Art. 4 
 
 
                      Responsabile scientifico 
 
  1. La funzione di responsabile scientifico puo' essere svolta da un
docente in materie giuridiche,  tecniche  o  economiche  (ricercatore
universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore
di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo
grado), un avvocato o  un  magistrato,  un  professionista  dell'area
tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche  essere  in
trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' di cui all'articolo  3  del  presente
regolamento. 
  2. Il responsabile scientifico verifica il possesso  dei  requisiti
di onorabilita' e professionalita' dei  formatori  tramite  riscontro
documentale,  e  verifica  il  rispetto  dei  contenuti  di  cui   al
successivo  articolo  5,  comma  3,  del  presente  regolamento,   le
modalita' di partecipazione degli iscritti  e  di  rilevamento  delle
presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in  via  telematica.
Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un
esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti.