Art. 3 
 
              Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT 
 
  1. Una licenza Forest Law Enforcement,  Governance  and  Trade,  di
seguito denominata FLEGT, relativa  a  ciascun  carico,  e'  messa  a
disposizione dell'autorita' nazionale competente,  preventivamente  o
contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana  per
detto carico, ai fini  del  controllo  e  dell'immissione  in  libera
pratica nell'Unione europea. 
  2. L'autorita' nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli possono richiedere che la licenza  sia  tradotta  in  lingua
italiana a spese dell'importatore. 
  3. L'Autorita' nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli definiscono le modalita' per concorrere  all'attuazione  del
regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo  i  principi  dello  sportello
unico doganale. 
  4. Nelle more della realizzazione  dell'interoperabilita'  prevista
dallo sportello unico doganale  e  delle  conseguenti  modalita'  per
l'effettuazione   concomitante   dei    controlli,    le    strutture
dell'autorita'   nazionale   competente   collaborano   con    quelle
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  per  l'effettuazione  delle
verifiche merceologiche dei carichi. 
  5. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi
alle procedure di controllo, gli importatori  versano  un  contributo
finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a  cui
si applica il sistema di licenze FLEGT. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite l'entita',  determinata  sulla  base
del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni  due  anni,  e  le
modalita' di versamento dei contributi di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il Regolamento CE 2173/2005 si  veda  nelle  note
          alle premesse.