Art. 6 
 
         Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero  alla  meta'  del
finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e,  in  aggiunta,  la  meta'   della   quota   del
finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e  la  parola:  «lavori»  e'
sostituita dalla seguente: «interventi»; 
  b) al comma 5, la parola: «quattro» e' sostituita  dalla  seguente:
«cinque»; 
  c)   al   comma   5,   le   parole:    «da    sei    rappresentanti
dell'amministrazione  statale  competente»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «da  sei  rappresentanti  delle  amministrazioni   statali
competenti» e  le  parole:  «un  rappresentante  dell'amministrazione
statale competente per materia» sono sostituite dalle  seguenti:  «un
rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»; 
  d) al comma 6, l'ultimo periodo, e' sostituito dal  seguente:  «Per
gli interventi di conservazione di beni culturali  immobili,  per  le
opere relative a interventi per calamita' naturali  nonche'  per  gli
interventi concernenti  la  ristrutturazione,  il  miglioramento,  la
messa in sicurezza,  l'adeguamento  antisismico  e  l'efficientamento
energetico degli  immobili,  adibiti  all'istruzione  scolastica,  di
proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del
Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge  20  maggio
1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal  certificato  di
collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere  o
dalla verifica di conformita' e dalla relazione sul conto finale  nei
casi  previsti  dalla  vigente  normativa  in   materia   di   lavori
pubblici.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76,  come
          modificato dal presente regolamento: 
                Art. 8. (Erogazione dei fondi) - 1. La Presidenza del
          Consiglio dei Ministri richiede ai soggetti destinatari dei
          fondi dell'otto per mille di: 
              a) confermare con  dichiarazioni  rese  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  il  possesso  dei
          requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero
          indicare le variazioni intervenute; 
              b) indicare le modalita' da seguire per  il  versamento
          dell'importo; 
              c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori
          oggetto del finanziamento nei casi  previsti  dall'articolo
          21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              2. La documentazione completa  deve  essere  inviata  a
          mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta  elettronica
          certificata   ovvero   delle   altre   modalita'   di   cui
          all'articolo 65 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e deve pervenire entro sei mesi dalla  ricezione  della
          richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.  Decorso
          inutilmente  tale  termine  il  destinatario   decade   dal
          beneficio. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro
          apposto sulla  domanda  dall'ufficio  postale  di  partenza
          ovvero  la  prova  dell'inoltro  del  messaggio  di   posta
          elettronica certificata o dell'invio in via telematica.  Le
          pubbliche amministrazioni sono  tenute  al  rispetto  degli
          articoli 72 e seguenti  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82. 
              3.  I  fondi  dell'otto  per  mille  sono  erogati   ai
          destinatari dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
          che  ne  da'  comunicazione  ai  Ministeri  competenti  per
          materia, per le finalita' di cui ai commi 5 e 6. 
              4.  A  seguito  della  ricezione  della  documentazione
          indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari  a
          30 mila euro, e' corrisposta l'intera  somma.  In  caso  di
          importo superiore a 30 mila euro, e' corrisposto un importo
          pari a 30 mila euro e, in aggiunta, la  meta'  della  quota
          del finanziamento eccedente i 30  mila  euro.  La  restante
          somma  e'  corrisposta  dopo  che  il  beneficiario   abbia
          eseguito interventi di importo  pari  ad  almeno  la  meta'
          della quota di contributo erogata; i beneficiari a tal fine
          presentano  una  relazione  sugli  interventi   realizzati,
          accompagnata dalla documentazione probatoria e  fotografica
          ovvero da dichiarazioni rese dal  legale  rappresentante  e
          dal  responsabile  tecnico  secondo  le  disposizioni   del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445,  ovvero,   per   le   pubbliche   amministrazioni,
          sottoscritta dal responsabile del procedimento. 
