Art. 4 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli  1  e  2  della
presente legge, all'articolo 1,  comma  235,  quarto  periodo,  della
legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  a
2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni  di
euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  1.354
milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro  per  l'anno
2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016,  a  2.421  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a  656
milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro  per
l'anno 2022». 
  2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive
modificazioni, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014,
67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di  euro  per  l'anno
2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019. 
  3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2  del  presente
articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218  milioni  di
euro per l'anno 2015, 378  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  422
milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018,
246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro  per  l'anno
2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno  2014,  81  milioni  di
euro per l'anno 2015, 259  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  422
milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018,
246 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro  per  l'anno
2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1; 
    b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119  milioni  di
euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49  milioni
di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 ottobre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'art.1, comma 235, della  citata
          legge n. 228 del 2012, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta l'art. 18, comma 1  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.».