Art. 3 
 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 1,  comma  194,  lettera  e),
                della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
  1. L'articolo 1, comma 194, lettera e),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, si interpreta nel senso che il  versamento  volontario,
anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,  puo'  essere  effettuato
solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine  di  fruizione
dell'indennita' relativa  alla  mobilita'  in  cui  l'assicurato  era
collocato alla data del 4 dicembre 2011. 
  2. Per i lavoratori  di  cui  al  comma  1  che  siano  gia'  stati
autorizzati ai versamenti volontari in data  antecedente  all'entrata
in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i  quali  siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per
i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di
fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato
era collocato alla data del 4 dicembre 2011. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art.  1,  comma  194  delle  citata
          legge n.147 del 2013 si veda nelle note all'art. 2. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  6,  del  citato   decreto
          legislativo n.184 del 1997 si veda nelle note all'art. 2. 
              - La citata legge n. 147 del 2013 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.