Art. 2 Modifiche all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per le cinque tipologie»; b) al comma 2, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualita' degli stessi.»; d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza dei medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro.»; e) al comma 7, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale), come modificato dal presente regolamento: «Art. 2-bis. (Criteri di ripartizione) - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle cinque tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno la somma residua e' distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. 3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualita' degli stessi. 4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte. Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). 5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo', anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, nell'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalita', necessita' ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso in cui l'importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale a un milione di euro. In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e da' conto delle ragioni per le quali ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4. 6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. 7. Entro il 31 gennaio di' ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari. 8. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.».