Art. 4 
 
                      Registro degli operatori 
 
  1. Al fine di  consentire  la  predisposizione  del  programma  dei
controlli  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   995/2010   da   parte
dell'autorita' nazionale competente, e' istituito il  registro  degli
operatori. Alla tenuta del  Registro  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari  e  forestali  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
comunque senza nuovi o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello
Stato. 
  2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del
regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorita' nazionale competente riceve
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro  il  1°  febbraio  di
ogni anno,  i  dati  dei  destinatari  indicati  nella  dichiarazione
doganale di importazione relativi all'anno  precedente,  completi  di
ogni altra utile informazione  sulle  singole  importazioni  da  essi
effettuate,  riguardanti  i  codici  della   nomenclatura   combinata
riportati  nell'allegato  al  regolamento  (UE)  n.  995/2010.   Tali
informazioni   sono   espressamente   previste   nell'ambito    delle
realizzazioni dell'interoperabilita' per l'attuazione dello sportello
unico doganale. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di  cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati
i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalita'  di  gestione,
il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo  e  le  relative
modalita' di versamento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il Regolamento UE 995/2010  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 8 della citata legge  29  dicembre
          1993, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Registro delle  imprese).  -  1. E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi dell'art.  1-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».