Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli  2,  3,  9  e  12  dell'Accordo,
valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a  decorrere
dall'anno 2015,  ad  anni  alterni,  e  all'ulteriore  onere  di  cui
all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12
dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie  destinate  alle  spese  di  missione  e  di   formazione
nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica»  e,  comunque,  della  missione   «Ordine
pubblico  e  sicurezza»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno.  Si  intendono  corrispondentemente  ridotti,  per   il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  i
limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e  13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.