Art. 5 
 
         Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «in  conformita'  al  modello  riportato
nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai  modelli
riportati nell'Allegato A, per gli interventi di cui all'articolo  2,
commi 2, 3, 4 e 5 e nell'Allegato A-bis per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 2, comma 5.1, che  costituiscono  parte  integrante  del
presente decreto.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76:  come
          modificato dal presente regolamento: 
                «Art. 6. (Modalita' di presentazione della domanda).-
          1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i  casi
          di  esenzione  previsti  dalle  vigenti  disposizioni,   in
          conformita' ai modelli riportati nell'Allegato A,  per  gli
          interventi di cui all'articolo 2, commi  2,  3,  4  e  5  e
          nell'Allegato A-bis per gli interventi di cui  all'articolo
          2,  comma  5.1,  che  costituiscono  parte  integrante  del
          presente decreto. Le domande devono  indicare  il  soggetto
          richiedente, l'intervento da realizzare, il  costo  totale,
          l'importo  del  contributo  richiesto  e  il   responsabile
          tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono
          essere allegate la documentazione di  cui  all'articolo  3,
          comma 4, e la relazione  tecnica  di  cui  all'articolo  4,
          comma 2. 
              2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al
          comma 1, devono essere presentate entro e non oltre  il  30
          settembre di ogni anno alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso  di  posta
          elettronica certificata ovvero delle altre modalita' di cui
          all'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. A tale fine fa  fede  la  data  risultante  dal  timbro
          apposto sulla  domanda  dall'ufficio  postale  di  partenza
          ovvero  la  prova  dell'inoltro  del  messaggio  di   posta
          elettronica certificata o dell'invio in via telematica.  Le
          pubbliche amministrazioni sono  tenute  al  rispetto  degli
          articoli 72 e seguenti  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  65  e  72  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                 «Art. 65. (Istanze e dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni  per  via  telematica)  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore accreditato; 
              b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
              c) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della  normativa  vigente  nonche'
          quando le istanze e le dichiarazioni sono  inviate  con  le
          modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              c-bis) ovvero  se  trasmesse  dall'autore  mediante  la
          propria casella di posta elettronica certificata purche' le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  regole  tecniche
          adottate ai sensi dell'articolo 71, e  cio'  sia  attestato
          dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
          In tal  caso,  la  trasmissione  costituisce  dichiarazione
          vincolante ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  secondo
          periodo. Sono fatte salve  le  disposizioni  normative  che
          prevedono  l'uso  di  specifici  sistemi  di   trasmissione
          telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta  responsabilita'
          dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. abrogato. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le  dichiarazioni
          inviate  per  via  telematica  sono  valide  se  effettuate
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82".» 
               «Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico di
          connettivita') - 1. Ai fini del presente decreto si intende
          per: 
                a)  "trasporto   di   dati":   i   servizi   per   la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di reti  informatiche
          per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; 
              b)  "interoperabilita'  di  base":  i  servizi  per  la
          realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti  per  lo
          scambio  di  documenti   informatici   fra   le   pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di  trasporto
          di dati e di interoperabilita' di base; 
              d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi  idonei  a
          favorire  la   circolazione,   lo   scambio   di   dati   e
          informazioni,   e    l'erogazione    fra    le    pubbliche
          amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
              e) "cooperazione applicativa":  la  parte  del  sistema
          pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi informatici  delle  pubbliche  amministrazioni  per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
          dei procedimenti amministrativi.».