Art. 8 Disposizioni transitorie 1. Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e' differito al 15 dicembre 2014 limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti ad uso scolastico di proprieta' dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222.