Art. 3 
 
         Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a ) al comma 1, prima delle parole: «possono  presentare  domanda,»
sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui  all'articolo  2,
commi 2, 3, 4 e 5,»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per la categoria di intervento di cui  all'articolo  2,
comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello  di
cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per
mille di cui all'articolo 1, le  amministrazioni  statali,  il  Fondo
edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20  maggio  1985,
n. 222, e gli  enti  locali  territoriali,  proprietari  di  immobili
adibiti all'istruzione scolastica.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10   marzo   1998,   n.   76
          (Regolamento    recante    criteri    e    procedure    per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione  statale),  come  modificato
          dal presente regolamento: 
                «Art. 3. (Requisiti soggettivi) - 1. Per le categorie
          di  cui  all'articolo  2,  commi  2,  3,  4  e  5,  possono
          presentare  domanda  redatta  secondo  il  modello  di  cui
          all'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante   del
          presente regolamento, per accedere alla ripartizione  della
          quota  dell'otto  per  mille  di  cui  all'articolo  1,  le
          pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti
          pubblici e privati. Sono in ogni caso  esclusi  i  soggetti
          aventi finalita' di lucro. 
              1-bis  Per  la   categoria   di   intervento   di   cui
          all'articolo 2,  comma  5.1,  possono  presentare  domanda,
          redatta secondo il modello di cui all'Allegato  A-bis,  che
          costituisce parte integrante del presente regolamento,  per
          accedere alla ripartizione della quota dell'otto per  mille
          di cui all'articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo
          edifici di culto di cui  all'articolo  56  della  legge  20
          maggio 1985,  n.  222,  e  gli  enti  locali  territoriali,
          proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. 
              2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui  al  comma
          1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni  e
          dagli  enti  pubblici,   devono   comprovare   i   seguenti
          requisiti: 
              a) essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al
          pagamento delle imposte, delle tasse e delle  assicurazioni
          sociali,  nonche',   nei   casi   previsti   dalla   legge,
          all'applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro; 
              b) non essere incorsi nella revoca, totale o  parziale,
          di conferimenti  di  quote  dell'otto  per  mille,  di  cui
          all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni; 
              c) agire in base a uno statuto  che  comprenda  tra  le
          finalita' istituzionali anche interventi dei tipi  indicati
          all'articolo 2; 
              d) essere  costituiti  ed  effettivamente  operanti  da
          almeno tre anni; 
              e) non essere stati dichiarati  falliti  o  insolventi,
          salva la riabilitazione; 
              f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della
          gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e
          professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
              g)  avere  le  capacita'  finanziarie   di   cui   alla
          dichiarazione rilasciata da Istituto bancario; 
              h)  non  avere  riportato   condanna,   ancorche'   non
          definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti
          non colposi, salva la riabilitazione. 
              3. I requisiti soggettivi, di cui al comma  2,  lettere
          a),  e)  ed  h),  devono  essere   posseduti   dal   legale
          rappresentante, dagli  amministratori  e  dal  responsabile
          tecnico della gestione dell'intervento. 
              4. I requisiti soggettivi  di  cui  al  comma  2,  sono
          comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f)
          ed h) con dichiarazione del legale rappresentante,  da  cui
          risultino  anche  i  requisiti  degli  amministratori,   la
          composizione  degli  organi  della  persona   giuridica   o
          dell'ente e le finalita' dello statuto allegato  in  copia;
          quanto alla lettera g) con  dichiarazione  documentata  del
          legale rappresentante relativa alle capacita'  finanziarie.
          Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve
          comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h)
          con   propria   dichiarazione.   Le   dichiarazioni   sopra
          specificate sono  redatte  a  norma  dell'articolo  38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui  all'Allegato  A  che
          costituisce parte integrante del presente regolamento. 
              5. Tutti i requisiti  soggettivi  di  cui  al  comma  2
          devono  essere  posseduti  e  comprovati   all'atto   della
          presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2,
          allegando le dichiarazioni di cui al comma  4.  La  domanda
          non puo' essere accolta, se non e' conforme allo schema  di
          cui all'Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e'
          mancante o incompleta.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 38, 46  e  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa): 
                 «Art. 38. (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
          istanze). -  1.Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da
          presentare alla pubblica amministrazione  o  ai  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi possono essere inviate  anche
          per fax e via telematica. 
              2. Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a
          selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi  titolo,
          in tutte le pubbliche amministrazioni, o  per  l'iscrizione
          in albi, registri o  elenchi  tenuti  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, sono valide se effettuate  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
          notorieta' da produrre agli  organi  della  amministrazione
          pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  sono
          sottoscritte dall'interessato in  presenza  del  dipendente
          addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
          fotostatica non autenticata di un  documento  di  identita'
          del sottoscrittore. La copia fotostatica del  documento  e'
          inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza  sottoscritta
          dall'interessato e la  copia  del  documento  di  identita'
          possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
          di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta'  e'
          consentita nei limiti  stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione  e
          la presentazione  di  istanze,  progetti,  dichiarazioni  e
          altre  attestazioni  nonche'  per  il  ritiro  di  atti   e
          documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
          esercenti  di  pubblici  servizi  puo'  essere  validamente
          conferito ad altro soggetto con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo.» 
              «Art.     46.     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
              a) data e il luogo di nascita; 
              b) residenza; 
              c) cittadinanza; 
              d) godimento dei diritti civili e politici; 
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
              g) esistenza in vita; 
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
              i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti  da  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) appartenenza a ordini professionali; 
              m) titolo di studio, esami sostenuti; 
              n)  qualifica  professionale   posseduta,   titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
              o) situazione reddituale  o  economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
              p) assolvimento di specifici obblighi contributivi  con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
              q) possesso e numero del codice fiscale, della  partita
          IVA   e   di   qualsiasi   dato   presente    nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
              r) stato di disoccupazione; 
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
              t) qualita' di studente; 
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
              v) iscrizione presso associazioni o formazioni  sociali
          di qualsiasi tipo; 
              z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
              aa) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
              bb) di non essere a conoscenza di essere  sottoposto  a
          procedimenti penali; 
              bb-bis)  di   non   essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
              cc) qualita' di vivenza a carico; 
              dd) tutti i dati a diretta conoscenza  dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile; 
              ee) di non trovarsi  in  stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
              «Art.  47.  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».