              5. I soggetti destinatari  dei  contributi  presentano,
          entro il 31 maggio e il 30 novembre di  ciascun  anno,  una
          relazione sull'andamento delle attivita'  di  realizzazione
          dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Per le  attivita'  di  monitoraggio  degli  interventi,  di
          verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale  di  cinque
          apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni
          tipologia di intervento, istituite  con  provvedimento  del
          Segretario generale, composte da  un  rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  con  funzioni  di
          presidente,   da   sei   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle
          amministrazioni statali  competenti  per  materia.  Possono
          essere nominati componenti supplenti per ogni  titolare.  I
          componenti delle Commissioni tecniche di  monitoraggio  non
          possono essere contemporaneamente membri delle  Commissioni
          tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2.  Le
          Commissioni sono validamente costituite con la presenza  di
          almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, un rappresentante delle  amministrazioni  statali
          competenti per materia e un  rappresentante  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              La partecipazione alle Commissioni, di cui al  presente
          comma, non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  compensi,
          emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Dal  funzionamento
          delle medesime Commissioni  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Entro 180 giorni, decorrenti dal termine previsto di
          conclusione dell'intervento,  individuato  nella  relazione
          tecnica  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  deve  essere
          presentata dai beneficiari una relazione  finale  analitica
          sugli  interventi  realizzati,  che  ne  indichi  il  costo
          totale;  suddiviso  nelle   principali   voci   di   spesa,
          accompagnata  da  una   dichiarazione   resa   dal   legale
          rappresentante  e  dal  responsabile  tecnico  secondo   le
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  2000,  n.   445,   ovvero,   per   le   pubbliche
          amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile    del
          procedimento. Per gli interventi di conservazione  di  beni
          culturali immobili, per le opere relative a interventi  per
          calamita' naturali nonche' per gli  interventi  concernenti
          la  ristrutturazione,  il  miglioramento,   la   messa   in
          sicurezza, l'adeguamento  antisismico  e  l'efficientamento
          energetico   degli   immobili,    adibiti    all'istruzione
          scolastica, di proprieta' pubblica dello Stato, degli  enti
          locali territoriali e del Fondo edifici  di  culto  di  cui
          all'articolo 56 della legge 20  maggio  1985,  n.  222,  la
          relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo
          ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o
          dalla verifica di conformita' e dalla relazione  sul  conto
          finale nei casi previsti dalla vigente normativa in materia
          di lavori pubblici. 
              7. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  riferisce
          annualmente  al  Parlamento   sull'erogazione   dei   fondi
          dell'anno  precedente  e  sulla  verifica   dei   risultati
          ottenuti mediante gli interventi finanziati.». 
               Per il testo degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          veda nelle note dell'art. 2. 
               - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
                 «Art. 21. ( Interventi soggetti ad  autorizzazione).
          - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
              a) la rimozione o la demolizione, anche con  successiva
          ricostituzione, dei beni culturali; 
              b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali
          mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
              c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
              d) lo scarto dei documenti  degli  archivi  pubblici  e
          degli archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonche' lo  scarto
          di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera  c),
          e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; 
                  e) il trasferimento ad altre persone giuridiche  di
          complessi organici di documentazione di  archivi  pubblici,
          nonche' di archivi privati per i quali sia  intervenuta  la
          dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. 
              2. Lo spostamento di  beni  culturali,  dipendente  dal
          mutamento  di  dimora  o  di   sede   del   detentore,   e'
          preventivamente denunciato al  soprintendente,  che,  entro
          trenta  giorni  dal  ricevimento   della   denuncia,   puo'
          prescrivere  le  misure  necessarie  perche'  i  beni   non
          subiscano danno dal trasporto. 
              3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato  e
          degli  enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto   ad
          autorizzazione, ma comporta l'obbligo di  comunicazione  al
          Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18. 
              4.  Fuori  dei  casi  di  cui  ai   commi   precedenti,
          l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su  beni
          culturali   e'   subordinata    ad    autorizzazione    del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi e' comunicato al soprintendente per  le  finalita'
          di cui all'articolo 20, comma 1. 
              5. L'autorizzazione e'  resa  su  progetto  o,  qualora
          sufficiente,  su   descrizione   tecnica   dell'intervento,
          presentati dal richiedente, e puo' contenere  prescrizioni.
          Se i lavori non iniziano entro  cinque  anni  dal  rilascio
          dell'autorizzazione,   il   soprintendente   puo'   dettare
          prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
          relazione al mutare delle tecniche di conservazione.». 
               Per il testo  degli  articoli  65  e  72  del  decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  si  veda  nelle  note
          all'art. 5. 
              Per il testo dell'art. 56 della legge 20  maggio  1985,
          n. 222, si veda nelle note all'art. 1.