Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  euro
135.280 a decorrere dal 2014,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui alla  presente  legge.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle
finanze provvede con proprio decreto  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196,  destinate  a  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  ed
internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo  e  sicurezza  del
trasporto ferroviario» e,  comunque,  della  missione  «Diritto  alla
mobilita'»  dello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Si  intende   corrispondentemente
ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello
scostamento,  il  limite  di  cui  all'articolo  6,  comma  12,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.