Art. 2 
 
 
 Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche 
 
  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime
delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14,
del  medesimo  decreto-legge  n.   201   del   2011,   e   successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall'articolo 1 della presente  legge,  dall'articolo
1, commi da 231 a 234, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e
successive  modificazioni,   dagli   articoli   11   e   11-bis   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi  5-bis  e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  dai
relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14  febbraio
2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171
del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del  28  maggio
2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti
soggetti   che   maturano   i   requisiti   per   il    pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) nel limite di  5.500  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in
mobilita'  ordinaria  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non
governativi,  stipulati  entro  il  31  dicembre  2011,  cessati  dal
rapporto di lavoro entro il 30 settembre  2012  e  che  perfezionano,
entro il periodo di fruizione dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi  volontari,  entro
dodici mesi dalla fine dello  stesso  periodo,  i  requisiti  vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Il versamento volontario  di  cui  alla  presente  lettera,
anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184,  puo'  riguardare  anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di  autorizzazione
stessa. Tale versamento puo'  comunque  essere  effettuato  solo  con
riferimento  ai  dodici  mesi  successivi  al  termine  di  fruizione
dell'indennita' di mobilita' indicato dalla presente lettera; 
    b)  nel  limite  di  12.000  soggetti,  ai  lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27  dicembre
2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la
decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo   mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011; 
    c)  nel  limite  di  8.800  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo   mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
n. 201 del 2011; 
    d)  nel  limite  di  1.800  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui
all'articolo 24,  comma  14,  lettera  e-ter),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a
comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo   mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 
    e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con  contratto  di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio  2007
e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i  quali
perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la  decorrenza  del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201  del  2011,
entro il quarantottesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto-legge. 
  2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che  siano  gia'
stati  autorizzati  ai  versamenti  volontari  in  data   antecedente
all'entrata in vigore della  presente  legge  e  per  i  quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei
versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine  del  periodo
di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  come  specificato  nel
medesimo comma 1. 
  3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui
al presente articolo, non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  4.  Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte   dei
lavoratori, da  effettuarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  si  applicano  per  ciascuna
categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le   specifiche   procedure
previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia  dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  14  febbraio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.  L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al  monitoraggio
delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori  di  cui  al
presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso  e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  sulla  base  della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e  provvede  a  pubblicare
nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine  di  rispettare
le vigenti disposizioni in materia di tutela dei  dati  personali,  i
dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,  avendo  cura
di evidenziare le domande accolte,  quelle  respinte  e  le  relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il  raggiungimento  del
limite numerico delle domande di pensione determinato  ai  sensi  dei
commi 1 e  6,  l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di
pensionamento finalizzate ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dal
presente articolo. 
  5. Sulla base dei dati del monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno  di
ogni  anno,  trasmette  alle   Camere   una   relazione   in   ordine
all'attuazione delle disposizioni di  salvaguardia,  con  particolare
riferimento al numero di  lavoratori  salvaguardati  e  alle  risorse
finanziarie utilizzate. 
  6. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel
limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di  euro
per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni  di
euro per l'anno 2016, 355  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  303
milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019,
128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di  euro  per  l'anno
2021  e  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.   Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui  al  precedente
periodo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il citato articolo 1, commi da 231 a  234,
          della  citata  legge  n.  228  del   2012,   e   successive
          modificazioni: 
              «231.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24  luglio  2012,  e  5
          ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
          del presente articolo, anche  ai  seguenti  lavoratori  che
          maturano i requisiti per il  pensionamento  successivamente
          al 31 dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
          il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita'  ordinaria  o
          in  deroga  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non
          governativi, stipulati entro il 31  dicembre  2011,  e  che
          abbiano  perfezionato  i  requisiti  utili  al  trattamento
          pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
          di mobilita' di cui all'articolo 7,  commi  1  e  2,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo  di
          godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in  ogni
          caso entro il 31 dicembre 2014; 
                b)  ai  lavoratori  autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il  4  dicembre  2011,
          con  almeno  un   contributo   volontario   accreditato   o
          accreditabile  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla  legge  n.  214  del  2011,  ancorche'
          abbiano svolto, successivamente alla medesima  data  del  4
          dicembre 2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a
          rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato  dopo
          l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
          che: 
                  1) abbiano conseguito successivamente alla data del
          4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito
          a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
                  2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
                c) ai lavoratori che hanno  risolto  il  rapporto  di
          lavoro entro il 30  giugno  2012,  in  ragione  di  accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411  e  412  del  codice  di  procedura  civile  ovvero  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011,  ancorche'  abbiano  svolto,  dopo   la   cessazione,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 
                  1) abbiano conseguito successivamente alla data del
          30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo  riferito
          a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 
                  2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la
          decorrenza   del   trattamento   pensionistico   entro   il
          trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
                d)  ai  lavoratori  autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011  e
          collocati in mobilita'  ordinaria  alla  predetta  data,  i
          quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
          attendere il termine della fruizione della stessa per poter
          effettuare  il  versamento  volontario,  a  condizione  che
          perfezionino i requisiti utili a comportare  la  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 214 del 2011. 
