Art. 3 
 
 
Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi  da
                      parte degli enti pubblici 
 
  1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
parole:  «dell'Abruzzo»  e  le  parole:  «dell'Emilia  Romagna»  sono
soppresse .