Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.»; b) al comma 2 la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, e' possibile istituire una o piu' commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si e' verificato il predetto esubero.»; d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente regolamento: «Art. 5. (Schema del piano di ripartizione) - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle Commissioni di cui al comma 2. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, e' possibile istituire una o piu' Commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si e' verificato il predetto esubero. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.». 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 120 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.». Per il testo dell'articolo 9 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note dell'art. 1.