              232. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  231  del  presente  articolo
          sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo
          24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e
          successive   modificazioni,   e   all'articolo    22    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  previo
          parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   da
          esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del
          relativo schema. 
              233. L'INPS provvede al monitoraggio delle  domande  di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma  231
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, sulla base: 
                a) per i lavoratori collocati in mobilita'  ordinaria
          o in deroga, della  data  di  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro; 
                b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro
          precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
                c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in
          ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231. 
              234. Il beneficio di cui al comma 231  e'  riconosciuto
          nel limite massimo di 64 milioni di euro per  l'anno  2013,
          di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197  milioni  di
          euro per l'anno 2015, di 158 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53  milioni
          di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro  per  l'anno
          2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.». 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   11   del   citato
          decreto-legge  n.  102  del  2013,  si  veda   nelle   note
          all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 11-bis del citato decreto-legge
          n. 102 del 2013: 
              «Art.   11-bis   (Modifica    all'articolo    24    del
          decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  in  materia  di
          trattamenti pensionistici). - 1. All'articolo 24, comma 14,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          successive  modificazioni,  dopo  la  lettera   e-bis)   e'
          aggiunta la seguente: 
              "e-ter) ai lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014". 
              2. Il beneficio di cui al comma 1 e'  riconosciuto  nel
          limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di  spesa  di
          23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni  di  euro
          per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
          milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          (INPS)  provvede   al   monitoraggio   delle   domande   di
          pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al  comma  1,
          che intendono avvalersi dei  requisiti  di  accesso  e  del
          regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
          in vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,   n.   214,   sulla   base   della   prossimita'   al
          raggiungimento dei requisiti  per  il  perfezionamento  del
          diritto al primo trattamento pensionistico  utile.  Qualora
          dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del presente  comma,  l'INPS  non  prende  in
          esame ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad
          usufruire dei benefici previsti dalla disposizione  di  cui
          al comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17  milioni  di  euro
          per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016,  a  6
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di  euro  per
          l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          confluita nel Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              4. All'articolo 1, comma  235,  quarto  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: "delle ulteriori modifiche  apportate  al
          comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012,  n.  14"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "delle  ulteriori   modifiche   apportate   al   comma   14
          dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma  2-ter
          dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio
          2012, n. 14"; 
              b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
          1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501  milioni  di
          euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, a  1.527  milioni  di  euro  per  l'anno  2018"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "1.133  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a
          2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347  milioni  di
          euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di  euro  per  l'anno
          2018".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  commi  5-bis  e
          5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 (Disposizioni
          urgenti   per   il   perseguimento    di    obiettivi    di
          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre
          20123, n. 125: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). - (Omissis). 
              5-bis.  L'articolo  24,  comma  14,  lettera  e),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          interpreta nel senso che tra i lavoratori  ivi  individuati
          sono da intendersi inclusi anche i lavoratori,  compresi  i
          dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali  e
          degli enti strumentali, che alla data del 4  dicembre  2011
          hanno in corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai
          sensi  di  leggi  regionali  di  recepimento,   diretto   o
          indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio  di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. 
              5-ter.  L'articolo  24,  comma  14,  lettera  e),   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si
          interpreta  nel  senso  che  l'istituto   dell'esonero   si
          considera comunque in corso  qualora  il  provvedimento  di
          concessione  sia  stato  emanato  a  seguito   di   domande
          presentate prima del 4 dicembre 2011.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  194  a
          198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge di stabilita' 2014): 
              «194.  Le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di
          accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della
          data  di   entrata   in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ferme
          restando le salvaguardie previste dall'articolo  24,  comma
          14, del decreto-legge n.  201  del  2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  dall'articolo
          22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          dall'articolo 1,  commi  da  231  a  234,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228,  dagli  articoli  11  e  11-bis  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e
          dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  e  i  relativi  decreti
          ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
          22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
          i   requisiti   anagrafici   e   contributivi,    ancorche'
          successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare  la
          decorrenza  del  trattamento   pensionistico   secondo   la
          disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
          successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 214  del  2011,  appartenenti
          alle seguenti categorie: 
                a)  i  lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011 i  quali  possano  far  valere  almeno  un  contributo
          volontario accreditato o  accreditabile  alla  data  del  6
          dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente  alla
          data  del  4  dicembre  2011,  qualsiasi   attivita',   non
          riconducibile a  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
          indeterminato; 
                b) i lavoratori il  cui  rapporto  di  lavoro  si  e'
          risolto entro il 30  giugno  2012  in  ragione  di  accordi
          individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
          411 e 412-ter del codice di  procedura  civile,  ovvero  in
          applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative a livello nazionale entro  il  31  dicembre
          2011, anche se  hanno  svolto,  dopo  il  30  giugno  2012,
          qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di  lavoro
          dipendente a tempo indeterminato; 
                c) i lavoratori il  cui  rapporto  di  lavoro  si  e'
          risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012
          in ragione di accordi  individuali  sottoscritti  anche  ai
          sensi degli articoli 410,  411  e  412-ter  del  codice  di
          procedura  civile,  ovvero  in  applicazione   di   accordi
          collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
          svolto,  dopo  la  cessazione,  qualsiasi   attivita'   non
          riconducibile a  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo
          indeterminato; 
                d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato
          per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
          gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno  svolto,
          successivamente  alla   data   di   cessazione,   qualsiasi
          attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
          a tempo indeterminato; 
                e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla
          data del 4 dicembre 2011 e  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria   della   contribuzione   successivamente   alla
          predetta data, che, entro sei mesi dalla fine  del  periodo
          di  fruizione   dell'indennita'   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
          223, perfezionino, mediante  il  versamento  di  contributi
          volontari, i requisiti vigenti  alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  citato  decreto-legge  n.  201  del  2011.  Il
          versamento volontario di cui alla presente  lettera,  anche
          in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
          del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra'  riguardare
          anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
          autorizzazione stessa; 
                f)  i  lavoratori   autorizzati   alla   prosecuzione
          volontaria della contribuzione anteriormente al 4  dicembre
          2011,  ancorche'  al  6  dicembre  2011  non   abbiano   un
          contributo  volontario  accreditato  o  accreditabile  alla
          predetta  data,  a  condizione  che   abbiano   almeno   un
          contributo accreditato  derivante  da  effettiva  attivita'
          lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
          30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre  2013  non
          svolgano attivita' lavorativa riconducibile a  rapporto  di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
              195. Il trattamento pensionistico  con  riferimento  ai
          soggetti di cui al comma  194  non  puo'  avere  decorrenza
          anteriore al 1° gennaio 2014. 
