Art. 2 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. L'autorita' nazionale  competente  preposta  all'attuazione  dei
regolamenti (CE)  n.  2173/2005  del  Consiglio  e  n.  995/2010  del
Parlamento europeo e del Consiglio, e' il Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali,  di  seguito  denominata  Autorita'
nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello  Stato,
il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti. 
  2.  L'autorita'  nazionale  competente,  cura  i  rapporti  con  la
Commissione  europea,  con  le  organizzazioni  indipendenti  di  cui
all'articolo 2, primo paragrafo, n.  14),  del  regolamento  (CE)  n.
2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8  del
regolamento (UE) n. 995/2010. 
  3.  L'autorita'  nazionale  competente   assicura   il   necessario
coordinamento tra le amministrazioni  coinvolte  nell'attuazione  del
regolamento (CE) n. 2173/2005 e del  regolamento  (UE)  n.  995/2010,
anche con il supporto  della  Consulta  di  cui  all'articolo  5  del
presente decreto legislativo. 
  4. L'autorita' nazionale competente, informata la Consulta  di  cui
all'articolo 5  del  presente  decreto  legislativo,  trasmette  alla
Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di
cui  all'articolo  8  del  regolamento  (CE)  n.  2173/2005  riferita
all'anno civile precedente, e  con  cadenza  biennale,  entro  il  30
aprile, una  relazione  sull'applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
995/2010, nel corso del biennio precedente. 
  5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui  al
comma 4, l'autorita' nazionale competente riceve  dall'Agenzia  delle
dogane e dei  monopoli,  entro  il  1°  febbraio  di  ogni  anno,  le
informazioni  richieste  dall'articolo  8  del  regolamento  (CE)  n.
2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste  nell'ambito
delle realizzazioni  dell'interoperabilita'  per  l'attuazione  dello
sportello unico doganale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il Regolamento CE 2173/2005 si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento UE 995/2010  si  veda  nelle  note
          alle premesse.