IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di  modificare  il  comma   7
dell'articolo  34  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
in quanto l'esclusione dal patto di stabilita' per le spese  relative
agli  interventi  su  siti  inquinati  di   proprieta'   degli   enti
territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di  idonea
copertura finanziaria; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza   di   specificare   a   quale
disposizione faccia riferimento la norma di  copertura  prevista  dal
comma 8-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164; 
  Ritenuta, altresi', la  necessita'  di  individuare  chiaramente  i
territori interessati alla ricostruzione dei sismi  del  2009  e  del
2012; 
  Considerata l'esigenza che le modifiche  sopra  citate  entrino  in
vigore  contestualmente  all'entrata  in  vigore   della   legge   di
conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2014; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Procedure in materia  di  bonifica  e  messa  in  sicurezza  di  siti
                             contaminati 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, e' cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in
corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e  di
bonifica, possono essere  realizzati  interventi  e  opere  richiesti
dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione
ordinaria e straordinaria  di  impianti  e  infrastrutture,  compresi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari
necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'
in generale, altre opere lineari di pubblico interesse  a  condizione
che detti interventi e opere siano  realizzati  secondo  modalita'  e
tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento
e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per  la  salute
dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.».