Art. 8 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per l'anno 2014 il termine per la  presentazione  delle  istanze
per la concessione del contributo a valere sulla quota dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta  alla  diretta  gestione  statale,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, e' differito al 15 dicembre 2014  limitatamente
agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento,  la  messa
in   sicurezza,   l'adeguamento   antisismico   e   l'efficientamento
energetico degli immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  ad  uso
scolastico di proprieta' dello Stato, degli enti locali  territoriali
e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56  della  legge  20
maggio 1985, n. 222.