Art. 5 
 
                 Consulta FLEGT e Timber Regulation 
 
  1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi
pubblici e collettivi nelle attivita' di attuazione  del  regolamento
(CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e' istituita  la
Consulta FLEGT - regolamento legno, di seguito denominata Consulta. 
  2. Alla Consulta partecipano: 
    a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) due rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
    d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
    e) due rappresentanti della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    g) rappresentanti delle Associazioni  di  categoria  maggiormente
rappresentative del settore, individuati con le  modalita'  stabilite
con il decreto di cui al comma 3; 
    h) rappresentanti delle Associazioni  ambientaliste  maggiormente
rappresentative,  individuati  con  le  modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 3; 
    i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta  stessa
ritenga utile coinvolgere, secondo  le  modalita'  stabilite  con  il
decreto di cui al comma 3. 
  3. La Consulta e' istituita con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
ed e' convocata  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e  comunque
almeno una volta l'anno. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare garantisce il necessario supporto tecnico della  Consulta  e  ne
assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta
di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni,  compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento  di
funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento. 
  6. Al fine di meglio  raccordare  le  attivita'  di  controllo  sul
taglio e commercio di legname con quelle connesse alla  protezione  e
gestione sostenibile delle foreste a scala  globale  e  nazionale  ed
alla valorizzazione dei servizi  ecosistemici  da  esse  forniti,  la
Consulta fornisce supporto all'autorita' nazionale competente per  la
soluzione di criticita', per la ricerca di priorita' ed  in  generale
per le attivita' che  fanno  capo  alla  stessa  Autorita'  nazionale
competente, esprimendo pareri  non  vincolanti,  in  particolare  sui
seguenti argomenti: 
    a)  partecipazione  delle  amministrazioni  e  dei  portatori  di
interesse alle attivita' connesse all'attuazione dei regolamenti; 
    b) esame di eventuali criticita'  che  dovessero  emergere  nelle
attivita' di attuazione dei regolamenti; 
    c)  ricerca  delle  soluzioni  ai  problemi  tecnici  riguardanti
l'esercizio delle attivita' prospettate dagli aderenti,  al  fine  di
dare  coerenza  di  comportamento,  in  particolare  in  materia   di
interpretazione  normativa,  esame  di   procedure   informatiche   e
telematiche,   impostazione   di   campagne   promozionali    e    di
comunicazione; 
    d) promozione di accordi  volontari  di  partenariato  con  Paesi
terzi; 
    e) scambio di informazioni e  dati  conoscitivi  tra  i  soggetti
coinvolti  nell'attuazione  dei  regolamenti  anche  promuovendo   la
realizzazione di banche dati. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il Regolamento CE 2173/2005 si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento UE 995/2010  si  veda  nelle  note
          alle premesse.