Art. 3 Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici 1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole: «dell'Emilia Romagna» sono soppresse .