Art. 7 Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole: «I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo' essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 8-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal presente regolamento: «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo delle economie di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria. 2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. L'utilizzazione dei risparmi realizzati puo' essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni. 5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.».