Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «procede alla  valutazione  delle  singole
iniziative»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «acquisisce   la
valutazione sulle singole iniziative  delle  commissioni  di  cui  al
comma 2.»; 
  b) al comma 2 la parola: «quattro» e'  sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «dell'amministrazione
statale competente  per  materia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande
presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2,  commi  2,
3, 4, 5 e 5.1, siano  in  numero  superiore  a  1.000,  e'  possibile
istituire una  o  piu'  commissioni  aggiuntive  aventi  la  medesima
composizione  per  la  categoria  relativamente  alla  quale  si   e'
verificato il predetto esubero.»; 
  d) al comma 2,  terzo  periodo,  le  parole:  «dell'amministrazione
statale  competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
amministrazioni statali competenti». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,  come
          modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 5. (Schema del piano di ripartizione) -  1.  La
          Presidenza   del   Consiglio   dei    Ministri    per    la
          predisposizione dello schema  del  decreto  concernente  il
          piano di  ripartizione  della  quota  dell'otto  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  acquisisce
          la valutazione sulle singole iniziative  delle  Commissioni
          di cui al comma 2. 
              2. La valutazione di cui al comma 1 e'  effettuata  per
          le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da  cinque
          apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per  ogni
          tipologia di intervento, istituite  con  provvedimento  del
          Segretario generale, composte da  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  con  funzioni  di
          presidente,   da   sei   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle
          amministrazioni statali  competenti  per  materia.  Ove  le
          domande  presentate  per  le  singole  tipologie   di   cui
          all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e  5.1,  siano  in  numero
          superiore a  1.000,  e'  possibile  istituire  una  o  piu'
          Commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione  per
          la categoria relativamente alla quale si e'  verificato  il
          predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici  o
          di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo
          9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la  Commissione  deve
          essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro
          delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la
          presenza di almeno un rappresentante della  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri,   un    rappresentante    delle
          amministrazioni  statali  competenti  per  materia   e   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Possono  essere  nominati  componenti  supplenti  per  ogni
          titolare. La partecipazione  alle  Commissioni  di  cui  al
          presente  comma  non  da'  luogo  alla  corresponsione   di
          compensi, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  spese.  Dal
          funzionamento  delle  medesime   Commissioni   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. Le Commissioni, di cui al comma 2,  sulla  base  del
          decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a
          ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.». 
              4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro  120
          giorni dal termine per la presentazione  delle  domande  di
          cui all'articolo 6, comma 2, verifica  la  sussistenza  dei
          requisiti  di  cui  agli  articoli  3  e  4,   esamina   le
          valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2,  provvede,
          eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta
          delle Commissioni di cui al presente articolo e  definisce,
          in coerenza con le valutazioni delle suddette  Commissioni,
          lo schema del decreto concernente il piano di  ripartizione
          delle risorse della quota dell'otto per mille  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche,  devoluta  alla  diretta
          gestione  statale,  redatto  secondo  i  criteri   indicati
          dall'articolo 2-bis.». 
              Per il testo dell'articolo  9  della  citata  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note dell'art. 1.