiti di  cui  all'articolo  18,
comma 2 lettera a)  del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni,  gli
organismi di formazione che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto non ne sono gia' in possesso. 
  2. I mediatori che alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento non hanno  completato  l'aggiornamento  professionale  in
forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
b) del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n.  180,
e successive integrazioni e modificazioni, devono  provvedervi  entro
il  termine  di  un  anno  dalla  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento. 
  3. La tabella con la specifica degli oneri informativi  di  cui  al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14  novembre  2012,
n. 252, e' allegata al presente regolamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 4  del
          citato decreto del  Ministro  della  giustizia  18  ottobre
          2010,  n.  180,  vedi  note  all'articolo  1  del  presente
          regolamento. 
              Per il testo del comma 2, lett. a) dell'articolo 18 del
          citato decreto del  Ministro  della  giustizia  18  ottobre
          2010,  n.  180,  vedi  note  all'articolo  8  del  presente
          regolamento. 
              Si riporta il testo del comma 3, lett. b) dell'articolo
          4 del  citato  decreto  del  Ministro  della  giustizia  18
          ottobre 2010, n. 180: 
                «Art. 4. (Criteri per l'iscrizione nel  registro).  -
          1. - 2. (Omissis). 
              3. Il responsabile verifica altresi': 
                a) (Omissis). 
                b) il  possesso,  da  parte  dei  mediatori,  di  una
          specifica  formazione  e  di  uno  specifico  aggiornamento
          almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in
          base all'articolo 18, nonche' la partecipazione,  da  parte
          dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in  forma  di
          tirocinio assistito, ad almeno  venti  casi  di  mediazione
          svolti presso organismi iscritti; 
              4. - 5. (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
          novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri  e  le
          modalita' per la pubblicazione degli atti e degli  allegati
          elenchi degli  oneri  introdotti  ed  eliminati,  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011,  n.
          180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa.  Statuto
          delle imprese), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          febbraio 2013, n. 29.