              196. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono definite le modalita' di attuazione  del  comma
          194 sulla base di quanto stabilito dal  comma  197.  L'INPS
          provvede al monitoraggio  delle  domande  di  pensionamento
          inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che  intendono
          avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
          decorrenze vigenti prima della data di  entrata  in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sulla
          base della data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro.
          Qualora dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del
          limite numerico delle domande di  pensione  determinato  ai
          sensi del comma 197, l'INPS non prende in  esame  ulteriori
          domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei
          benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 
              197. I benefici di cui al comma 194  sono  riconosciuti
          nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo  di  203
          milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni  di  euro  per
          l'anno 2015, 197 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  110
          milioni di euro per l'anno 2017, 83  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, 81 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  26
          milioni di euro per l'anno 2020. 
              198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da
          194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto  previsto
          dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
          31 agosto 2013,  n.  102,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124,  e  all'effettivo
          conseguente rifinanziamento del Fondo di  cui  all'articolo
          1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre  2012,
          n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri  di
          cui al comma 197, il Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
          come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3,
          primo periodo,  del  decreto-legge  n.  102  del  2013,  e'
          ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di
          euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per  l'anno  2016,
          38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro  per
          l'anno 2018, 69 milioni  di  euro  per  l'anno  2019  e  26
          milioni di euro per l'anno 2020.». 
              - Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali  del  1°  giugno  2012   (Modalita'   di
          attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e  determinazione  del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione dei  benefici  pensionistici  di  cui  al
          comma  14  del  medesimo  articolo),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171. 
              - Per i riferimenti al decreto del Ministro del  Lavoro
          e delle Politiche sociale 8 ottobre 2012 si veda nelle note
          all' articolo 1. 
              - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali 22 aprile 2013 (Modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e  233,
          della legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Estensione  platea
          salvaguardati.  Terzo  contingente),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123. 
              - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali 14 febbraio 2014 (Modalita' di attuazione
          dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione  platea
          salvaguardati. Quinto  contingente),  e'  pubblicato  sulla
          Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2014, n. 89. 
              - Si riporta l'articolo 7, commi 1  e  2  della  citata
          legge n. 223 del 1991: 
              «Art. 7 (Indennita' di mobilita'). -  1.  I  lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4, che  siano
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma  1,
          hanno diritto ad una indennita' per un periodo  massimo  di
          dodici mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavoratori  che
          hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a  trentasei  per  i
          lavoratori   che   hanno   compiuto   i   cinquanta   anni.
          L'indennita' spetta nella misura  percentuale,  di  seguito
          indicata, del  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale che  hanno  percepito  ovvero  che  sarebbe  loro
          spettato   nel   periodo   immediatamente   precedente   la
          risoluzione del rapporto di lavoro: 
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
                b) dal tredicesimo al  trentaseiesimo  mese:  ottanta
          per cento. 
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
                b) dal tredicesimo al quarantottesimo  mese:  ottanta
          per cento.». 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n.  184  (Attuazione  della  delega  conferita
          dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n.  335,
          in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione
          volontaria ai fini pensionistici): 
              «Art.  6  (Presupposti  di   ammissione).   -   1.   La
          contribuzione volontaria puo' essere versata  anche  per  i
          sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 
              2. La  contribuzione  volontaria  non  e'  ammessa  per
          contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme  di
          previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
          e  privati,  per   lavoratori   autonomi   e   per   liberi
          professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
          decorrenza della pensione diretta liquidata a carico  delle
          predette forme di previdenza.». 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   24   del   citato
          decreto-legge  n.  201  del  2011  si   veda   nelle   note
          all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 235 della  citata
          legge n. 228 del 2012 si veda nelle note all'articolo 1.