Art. 2 Autorita' competente 1. L'autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorita' nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti. 2. L'autorita' nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all'articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n. 2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010. 3. L'autorita' nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo. 4. L'autorita' nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente. 5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorita' nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilita' per l'attuazione dello sportello unico doganale.
Note all'art. 2: - Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note alle premesse. - Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note alle premesse.